IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5; Visti i criteri di riferimento di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2013, n. 304, recante la composizione della commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'A.A. 2013-2014; Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'A.A. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della salute, regioni, Conferenza dei presidi delle facolta' interessate, ANVUR e ordini professionali dei medici, odontoiatri e medici veterinari; Visto quanto contenuto nel decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all'Universita' San Raffaele; Valutata l'opportunita' di avvalersi del CINECA Consorzio interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione; Visto il parere favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico; Tenuto conto della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013; Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.