IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e s.m.i.; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  l'art.  1
del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito  dalla  legge  3
agosto 1995, n. 351 - come modificati dall'art. 2,  commi  188  e189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria 1997)  -  che
hanno  disposto  in  materia  di  gestione  degli  aeroporti   e   di
realizzazione delle relative infrastrutture; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  comunita',  e
s.m.i.; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2320/2002, in data 16  dicembre  2002,
che ha introdotto - a decorrere  dal  1°  gennaio  2003  -  l'obbligo
dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli  da
stiva; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP), e viste le  delibere  attuative  adottate  da  questo
comitato; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  riguardante  la
revisione della parte aeronautica del  codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.   248,   che   ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9
dicembre  2005,  recante  «Orientamenti  comunitari  concernenti   il
finanziamento degli aeroporti e  gli  aiuti  pubblici  di  avviamento
concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»; 
  Visto il decreto legislativo  15  marzo  2006,  n.  151,  che  reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice
della navigazione e che, in particolare, sostituisce  l'art.  704  di
detto codice,  prevedendo  che  l'ENAC  e  il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata da questo comitato per il settore aeroportuale in materia  di
investimenti, corrispettivi e  qualita'  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del citato  decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla
legge n. 248/2005; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  1107/2006  in  data  5  luglio  2006,
relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle  persone  a
mobilita' ridotta nel trasporto aereo; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007), e visti in particolare: 
    l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone  annuo  per
l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione totale e
parziale aeroportuale; 
    l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di
ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del Codice unico progetto (CUP)  sugli  strumenti
di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo  2012,  n.  27,  che  -  parzialmente  modificando  le
disposizioni di  cui  al  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  -  reca  norme
attuative della direttiva 2009/12/CE del Parlamento e  del  Consiglio
europei dell'11  marzo  2000  in  materia  di  diritti  aeroportuali,
demandando all'istituenda autorita' nazionale  di  vigilanza  di  cui
all'art. 73 funzioni  di  regolazione  economica  del  settore  e  di
vigilanza e precisando, all'art. 36, comma 6-ter, che  restano  ferme
le competenze del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  di  questo
comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  dalla
legge 9 aprile 2012, n. 35, che - all'art. 22, comma  2  -  specifica
che il recepimento della direttiva comunitaria per ultimo  menzionata
fa comunque salvo il completamento delle  procedure  in  corso  volte
alla stipula di contratti di programma con le  societa'  di  gestione
aeroportuale ai sensi, tra l'altro, del  citato  art.  11-nonies  del
decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla  legge  n.  248/2005,
prescrivendo che dette procedure si concludano entro il  31  dicembre
2012 e che la durata di contratti venga fissata  nel  rispetto  della
normativa nazionale e comunitaria e dei rispettivi modelli tariffari; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  27
gennaio  1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi   di
pubblica utilita', e visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente  lo  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carte dei  servizi  pubblici
del settore dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997,
n. 521, concernente il  regolamento  in  materia  di  concessioni  di
gestioni aeroportuali; 
  Visto lo Statuto dell'ENAC, approvato con decreto interministeriale
3 giugno 1999, n. 71/T; 
  Vista la propria delibera del  24  aprile  1996,  n.  65  (Gazzetta
Ufficiale n. 118/1996), recante linee guida per  la  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita'; 
  Vista la delibera 4 agosto  2000,  n.  86  (Gazzetta  Ufficiale  n.
225/2000), con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole
in ordine allo schema di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  38  (Gazzetta  Ufficiale  n.
221/2007), con la quale questo comitato  ha  approvato  il  documento
tecnico denominato «Direttiva in materia  di  regolazione  tariffaria
dei servizi aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva»  e  che
sostituisce il citato schema di riordino alla  luce  delle  modifiche
normative nel frattempo intervenute; 
  Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta  Ufficiale
n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della  sentenza
n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto  del  parere  reso
della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato  ha
riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla
citata delibera n. 38/2007; 
  Viste le  «Linee  guida»  applicative  della  citata  direttiva  in
materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate  dall'ENAC
e  approvate,  previo  parere   del   NARS,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008,  emanato  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 31 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2009), con la
quale e' stato autorizzato  l'ENAC,  anche  in  considerazione  delle
esigenze emerse nel corso delle  consultazioni  svolte  con  l'utenza
aeroportuale,  ad  individuare  criteri  di  riparto   del   «margine
commerciale» tra  i  vari  diritti  aeroportuali  diversi  da  quello
«pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 288/2012), con  il  quale  si
dispone  che  le  tariffe  riportate  nell'Allegato  1  del   decreto
ministeriale n.  274  del  25  luglio  2012  vengano  applicate  agli
aeroporti  indicati  nell'allegato  medesimo  fino   alla   data   di
esigibilita'  delle  tariffe  previste  nei  singoli   contratti   di
programma sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo
comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato; 
  Vista la nota n.  5071  del  23  ottobre  2012,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema
di contratto di programma 2012-2015 tra  l'ENAC  e  la  «Societa'  di
gestione aeroporto di Cagliari» S.p.A. (SOGAER) e relativi allegati; 
  Vista la nota n. 43527  del  7  dicembre  2012,  con  la  quale  il
predetto Ministero ha chiesto l'iscrizione dell'argomento  all'ordine
del giorno di questo comitato per il prescritto parere; 
  Visto il parere n.  5/2012  reso  dal  NARS  nella  seduta  del  10
dicembre 2012; 
  Considerato che, con nota del 3 marzo 2011, l'ENAC, adempiendo alla
raccomandazione di cui alla delibera n. 44/2009 di  questo  comitato,
ha trasmesso ad Assaeroporti, affinche' inviti i propri  iscritti  ad
adeguarsi, per gli adempimenti prescritti dalla legge n.  248/2005  a
decorrere dall'esercizio 2010, il  modello  di  certificazione  della
contabilita'  analitica  regolatoria  delle  societa'   aeroportuali,
elaborato nell'ambito di un  apposito  tavolo  di  lavoro  costituito
dall'ENAC e al quale ha partecipato anche il NARS; 
  Considerato che questo comitato deve esprimersi sui contenuti dello
schema di contratto di programma nei termini di cui al citato decreto
legislativo   n.    151/2006,    restando    nella    responsabilita'
dell'amministrazione di settore la  valutazione  della  coerenza  dei
vari profili attinenti al rapporto concessorio anche con la normativa
comunitaria  e  in  particolare,  per  quanto  applicabile,  con   le
prescrizioni di cui alla decisione della Commissione europea  del  30
dicembre  2011,  n.  C(2011)9380,  riguardante  l'applicazione  delle
disposizioni del Trattato UE agli  aiuti  di  Stato  sotto  forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale; 
  Considerato che e' opportuno dare  seguito  all'invito  piu'  volte
rivolto   all'amministrazione   di   settore   ad    attivarsi    per
l'individuazione  di  benchmark  di   produttivita'   ricavabili   da
operatori efficienti operanti anche in  altri  settori  del  comparto
trasporti e che in prosieguo compete all'istituenda autorita' di  cui
all'art. 73 del decreto-legge n. 1/2012, convertito  dalla  legge  n.
27/2012, procedere, tra l'altro, alla  predisposizione  di  specifici
modelli di tariffazione; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Rilevato che alcuni profili, quale la quantificazione  del  CIN  di
cui alla successiva «presa d'atto», non sono del tutto  coerenti  con
le  citate  «Linee  guida»  e  ritenuto  pertanto  opportuno  dettare
prescrizioni intese ad assicurare una maggiore  conformita'  a  dette
«Linee guida»; 
  Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare che: 
  l'aeroporto di Cagliari-Elmas ha registrato una  crescita  positiva
negli ultimi anni, grazie soprattutto all'aumento  del  traffico  low
cost che nel 2010 con 1.002.322 passeggeri  rappresentava  una  quota
pari al 37 per cento del traffico totale  dello  scalo;  peraltro,  a
novembre 2012 si e'  registrato  un  calo  complessivo  del  traffico
passeggeri del 2,7 per cento rispetto a novembre 2011; 
  il  traffico  risulta  caratterizzato  dalla  stagionalita'   della
domanda, che si e' tradotta in un incremento dei posti offerti  dalle
compagnie aeree nella stagione estiva del 56 per cento rispetto  alla
stagione  invernale:  in  particolare  l'aeroporto  dispone  di   477
collegamenti commerciali di linea diretti alla settimana nel  periodo
invernale  e  851  voli  nel  periodo  estivo;  la  tratta  con  Roma
rappresenta circa il 40 per cento del totale dei voli in partenza  da
Cagliari, mentre il collegamento con Milano il 25 per cento; 
  la gestione totale  dell'aeroporto  militare,  aperto  al  traffico
aereo civile, di Cagliari Elmas e' stata affidata in concessione  per
quaranta anni alla  «Societa'  di  gestione  aeroporto  di  Cagliari»
S.p.A. (SOGAER) con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata
con decreto interministeriale n. 52/T del 13 aprile 2007 dei Ministri
dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della difesa; 
  successivamente  si  e'  verificato  un  processo  di   progressiva
dismissione  delle  installazioni  militari   presenti   sul   sedime
aeroportuale  con  cessione  a  titolo  gratuito  dei  relativi  beni
all'ENAC, il che ha comportato un significativo ampliamento dell'area
oggetto della concessione; 
  lo schema di contratto in oggetto, riferito al periodo  regolatorio
2012-2015, stabilisce per ciascun servizio regolamentato: 
    il  livello  iniziale  di  riferimento  dei  corrispettivi  e  le
attivita' che tali corrispettivi remunerano; 
    il piano degli investimenti per i servizi soggetti a regolazione,
con  importi  previsti  e   relativi   cronoprogrammi,   oggetto   di
consultazione nelle forme stabilite dalla normativa vigente; 
    gli obiettivi annuali di qualita' e  di  tutela  ambientale,  ivi
incluse le modalita' di misurazione  dei  risultati  conseguiti  e  i
conseguenti valori dei parametri q(t) e a(t) associati; 
    il tasso di congrua remunerazione del capitale investito; 
    i parametri che definiscono il profilo temporale  della  dinamica
dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, che coincide con
il periodo di vigenza del contratto di programma; 
  in  considerazione  dei  tempi  necessari  per  le   procedure   di
approvazione, lo schema di contratto in argomento, che  assume  quale
«anno base» il 2009, prevede  due  anni  ponte  (2010-2011),  secondo
un'impostazione gia' adottata anche in sede di stipula dei  contratti
di programma relativi agli aeroporti di Palermo e di Catania, di  cui
rispettivamente alle delibere di questo comitato 3  agosto  2011,  n.
60, e 30 aprile 2012, n. 59; 
  tale scelta e' stata condivisa dal Ministero di settore, che  aveva
dapprima proposto  di  modificare  la  suddetta  impostazione,  anche
tenendo conto che - come ha sottolineato l'ENAC -  l'optare  per  una
diversa metodologia avrebbe comportato  la  necessita'  di  reiterare
l'intera procedura con una tempistica non compatibile con il rispetto
del termine fissato dal  richiamato  art.  22  del  decreto-legge  n.
5/2012; 
  le previsioni sull'andamento del traffico passeggeri  si  attestano
mediamente tra il 4 e il 5 per cento annuo, e quelle sul  numero  dei
movimenti totali tra il 3 e  il  4,5  per  cento  annuo  nel  periodo
2011-2024; 
  il divario tra i dati finora consuntivati e quelli sopra stimati in
termini di WLU (somma di passeggeri e merci) resta  nel  range  medio
annuo previsto dall'art. 6 dello schema  di  contratto  di  programma
(+/- 5 per cento); 
  gli investimenti programmati  per  il  periodo  dal  2010  al  2015
ammontano a 41,482 milioni di euro, oltre  a  un'ulteriore  quota  di
lavori da effettuare nel corso dell'anno 2016  per  complessivi  2,52
milioni di euro: tale importo  e'  coperto  con  fondi  pubblici  per
16,229 milioni euro, mentre il residuo  (inclusa  la  quota  relativa
all'anno 2016) e' in autofinanziamento; 
  gran parte degli investimenti previsti per l'anno 2011,  per  circa
20 milioni di euro, e concernenti interventi sulle infrastrutture  di
volo - qualificati strategici e rispondenti anche  alla  funzione  di
evitare edificazione in aree prossime al sedime  aeroportuale  -  non
sono   stati   ancora   attuati   per   vicende    legali    connesse
all'acquisizione delle aree su cui  realizzare  detti  interventi:  i
costi relativi non sono stati al momento computati a fini tariffari e
saranno considerati a tali fini solo allorche'  il  gestore,  entrato
nella disponibilita' dei terreni in  questione,  sara'  in  grado  di
garantire la cantierabilita' di detti interventi; 
  il fatturato del gestore nel 2009  (bilancio  di  esercizio  SOGAER
2009) e' stato pari a 36,5 milioni di euro, di  cui  la  contabilita'
regolatoria, inclusiva delle  rettifiche  operate  dall'ENAC,  imputa
20,2 milioni di euro al  settore  regolamentato  e  16,8  milioni  al
settore non regolamentato; 
  il  capitale  netto  investito  (CIN)  dei  servizi   regolamentati
nell'anno base e' stato quantificato in complessivi 20,2  milioni  di
euro, in quanto riferito dall'art. 17 dello schema di contratto  solo
alla  quota  di  pertinenza  delle   immobilizzazioni   materiali   e
immateriali autofinanziate dalla societa', non includendo  invece  il
saldo tra crediti verso clienti (di norma considerato nel limite  del
25 per cento dei costi regolatori ammessi  all'anno  base)  e  debiti
verso fornitori, che presenta un valore negativo di  circa  410  mila
euro ed e' stato considerato nullo ai fini della dinamica tariffaria; 
  il costo medio ponderato del capitale  (weighted  average  cost  of
capital - WACC) riconosciuto alla SOGAER per il  periodo  regolatorio
2012-2015 e' pari al 9,87 per cento (WACC pre tax  reale),  in  linea
con quanto riconosciuto ai gestori gia' titolari di  altri  contratti
di programma; il valore dell'equity beta  (ßE)  e'  pari  a  1,42  in
ragione della leva finanziaria specifica di  SOGAER  pari  a  0,71  e
della maggiorazione del 30 per cento riconosciuta  da  ENAC  a  causa
delle attuali condizioni di mercato; 
  la  dinamica  tariffaria  per  il  periodo  regolatorio  e'   stata
sviluppata a partire dai costi ammessi per l'anno base indicizzati al
tasso di inflazione programmata relativo al 2010 e al  2011  e  sulla
base della formula di cui alla  menzionata  delibera  n.  38/2007.  I
corrispettivi  vigenti  e  quelli  conseguenti  all'approvazione  del
contratto di programma  non  sono  raffrontabili,  in  quanto  questi
ultimi includono servizi attualmente autonomi centri di tariffazione:
le tariffe applicabili si collocano comunque nella fascia media-bassa
dei corrispettivi che saranno applicati nel 2013 in aeroporti, per  i
quali sono stati  di  recente  licenziati  i  relativi  contratti  di
programma sui quali questo comitato si e' espresso positivamente, con
prescrizioni; 
  anche se il regime tariffario adottato e' di tipo «single-till», il
margine  commerciale  conseguito  nell'erogazione  dei  servizi   non
regolamentati non partecipa all'abbattimento dei costi dell'anno base
perche' negativo, come specifica l'art. 19 dello schema di contratto:
la  formulazione  letterale  dello   stesso   sembra   peraltro   far
riferimento al margine calcolato sulle attivita' commerciali al netto
di quelle relative al car-parking  e  rent-a-car,  per  le  quali  la
societa' aveva presentato istanza di deroga  dall'applicazione  delle
disposizione della citata delibera n. 38/2007,  istanza  che  non  e'
stata presa in considerazione dall'ENAC, in relazione  alla  rilevata
negativita' del margine netto; 
  la procedura utilizzata per il calcolo dei parametri x, k  e  v  e'
stata effettuata nel rispetto della formula di cui alla Sezione  12.3
punto 19 delle citate Linee Guida; 
  per quanto riguarda gli obiettivi di crescita  della  produttivita'
l'ENAC, considerando non ripetibili gli elevati livelli  di  crescita
del  traffico  registrati  nel  passato  e  soprattutto   nel   2007,
considerato «anno di frattura» rispetto alle  precedenti  annualita',
non ha tenuto conto della dinamica della  produttivita'  del  gestore
nei cinque anni precedenti il  periodo  regolatorio  e  ha  assegnato
concordemente con il gestore, per le annualita' oggetto del contratto
di programma, alle singole voci di  costo  i  valori  di  elasticita'
previsti nelle Linee Guida,  a  eccezione  di  quella  relativa  alle
«utenze», poiche' l'elasticita' prevista al riguardo in  dette  Linee
Guida non  appare  rappresentativa  della  variazione  effettivamente
intervenuta nel corso degli anni: per tale voce l'ente  ha  applicato
una elasticita' pari a 0,35; 
  per quanto attiene alla qualita', il contratto in esame  appare  di
massima coerente con quanto prescritto dalle Linee  Guida,  adottando
quattro indicatori obbligatori  e  otto  a  scelta  e  attribuendo  a
indicatori di funzionalita' dello scalo e indicatori di  comfort  dei
passeggeri il peso paritario previsto da dette Linee Guida; il «tempo
di  riconsegna  dei  bagagli»  espone  pero'   un   solo   indicatore
(riferimento al primo e ultimo bagaglio) con  unico  valore  all'anno
base di 05:02 minuti, che risulta piuttosto basso. 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sullo schema di  contratto  di  programma  ENAC  -  SOGAER  2012-2015
relativo allo scalo aeroportuale di Cagliari,  a  condizione  che  si
tenga conto delle sotto elencate prescrizioni: 
  devono essere quantificati per ciascun servizio non  regolamentato,
inclusi quelli per i quali la societa'  di  gestione  ha  chiesto  la
deroga, i relativi proventi conseguiti  nell'anno  base:  qualora  il
margine commerciale complessivo - inclusivo dei servizi per  i  quali
la societa' aveva richiesto la deroga - risulti positivo, deve essere
assicurato che il 50 per cento del predetto margine vada in riduzione
della dinamica tariffaria; 
  deve essere integrato l'art. 17 del predetto schema, precisando che
il capitale investito netto (CIN)  regolatorio  di  ciascun  servizio
regolamentato comprende anche il saldo tra i crediti verso i clienti,
nel limite del 25 per cento dei  costi  regolatori  ammessi  all'anno
base, e i debiti verso i fornitori; dal calcolo del CIN  va  pertanto
detratto l'ammontare  complessivo  di  410.676  euro  e  deve  essere
conseguentemente adeguato l'allegato 2, tabella 3; 
  deve essere modificato, nell'allegato 5  (Piano  della  qualita'  e
dell'ambiente) richiamato all'art. 16 dello schema  di  contratto  di
programma, l'indicatore «tempo di consegna bagagli»,  prevedendo  due
sottoindicatori separati per la  consegna  del  primo  e  dell'ultimo
bagaglio con valori desunti da  quelli  effettivamente  rilevati  nel
2010 e suddividendo tra essi  il  peso  gia'  attribuito  dell'8  per
cento. 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a vigilare affinche' l'ENAC provveda ad effettuare, per  i  profili
di competenza, adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto  delle
previsioni contenute nel contratto di programma da parte del gestore,
assicurando nel frattempo un monitoraggio costante; 
  a  vigilare  affinche'  vengano  richiesti  i  CUP  relativi   agli
interventi inclusi nel piano degli  investimenti  e  a  disporre  che
detto piano venga nuovamente trasmesso a questo comitato,  entro  tre
mesi dalla  pubblicazione  della  presente  delibera  nella  Gazzetta
Ufficiale, corredato dai predetti  CUP,  da  riportare  in  tutta  la
documentazione amministrativa  e  contabile  relativa  all'intervento
considerato; 
  a trasmettere a questo comitato lo schema di contratto di programma
per il successivo quadriennio regolatorio (2016-2019),  corredato  da
una relazione nella quale siano  riportate  indicazioni  sugli  esiti
delle sopra citate verifiche, rappresentate  eventuali  criticita'  e
illustrate le principali modifiche nella sistematica  tariffaria  nel
frattempo intervenute. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il Segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 126