IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  23  luglio  2012  dall'impresa
Sharda  Worldwide  Exports   Pvt   Ltd,   rappresentata   in   Italia
dall'Impresa Sharda b.v.b.a, con sede legale in  Bandra  (W)  Mumbai,
Dominic  Holm,  29  Road,   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Luna contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto  di
riferimento denominato Lumastop registrato al n. 10872/PPO  con  D.D.
in data 11 aprile 2001 modificato successivamente con decreto in data
28 giugno 2012, dell'Impresa medesima; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta che l'Impresa  medesima  ha
comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in oggetto
in Lumadry Esca  PPO  e,  contestualmente,  di  voler  sostituire  il
prodotto  di  riferimento  Lumastop  con  il  prodotto  fitosanitario
Lumagreen registrato al n. 10826/PPO con D.D. in data 11 aprile  2001
modificato successivamente con decreti di cui  l'ultimo  in  data  28
giugno 2012, dell'Impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Lumagreen registrato al n. 10826/PPO; 
  Visto il decreto ministeriale del  9  giugno  2011  di  recepimento
della direttiva 2011/54/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva metaldeide nell'allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metaldeide; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2013, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro il 31 maggio 2013, pena
la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt  Ltd,  rappresentata  in
Italia dall'Impresa Sharda b.v.b.a, con sede  legale  in  Bandra  (W)
Mumbai, Dominic  Holm,  29  Road,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMADRY ESCA  PPO  con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100, 200,  350,  500;
Kg 1, 2, 5, 10, 20. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dagli
stabilimenti esteri: 
    Luqsa - Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna); 
    Fiquisa - Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C. Colon, 564, 08228 Terassa
(Spagna). 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:  Zapi
Industrie Chimiche Spa - via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (PD). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15511. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello