IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che prevede, per il  movimento  degli  aeromobili  privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei  livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi; 
  Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000,  n.  140T,
con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i  tassi  di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; 
  Visto  il  comma  1,  dell'art.  11-nonies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito  il  comma  10  dell'art.  10
della predetta legge 24 dicembre 1993, n.  537,  stabilendo  che  «la
misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio  1976,  n.
324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base  di  criteri
stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, che  ha  disposto  quanto  segue:  «fino  alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma  10,  dell'art.
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  sostituito  dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura  dei  diritti  aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in  misura  pari  all'importo  della
riduzione dei canoni  demaniali  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (GURI n. 221 del 22
settembre 2007), con la quale,  in  attuazione  dell'art.  11-nonies,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e'  stata
approvata la «Direttiva in  materia  di  regolazione  tariffaria  dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; 
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008,  con  la  quale   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies  della  legge  n.
248/2005, nella parte in cui non  prevede  che,  prima  dell'adozione
della  delibera  CIPE,  sia  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata, nonche'  dell'art.  11-undecies,  comma  2,  della  stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento  ai  piani  di  intervento
infrastrutturale, non prevede  che  sia  acquisito  il  parere  della
Regione interessata; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008  (GURI  n.  128
del 3 giugno 2008), con la quale il CIPE, nel  dare  attuazione  alla
sopra citata  sentenza  n.  51/2008  e,  nel  recepire  la  richiesta
espressa dalla  Conferenza  unificata,  ha  modificato  il  documento
tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3  -
iter di  approvazione  -  secondo  capoverso,  eliminando  la  parola
«meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza; 
  Visto  il  paragrafo  5.1  del  documento  tecnico  di   cui   alla
deliberazione  CIPE  38/2007  che  assegna  all'ENAC  il  compito  di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  approvazione  delle  suddette   «Linee   guida»,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; 
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°,
del  codice  della  navigazione,  la  previa  stipula,  per   ciascun
aeroporto, di un contratto  di  programma  tra  ENAC  ed  il  gestore
aeroportuale; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha  stabilito
che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79  (GURI  n.  247
del 21 ottobre 2008), di aggiornamento dei diritti  aeroportuali  per
l'anno 2008; 
  Visto  altresi',  il  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti», ed in  particolare,  l'art.  28  -
Diritti aeroportuali - che modifica il  predetto  art.  21-bis  della
legge n. 31/2008, prorogando al  31  dicembre  2009  il  termine  per
«l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali  al  tasso  di
inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009 (GURI n.  297  del  22
dicembre 2009), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per  l'anno
2009; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009 (GURI n.
161 del 13 luglio 2010),  che  ha  modificato  il  documento  tecnico
intitolato  «Direttiva  in  materia  di  regolazione  tariffaria  dei
servizi aeroportuali offerti in regime  di  esclusiva»  di  cui  alla
delibera CIPE n. 38/2007; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  recante  proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative  ed  in  particolare
l'art. 5, comma 6, laddove sono state  apportate  modificazioni  alle
disposizioni  introdotte  dall'art.  21-bis  del   decreto-legge   31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28  febbraio  2008,  n.
31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al
31 dicembre 2010 il termine per  «l'aggiornamento  della  misura  dei
diritti  aeroportuali  al  tasso   di   inflazione   programmato»   e
introducendo la limitazione della  decadenza  dell'aggiornamento  dei
diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa'  di
gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei  contratti  di
programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010; 
  Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma  7,
la  proroga  al  31  dicembre  2010  dei   termini   di   sospensione
dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi
dello Stato  a  emanare  atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di
diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche  o  persone
giuridiche in relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad  altri
meccanismi automatici, prevedendo espressamente che,  nell'ambito  di
applicazione dello stesso decreto-legge, e'  esclusa  la  regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile  2010  (GURI  n.
111 del 14 maggio 2010), concernente la rideterminazione dei  diritti
aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani; 
  Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GURI n.  289  dell'11
dicembre 2010), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per  l'anno
2010; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl.  Ordinario
n. 53/L della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011), recante
proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e   di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie, che ha fissato  al  31  marzo  2011  la  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1  allegata  al
provvedimento, tra cui e' presente il riferimento  all'«art.  21-bis,
comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
marzo 2011 (GURI n. 74 del  31  marzo  2011),  concernente  ulteriore
proroga relativa al Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,
con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011  i  termini  di
cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente  il
riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31  e  successive
modificazioni...»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  391  dell'11  novembre  2011,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2012 (GURI  n.  103
del 4 maggio 2012), di aggiornamento  dei  diritti  aeroportuali  per
l'anno 2011; 
  Vista la legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  di  conversione,  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante  proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012
- Suppl. Ordinario n. 36) che all'art. 11 -  proroga  di  termini  in
materia di infrastrutture  e  trasporti  -  ha  procrastinato  al  31
dicembre 2012 il termine di scadenza per l'aggiornamento dei  diritti
aeroportuali, introdotto  dal  citato  art.  21-bis  della  legge  28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012),
di conversione del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», che ha introdotto,  al  Capo  II
(articoli 71÷ 82),  disposizioni  per  l'attuazione  della  Direttiva
2009/12/CE  del  Parlamento  e  del  Consiglio  dell'11  marzo  2009,
stabilendo principi comuni per la determinazione e la riscossione dei
diritti aeroportuali negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico
civile; 
  Visto  il  Documento  di  Decisione  di  Finanza   Pubblica   2012,
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile  2012  nonche'  la
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza  2012,  che
hanno fissato per l'anno 2012 il valore  dell'inflazione  programmata
all'1,5%; 
  Vista la nota prot. 1950 del  23  aprile  2012,  con  la  quale  la
Direzione generale per  gli  Aeroporti  ed  il  Trasporto  Aereo  (in
seguito D.G.A.T.A.)  ha  posto  quesito  all'Ufficio  Legislativo  di
questo Dicastero in merito all'opportunita' di  proporre,  anche  per
l'anno 2012, uno schema di decreto ministeriale di aggiornamento  dei
diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per il  2012,
ai sensi del citato art. 11 della legge n. 14/2012; 
  Vista la nota prot.  3309  del  6  luglio  2012  con  la  quale  la
D.G.A.T.A., a  seguito  del  parere  espresso  dal  suddetto  Ufficio
Legislativo (fg. prot.  24217  del  27  giugno  2012),  ha  richiesto
all'ENAC di espletare la propria attivita'  istruttoria  propedeutica
alla  revisione  dei  livelli  tariffari  sulla   base   dei   canoni
aeroportuali e dell'inflazione programmata 2012, nonche' in  funzione
dell'avvenuta presentazione o meno della contabilita'  analitica  dei
singoli gestori aeroportuali, nelle  more  della  sottoscrizione  dei
contratti di programma tra ENAC  e  le  societa'  concessionarie  che
ancora non vi hanno provveduto; 
  Considerato che, con la citata nota  e'  stata  segnalata  all'Ente
anche  l'opportunita'  di  inserire,   nell'ambito   della   suddetta
istruttoria, un meccanismo atto a recuperare sia i  mancati  introiti
realizzati dai gestori aeroportuali, a  seguito  dell'emanazione  del
decreto ministeriale n. 391/2011, che  i  ricavi  non  percepiti  dal
gestore dello scalo di Bergamo; 
  Visto  il  foglio  prot.  3613  del  25  luglio  2012  con  cui  la
D.G.A.T.A., a seguito del parere espresso dall'ENAC  con  nota  prot.
77652/DG del  18  giugno  2012,  confermava  all'Ente  la  precedente
richiesta inoltrata il 6 luglio 2012; 
  Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio  2012  (GURI  n.
264 del 12 novembre  2012),  concernente  la  revisione  dei  diritti
aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011; 
  Vista la nota prot. 0146841/DG del 16 novembre 2012, con  la  quale
l'Ente  ha  trasmesso  le  risultanze  dell'istruttoria  svolta   per
l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in  commento,  corredata  da
informazioni di dettaglio  (Allegato  1)  e  dai  calcoli  effettuati
(Allegati 2 e 3); 
  Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI  n.
288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato  il  campo
di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013), all'art. 1, comma 388, ha  procrastinato  al  30
giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici
indicati nella Tabella 2 allegata alla legge, tra cui e' presente  il
riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31». 
  Considerato  che  in  adempimento  a  quanto   richiesto,   l'Ente,
coerentemente con quanto effettuato nelle precedenti istruttorie,  ha
definito il livello delle «tariffe a regime» aggiornate al 2012; 
  Considerato altresi' che l'Ente, sulla base di queste ha  calcolato
un livello di  «tariffe  provvisorie»  che,  applicate  per  il  solo
periodo 6 giugno - 11  dicembre  2013,  corrispondente  a  quello  di
vigenza  delle  tariffe  ex   decreto   ministeriale   n.   391/2011,
consentiranno  ai  gestori  aeroportuali  di  recuperare  i   mancati
introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012; 
  Considerato che le «tariffe a regime» saranno applicate nel periodo
di vigenza del presente decreto ad  esclusione  del  periodo  in  cui
saranno in vigore le «tariffe  provvisorie»  di  cui  al  considerato
precedente (6 giugno - 11 dicembre 2013); 
  Considerato che, le suddette  «tariffe  provvisorie»  scaturiscono,
per ciascun gestore, dalla somma delle tariffe a regime e  dal  delta
tariffa precedentemente non riconosciuto, e dato dalla differenza tra
la misura dei diritti ex decreto ministeriale n.  274/2012  e  quella
definita con decreto ministeriale n. 391/2011; 
  Considerato che, nel caso specifico  dello  scalo  di  Bergamo,  la
misura provvisoria dei diritti consente  di  recuperare  sia  il  gap
inflativo comune a tutti  gli  altri  gestori,  sia  l'ulteriore  gap
tariffario dovuto alle diverse unita' di servizio inizialmente  prese
ad esame e successivamente sanato con il citato decreto  ministeriale
n. 274/2012; 
  Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-decies, comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stati
abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli  aeroporti  di  Asiago,
Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria,  Reggio
Emilia, Salerno e Venezia Lido per  la  perdurante  inadempienza  dei
gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di  contabilita'
analitica, certificato da societa' di revisione contabile; 
  Considerato che, ai suddetti aeroporti si sono aggiunti  gli  scali
di Rimini e Siena, le cui societa' concessionarie non  hanno  inviato
le rendicontazioni contabili certificate necessarie per non incorrere
nell'abbattimento dei diritti; 
  Vista la nota dell'ENAC n. 974/EAN del 4 gennaio 2013 con l'Ente ha
comunicato  che  la  societa'  Aeradria,  gestore  dell'aeroporto  di
Rimini, ha trasmesso la contabilita' analitica per l'annualita'  2011
risultando  quindi  adempiente  agli  obblighi   previsti   dall'art.
11-decies, comma 2, della legge n. 248/2005; 
  Ritenuto pertanto necessario ripristinare per lo scalo di Rimini la
misura piena dei diritti aeroportuali; 
  Considerato  inoltre  che,  dal  prospetto   e'   stato   eliminato
l'aeroporto di Vicenza, a seguito della revoca da parte dell'ENAC, in
data 17 febbraio 2012, dei provvedimenti rilasciati ex art. 38 Codice
della Navigazione ed ex art. 17 legge n. 135/1997; 
  Considerato che,  per  gli  aeroporti  di  Asiago,  Crotone,  Lucca
Tassignano, Oristano e Padova, in ragione della mancata  trasmissione
dei dati di traffico e  di  ricavo  necessari  all'aggiornamento  dei
diritti aeroportuali, la tariffa 2012 e' stata  calcolata  applicando
l'inflazione programmata 2012 (1,5%) ai diritti stabiliti con decreto
ministeriale  274  del  25  luglio  2012,  gia'   comprensivi   della
decurtazione del 10%; 
  Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a  basso  traffico,
l'applicazione dell'art. 11-decies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori  allo
zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari
a zero; 
  Considerato che, per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi,  Bari
e Bologna, la misura dei corrispettivi aeroportuali e' stata definita
nei relativi contratti di programma  sottoscritti  dall'ENAC  con  le
societa' Concessionarie; 
  Considerato che, l'aggiornamento in  questione  prevede  una  nuova
misura dei diritti aeroportuali  anche  per  gli  scali  di  Catania,
Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali  e'
stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe
non sono ancora entrate in  vigore.  Per  tali  aeroporti,  pertanto,
l'aggiornamento decadra' in caso di entrata in vigore  delle  tariffe
previste nei singoli contratti  di  programma  (art.  1  del  decreto
ministeriale n. 407/2012); 
  Considerato che per gli scali di Milano e Palermo, le  cui  tariffe
definite  nei  rispettivi  Contratti  di  programma   sono   divenute
esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero
tariffario,  dovuto  all'applicazione  del  decreto  ministeriale  n.
391/2011, avverra' in sede di monitoraggio. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui al  decreto  ministeriale
25 luglio 2012, n. 274, e' aggiornata ai sensi del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la scadenza
dei termini introdotti dall'art. 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, per tener conto dell'inflazione  programmata  relativa
all'anno 2012.