IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2013, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 84.639 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 23 gennaio e 21 marzo  2013,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento  31  gennaio  2013  e
scadenza  15  settembre  2018,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,  all'andamento  dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi   al
Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con  esclusione  dei  prodotti  a
base di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente
decreto, come "Indice Eurostat"; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una  quinta  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 1,70% indicizzati all'"Indice  Eurostat"  ("BTP  €i")  con
godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre  2018,  di  cui  al
decreto del 23 gennaio 2013, altresi' citato nelle premesse,  recante
l'emissione  della  prima  e  seconda  tranche  dei   buoni   stessi.
L'emissione della predetta tranche viene disposta  per  un  ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro  e  un
importo massimo di 1.000 milioni di euro. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai "Termini  Comuni  di  Riferimento"  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 23 gennaio 2013. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  293  del  17  dicembre  2012,  possono  essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.