Visto l'articolo 33  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modifiche e integrazioni (di  seguito  «Decreto  Legge  n.
98/2011»), recante «disposizioni in  materia  di  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare», il quale prevede, in particolare, al comma 1
che: 
    con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
costituita una societa' di gestione del risparmio, per  l'istituzione
di uno o piu' fondi d'investimento al fine di  partecipare  in  fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da  regioni,
province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed  altri  enti  pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti, al fine
di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare
disponibile; 
    il capitale della societa' di gestione del risparmio e'  pari  ad
almeno un milione di euro ed e' detenuto  interamente  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    la   pubblicazione   del   predetto   decreto   ministeriale   di
costituzione della societa' di gestione del  risparmio  fa  luogo  ad
ogni adempimento di legge; 
    Visti, altresi', i commi 8-ter e 8-quater del citato articolo  33
del decreto legge n. 98/2011,  i  quali  prevedono  la  costituzione,
tramite  la  suindicata   societa'   di   gestione   del   risparmio,
rispettivamente,  di  uno  o   piu'   fondi   comuni   d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari, nonche' di uno  o  piu'  fondi  comuni  di
investimento  immobiliare  a  cui  sono  apportati  o  conferiti  gli
immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal  Ministero
della  difesa  per  finalita'   istituzionali   e   suscettibili   di
valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; 
    Visto, inoltre, il comma 8-bis dell'articolo 33, il quale prevede
che le azioni della societa' di gestione  del  risparmio  di  cui  al
comma 1 possono essere  trasferite,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  a  titolo  gratuito  all'Agenzia  del
demanio; 
    Visto l'articolo 33-bis del  decreto  legge  n.  98/2011  recante
«strumenti sussidiari per la gestione degli  immobili  pubblici»  che
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del
demanio  promuova  iniziative  idonee  alla  costituzione  di   fondi
immobiliari ai fini della valorizzazione, trasformazione, gestione  e
alienazione del  patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  di  Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali; 
    Visto l'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  che
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a conferire o trasferire beni immobili dello Stato,  ad  uno  o  piu'
fondi comuni di  investimento  immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'
societa', anche di nuova costituzione; 
    Ritenuto opportuno, anche al fine di evitare ulteriori oneri  per
lo Stato, consentire alla  Societa'  di  Gestione  del  Risparmio  da
costituire ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto  legge  n.
98/2011, la prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio  anche  ai   sensi   delle   ulteriori   sopra   richiamate
disposizioni normative; 
    Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio  2008,  n.  43,  e  successive  modificazioni,   recante   il
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, concernente le attribuzioni del Dipartimento del Tesoro
in materia di monitoraggio, gestione delle  partecipazioni  azionarie
dello Stato ed  esercizio  dei  diritti  dell'azionista,  nonche'  di
valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio   pubblico   con   la
possibilita', tra l'altro, di affiancare gli  enti  territoriali  nei
processi di valorizzazione del  patrimonio  immobiliare,  specificate
nell'articolo 2 del proprio decreto di attuazione del 28 gennaio 2009
e successive modificazioni; 
    Visti gli articoli 33  e  seguenti  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, che disciplinano  la
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio  e  gli
altri servizi ed attivita' consentiti alle societa' di  gestione  del
risparmio, ivi  incluse  le  disposizioni  regolamentari  emanate  in
materia dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dalla  Banca
d'Italia e dalla Consob; 
    Visti i curricula professionali  e  verificati  i  requisiti  dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  Sindacale
nominati per la prima volta con il presente decreto; 
    Sentita l'Agenzia del Demanio; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il
triennio 2013-2015»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  del
31 dicembre 2012, recante: «Ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»; 
    Considerato che, in base alle  suddette  disposizioni  di  legge,
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze, per  l'anno  finanziario  2013,  risulta  iscritto  il
capitolo 7603, sul quale sono stanziate le risorse occorrenti per  la
costituzione della suddetta Societa'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
        Costituzione della societa' di gestione del risparmio 
 
    Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 98/2011,
e'  costituita  la  societa'  per  azioni  denominata   «Investimenti
Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa'  per
Azioni» e, in forma abbreviata, «InvImIt SGR S.p.a.». 
    La Societa' ha sede in Roma. 
    La durata della Societa' e' stabilita al 31 dicembre 2100,  salvo
anticipato   scioglimento    od    eventuale    proroga    deliberata
dall'Assemblea. 
    La Societa', ai sensi del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58 e successive modificazioni  e  integrazioni,  ha  per  oggetto,
secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legge n. 98/2011
e  dall'articolo  6  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,   la
prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del   risparmio
realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione
e la gestione di fondi comuni di investimento  immobiliare  chiusi  e
l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti,  la  gestione  del
patrimonio di fondi  comuni  di  investimento  di  propria  o  altrui
istituzione,  e  di  altri  organismi  di  investimento   collettivo,
italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa.
La societa' puo' gestire i  fondi  immobiliari  di  cui  all'articolo
33-bis del decreto legge n. 98/2011. 
    La Societa' puo', altresi', svolgere  ogni  attivita'  consentita
alle societa' di gestione  del  risparmio  che  gestiscono  fondi  di
investimento immobiliare che sia strettamente necessaria, strumentale
e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali: 
    a) l'attivita' di studio, ricerca e analisi, in materia economica
e finanziaria; 
    b) l'attivita' di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati
e di informazione economiche e finanziarie; 
    c) l'attivita' di amministrazione di immobili ad uso funzionale; 
    d) l'attivita' di consulenza in materia immobiliare. 
    La Societa' puo' svolgere, in  conformita'  e  nei  limiti  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti,  ogni  operazione
commerciale,  finanziaria,  mobiliare  e  immobiliare  necessaria  ed
opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve
le attivita' riservate ai  sensi  di  legge  ad  altre  categorie  di
soggetti. 
    Il capitale sociale della Societa' e' stabilito in Euro 2.000.000
(due milioni), integralmente sottoscritto dal Ministero dell'economia
e delle finanze, rappresentato  da  n.  2.000.000  (due  milioni)  di
azioni nominative, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. 
    I titoli  azionari  sono  emessi  dall'organo  amministrativo  in
certificati e circolano con le modalita' e nei limiti previsti  dalle
norme vigenti alla data del trasferimento. 
    Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.