IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in
materia  di  pagamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, conseguente alla  contingente  situazione
economico- finanziaria del Paese; 
  Considerate  le  particolari  ragioni  di  urgenza,  connesse  alla
contingente situazione  economico-finanziaria  ed  occupazionale  del
Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e  di
potenziamento degli  ammortizzatori  sociali  per  fare  fronte  alla
perdurante situazione di crisi dei settori produttivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 maggio 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni in materia di imposta municipale propria 
 
  1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma   della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in
particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potesta'
impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini
della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  produttive,
per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di
immobili: 
    a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
    b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616; 
    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13,
commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. 
  2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di  tesoreria  di
cui all'articolo 222 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 
    a) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni,
per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e
relative pertinenze; 
    b) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1. 
  3. Gli oneri per interessi a carico dei  comuni  per  l'attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati  a  ciascun
comune dal Ministero dell'interno, con modalita'  e  termini  fissati
con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  20  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 si provvede, quanto  a  12,5  milioni  di  euro  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo  dei  risparmi  derivanti  dall'articolo  3  e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.