Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita' medicinale CINRYZE (C1 inibitore (umano))  -  autorizzata
con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con  la
decisione del 15/06/2011 ed inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri: 
    EU/1/11/688/001  «500  U  -  polvere  e  solvente  per  soluzione
iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente:
flaconcino (vetro)» 2 flaconcini + 2 flaconcini. 
    Titolare A.I.C.: Viropharma Sprl. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2012,
che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Viropharma SPRL  ha  chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  Scientifica
nella seduta del 5 dicembre 2012; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  23
gennaio 2013; 
  Vista la deliberazione n. 6 del 19  marzo  2013  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale CINRYZE (C1  inibitore  (umano))  nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
  Confezione: 
    «500 U - polvere e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:  flaconcino  (vetro);  solvente:   flaconcino
(vetro)» 2 flaconcini + 2 flaconcini - A.I.C. n. 042017018/E (in base
10) 18287U (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: Trattamento e  prevenzione  pre-procedura
di attacchi di angioedema in  adulti  e  adolescenti  con  angioedema
ereditario (AEE). 
  Prevenzione di routine  di  attacchi  di  angioedema  in  adulti  e
adolescenti, con attacchi gravi e ricorrenti di angioedema ereditario
(AEE), intolleranti o insufficientemente protetti dai trattamenti  di
prevenzione orali, o in pazienti non  adeguatamente  gestiti  con  il
trattamento acuto ripetuto.