1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita'. 
  Il legislatore nazionale e' intervenuto piu' volte, nel corso degli
ultimi anni, sulle  fattispecie  contrattuali  ascrivibili  alla  cd.
public-private partnership (PPP) sia per la possibilita' di integrare
le competenze del settore pubblico  e  del  settore  privato  sia  in
considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle
stazioni appaltanti. 
  In particolare,  si  evidenziano  l'introduzione  nel  sistema  dei
contratti pubblici del contratto di locazione finanziaria (o  leasing
finanziario), inserito  nel  d.lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  (nel
seguito, Codice) all'art. 160-bis, dall'art. 2, comma 1,  lett.  pp),
d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e, piu' recentemente, la previsione del
contratto di disponibilita', introdotto nel Codice  all'art.  160-ter
dall'art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge
24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012,  n.
83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  L'attuale assetto normativo prevede, dunque, una serie di strumenti
di partenariato pubblico-privato  (cfr.  art.  3,  comma  15-ter  del
Codice), che vanno dai contratti di  concessione  finanziati  sia  in
corporate  financing  sia  in  project  financing,  al  contratto  di
disponibilita'  e  al  leasing.  Con  riferimento  alle   opere   con
tariffazione a  carico  dell'amministrazione,  che  rappresentano  il
principale ambito di riferimento di questo  documento,  i  primi  due
sono riconducibili al modello  internazionale  DBFO  (design,  build,
finance and operate); il terzo  al  modello  BLT  (build,  lease  and
transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai
fini della riconduzione dell'operazione nell'alveo del  PPP,  occorre
strutturare il contratto in modo tale che  i  rischi  siano  allocati
alla parte che e' meglio in grado di controllarli. 
  L'applicazione di questi strumenti contrattuali ha posto  dubbi  di
carattere interpretativo connessi, soprattutto, ad  aspetti  delicati
del disegno di gara, quali, ad  esempio,  la  tipologia  di  soggetti
ammessi alle procedure competitive, la ripartizione  dei  rischi  tra
pubblico e privato, la corretta strutturazione delle  operazioni  dal
punto di vista tecnico ed economico-finanziario. 
  Il presente documento si pone, pertanto,  l'obiettivo  di  chiarire
alcune   questioni   interpretative   concernenti    gli    strumenti
contrattuali sopra richiamati e di fornire alle  stazioni  appaltanti
indicazioni   operative   sui   principali   aspetti   dell'iter   di
affidamento. Tali indicazioni tengono conto delle osservazioni e  dei
contributi pervenuti dai  partecipanti  al  tavolo  tecnico  all'uopo
costituito dall'Autorita' nel 2012. 
2. Il ricorso al leasing immobiliare in costruendo. 
  La locazione finanziaria e'  il  contratto  mediante  il  quale  un
locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e  poi
lo concede in locazione al medesimo, svolgendo cosi' una funzione  di
intermediario finanziario; alla scadenza  contrattuale  il  locatario
utilizzatore puo' scegliere tra la restituzione del bene,  ovvero  il
suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto. 
  L'articolo 160-bis del Codice consente ai committenti  pubblici  di
avvalersi di  tale  forma  di  finanziamento  per  la  realizzazione,
acquisizione e completamento delle  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita'. 
  Con il contratto di leasing immobiliare  in  costruendo,  pertanto,
una parte si obbliga a costruire, finanziandone  il  costo,  un  bene
immobile rispondente ad esigenze  funzionali  dell'altra,  di  durata
almeno  pari  a  quella  di  vigenza  del  contratto,  a  fronte  del
versamento di canoni periodici; la controparte assume,  altresi',  il
diritto di riscatto, preordinato  ad  ottenere  la  piena  proprieta'
dell'opera alla scadenza del contratto. 
  L'articolo 160-bis disciplina solo la locazione finanziaria per  la
realizzazione di opere pubbliche, e non si occupa di altri settori di
possibile utilizzo di tale tipologia contrattuale  (si  veda,  oltre,
paragrafo 4). Come piu' volte posto in rilievo  dalla  giurisprudenza
contabile, il leasing  immobiliare  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche costituisce un'opportunita' di coinvolgimento  di  capitali
privati, a patto  che  vengano  mantenute  ferme  le  caratteristiche
essenziali del contratto,  che  la  realizzazione  riguardi  un'opera
suscettibile di proprieta' privata e che  l'ente  pubblico  abbia  la
facolta' di riscattare il bene al termine del contratto. 
  Il ricorso al leasing immobiliare, in quanto forma di PPP, richiede
una preventiva analisi di costi-benefici e di compatibilita'  con  le
norme per il coordinamento della finanza pubblica, atta a  soppesarne
la  complessiva  convenienza  e  la  sostenibilita'  finanziaria  sui
bilanci futuri (cfr. ex multis Corte dei conti, sez. Emilia  Romagna,
n. 5/2012; sez. Veneto, n. 360/2011). 
  Cio'  implica  una  valutazione  preliminare  di  convenienza,   da
effettuarsi in base ai consueti parametri di efficienza, efficacia ed
economicita'  dell'azione   amministrativa,   fra   il   ricorso   al
partenariato  pubblico  privato  in  generale   (project   financing,
leasing, concessione), il leasing in  costruendo  in  particolare  ed
altre forme di finanziamento. A tal fine, dovra' essere condotta  una
verifica tecnica, anche mediante il  calcolo  del  costo  finanziario
complessivo dell'operazione programmata,  che  deve  essere  certo  e
definito fin  dal  momento  dell'aggiudicazione;  detto  costo,  come
meglio precisato nel paragrafo 2.5,  e'  sostanzialmente  individuato
nel canone di leasing, che include  ogni  elemento  di  costo  atteso
dell'operazione, e nel corrispettivo per il riscatto finale. 
  Quanto all'impatto sul bilancio pubblico, con specifico riguardo al
leasing immobiliare, si rammenta che,  affinche'  l'intervento  possa
essere qualificato off balance, e'  necessario  fare  riferimento  ai
criteri contenuti nelle decisioni  Eurostat,  cui  rinvia  l'art.  3,
comma 15-ter del Codice. 
  Come rammentato nelle determinazioni dell'Autorita' n. 2 del 2010 e
n. 6 del 2011,  per  potersi  ritenere  che  l'intervento  realizzato
tramite operazioni di leasing  immobiliare  sia  considerabile  quale
partenariato pubblico-privato ai fini dell'impatto sulla contabilita'
pubblica, e, in particolare, per non essere incluso nel  calcolo  del
disavanzo e del debito pubblico, rispetto ai tre rischi  classificati
dall'Eurostat (ossia di costruzione, di domanda e di disponibilita'),
almeno   due   -   normalmente   quelli   di   costruzione    e    di
domanda/disponibilita' negli interventi relativi  alla  realizzazione
di opere pubbliche - devono pienamente sussistere in modo sostanziale
e non solo formale a carico del privato (cfr., ad esempio, Corte  dei
conti, sez. Lombardia, n. 107/2012) (1) . 
  In ogni caso, la corretta allocazione dei  rischi  e'  un  elemento
cruciale del leasing immobiliare in costruendo sia sotto  il  profilo
della    qualificazione     dell'operazione     come     partenariato
pubblico-privato sia  per  assicurare  l'esecuzione  e  la  fruizione
dell'opera nei tempi e secondo le modalita'  pattuite.  Il  contratto
dovra' disciplinare, pertanto, in maniera espressa detto profilo. 
2.1. L'oggetto del contratto. 
  Il primo e fondamentale aspetto che preme  evidenziare  attiene  al
carattere unitario dell'istituto. 
  Il  profilo   e'   ampiamente   dibattuto   in   dottrina   ed   in
giurisprudenza:  secondo  un  primo   indirizzo,   prevalente   nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione, si sarebbe in  presenza  di
un collegamento funzionale tra due diversi contratti (si veda, in tal
senso, Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 5003 dell'8  marzo
2005 e TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1675  del  5  maggio  2010).
Secondo un diverso  orientamento,  si  tratterebbe,  invece,  di  una
figura contrattuale unitaria, qualificata  in  termini  di  contratto
plurilaterale (cosi', ad esempio, la Cassazione civile,  sezione  II,
sentenza del 26 gennaio 2000, n. 854). Al riguardo, si  rammenta  che
il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato  non
e' dato da elementi formali,  quali  l'unita'  o  la  pluralita'  dei
documenti contrattuali, o dalla  contestualita'  delle  stipulazioni,
bensi' dall'elemento sostanziale  dell'unicita'  o  pluralita'  degli
interessi perseguiti (si veda, in tal  senso,  da  ultimo  Cassazione
civile, Sezione II del 26 marzo 2010, n. 7305). Inoltre, la  tematica
della  unitarieta'  o  meno  della  fattispecie   nell'ambito   della
contrattualistica  pubblica   si   connota   diversamente,   rispetto
all'ambito privatistico, oltre che sotto il profilo  della  tipicita'
della disciplina, anche per  l'ulteriore  e  decisivo  profilo  della
procedura da utilizzare. 
  In proposito, si ritiene che  l'interpretazione  sistematica  degli
indici normativi deponga a  favore  della  ricostruzione  in  termini
unitari del leasing pubblico. 
  In  primo  luogo,  in  tal  senso  milita  l'analisi  dell'elemento
funzionale del contratto, che trova la sua ragione  economico-sociale
nell'obiettivo  di  realizzare  lavori  pubblici  avvalendosi   della
possibile  sinergia  tra  un  soggetto  costruttore  e  un   soggetto
finanziatore. L'art. 3, comma 15-bis, del Codice qualifica,  infatti,
la   locazione   finanziaria   come   contratto    di    partenariato
pubblico-privato, definendola come contratto  avente  ad  oggetto  la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. Lo stesso
art. 160-bis del  Codice  qualifica  la  locazione  finanziaria  come
appalto di lavori; ove, invece, i lavori abbiano carattere  meramente
accessorio, l'oggetto principale del contratto sara'  costituito  dai
servizi finanziari. La mera  accessorieta'  dei  lavori  rispetto  ai
servizi appare, peraltro, come un'ipotesi  residuale  e,  escluso  il
caso della realizzazione ex novo dell'opera,  potrebbe  astrattamente
concernere soltanto  il  caso  del  completamento  di  un'opera  gia'
esistente. Nei casi dubbi, il profilo deve essere valutato in base al
criterio funzionale  fissato  dall'art.  14,  comma  3,  del  Codice:
pertanto, vi sara' prevalenza dei servizi se,  quand'anche  l'importo
dei lavori sia superiore al cinquanta per cento,  questi  ultimi,  in
base alle specifiche caratteristiche dell'appalto, si presentino come
meramente accessori rispetto all'oggetto principale dello stesso. 
  In entrambi le ipotesi, tuttavia, il  contratto  da  stipularsi  e,
piu' in  generale,  l'operazione  economico-finanziaria  deve  essere
considerata e trattata unitariamente (unica gara e  unico  contratto)
tra  una  pubblica  amministrazione  ed  un  soggetto  (eventualmente
riunito in associazione temporanea) realizzatore e finanziatore. 
  In  secondo  luogo,  merita  osservare  come  il  Codice  prefiguri
l'esperimento di una gara  unica.  Cosi',  ad  esempio,  il  comma  2
dell'art. 160-bis del Codice espressamente si riferisce al  singolare
("bando di gara"), come del resto il successivo comma 4-ter. 
  Si osserva che, a fronte di una unica gara, la stipulazione di  due
diversi contratti - che deriverebbe dall'accoglimento della tesi  del
collegamento  negoziale  -  creerebbe   inevitabilmente   difficolta'
gestionali di rapporti tra l'ente pubblico ed i  contraenti,  nonche'
indebolirebbe la cointeressenza dei medesimi  sul  risultato  finale,
determinando una parcellizzazione delle situazioni giuridiche  e,  di
conseguenza, degli interessi in gioco. 
  A favore della  tesi  dell'unitarieta'  della  figura  contrattuale
depone, altresi', quanto statuito dall'art.  160-bis,  comma  2,  del
Codice, che richiede che il  bando  precisi  i  requisiti  tecnico  -
realizzativi  del  concorrente  e  le   caratteristiche   progettuali
dell'opera. Questa previsione porterebbe ad escludere la possibilita'
di considerare la gara per il leasing in  costruendo  come  una  gara
avente ad oggetto un appalto di servizio  di  finanziamento,  con  la
scelta  a  valle  del  soggetto  realizzatore  rimessa   direttamente
all'aggiudicatario - soggetto finanziatore. Un ulteriore argomento  a
sostegno della tesi, si puo' rinvenire nella  disciplina  di  cui  al
comma  3  della  norma  in  esame,  in  relazione  al  raggruppamento
temporaneo, che prevede la  facolta'  di  sostituzione  da  parte  di
ciascuno dei soggetti del raggruppamento temporaneo non  soltanto  in
caso di fallimento, ma anche in tutti i casi  di  «sopravvenienza  di
qualsiasi  causa  impeditiva».   Tale   previsione   sembra   potersi
giustificare  proprio  nell'ottica  dell'unico  contratto  stipulato.
Quest'ultimo, infatti, in mancanza di un sostituto  si  scioglierebbe
in danno anche al contraente cui non e' attribuibile l'inadempimento. 
  Deve, pertanto, concludersi che il legislatore ha considerato unica
sia la procedura ad evidenza  pubblica  di  selezione  dell'operatore
economico sia il successivo e conseguente contratto stipulato con  la
stazione appaltante, una volta terminata la  fase  di  selezione  del
concorrente. 
  Il  carattere  unitario  del  contratto  di  appalto  consente   di
qualificare l'intera prestazione secondo  la  logica  del  risultato,
caratterizzata dalla consegna a regola d'arte di un'opera  finanziata
e   finita,   propedeutica   a   legittimare    il    diritto    alla
controprestazione del pagamento dei canoni di  locazione.  In  questo
contesto, il servizio finanziario, che assume,  di  norma,  carattere
accessorio al risultato complessivo dell'operazione, in ogni caso non
puo' essere considerato come mera prestazione o assimilato a semplice
contratto separato di finanziamento, alternativo, ad esempio,  ad  un
contratto di mutuo. 
  In sostanza, l'istituto del leasing  in  costruendo  va  inquadrato
come complessiva prestazione di risultato, non  assimilabile  ad  una
mera  sommatoria  di  contratto  di  finanziamento  e  di   contratto
d'appalto di lavori pubblici. 
  A fronte di una causa contrattuale unitaria, e' tuttavia necessario
che nel contratto  siano  puntualmente  disciplinate  e  distinte  le
obbligazioni, di natura eterogenea, poste a carico di ciascuna parte,
soprattutto  in  considerazione  dei  connessi  profili  in  tema  di
responsabilita'. 
2.2. La procedura di gara. 
  Per quanto concerne la procedura di gara, attesa la  qualificazione
normativa come contratto di appalto di lavori con una componente,  di
regola, accessoria di servizi, possono trovare applicazione tutte  le
procedure contemplate dal Codice per l'esecuzione di opere  pubbliche
o di pubblica utilita', con le relative norme in tema di  pubblicita'
e termini (cfr. art. 54 del Codice). 
  Peraltro, dal momento che l'art. 160-bis prevede, quale criterio di
aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa
di cui all'art. 83 del Codice, vale quanto  stabilito  dall'art.  55,
comma 2, secondo cui le stazioni appaltanti, in tal caso, «utilizzano
di preferenza le procedure ristrette». Inoltre, l'art. 160-bis, comma
2, prevede che il bando determini «i parametri di valutazione tecnica
ed    economico-finanziaria    dell'offerta    economicamente    piu'
vantaggiosa». Con dizione sintetica, la medesima disposizione demanda
alla definizione ex ante nel bando di gara, da parte  della  stazione
appaltante,  dei   requisiti   soggettivi,   funzionali,   economici,
tecnico-realizzativi  ed  organizzativi  di   partecipazione,   delle
caratteristiche tecniche ed  estetiche  dell'opera,  dei  costi,  dei
tempi e delle garanzie dell'operazione. 
  Con specifico riguardo alla strutturazione della gara,  secondo  il
comma 4-ter dell'art. 160-bis, la stazione appaltante  deve  porre  a
base di gara un progetto di livello almeno preliminare, mentre spetta
all'aggiudicatario provvedere  alla  predisposizione  dei  successivi
livelli progettuali oltre che all'esecuzione dell'opera. In tal caso,
applicandosi   il    criterio    di    aggiudicazione    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, appare necessario  che  il  progetto
preliminare   contenga   tutti   gli   elementi   che,   a   giudizio
dell'amministrazione, sono ritenuti indispensabili e non  soggetti  a
variazione, nonche' i requisiti minimi delle varianti di cui all'art.
76 del Codice. L'utilizzo dell'espressione «almeno» sta a significare
che la stazione appaltante potrebbe porre a base di gara un  progetto
definitivo o addirittura esecutivo. 
  E' ammissibile, inoltre, ai fini di  una  corretta  gestione  della
gara, da svolgersi con  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
chiedere al concorrente, in sede di offerta, la presentazione  di  un
progetto definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo 53,  comma
1, lettera c) del Codice. 
  Nel caso in cui la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  siano
rimesse al  soggetto  realizzatore,  nel  silenzio  della  norma,  in
analogia con quanto disposto per l'appalto integrato di cui  all'art.
53, comma 2, lett. b) e c), del Codice, e' necessario  predeterminare
i requisiti del  progettista  nel  bando  di  gara.  Il  concorrente,
quindi,  dovra'  essere  in  possesso   di   attestazione   SOA   per
l'esecuzione  e  la  progettazione   dell'opera   ed   avvalersi   di
professionisti in possesso dei requisiti di  qualificazione  indicati
nel bando, qualora non in possesso di tali  requisiti  attraverso  la
propria struttura. 
  Occorre, infine, rammentare quanto disposto  dall'art.  153,  comma
20, del Codice secondo il quale la proposta di cui al comma 19, primo
periodo, del medesimo articolo puo' riguardare, in  alternativa  alla
concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 
2.2.1. La disponibilita' delle aree. 
  Quanto alla questione  attinente  alla  disponibilita'  delle  aree
sulle quali eseguire  l'opera  (cfr.  art.  160-bis),  e'  del  tutto
evidente  che  l'individuazione  delle  aree  stesse  e  la  relativa
proprieta' potranno incidere sui costi dell'operazione. Al  riguardo,
appare preferibile che  la  stazione  appaltante  individui  ex  ante
un'area di sua proprieta' ovvero un'area da sottoporre ad  esproprio,
sulla  quale  far  costruire  l'opera,   prevedendo   la   successiva
costituzione del diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.
Nel caso si optasse  per  la  concessione  dell'area  in  diritto  di
superficie,  «potrebbe  ammettersi  l'utilizzo  di  questo  strumento
purche'   il   diritto   reale   sia   concesso   per   un    periodo
considerevolmente piu'  lungo  rispetto  a  quello  previsto  per  il
contratto di locazione finanziaria,  cosicche'  nel  momento  in  cui
spira il termine  del  contratto  di  leasing  il  bene  conservi  un
apprezzabile valore di mercato che, al contrario, verrebbe  meno  ove
vi  fosse  coincidenza  tra  scadenza  del  contratto  di   locazione
finanziaria e diritto di superficie. Infatti, in  quest'ultimo  caso,
nel momento in cui cessa il diritto di superficie l'ente pubblico non
solo  riacquista  la  piena  proprieta'  dell'area  ma  anche  quella
dell'opera realizzata sulla stessa, indipendentemente  dall'esercizio
del diritto di opzione e, addirittura, anche  nel  caso  in  cui  non
intendesse esercitare  l'opzione»  (Corte  dei  conti,  deliberazione
49/CONTR/11). 
  Diversamente, la disponibilita' delle aree dovrebbe formare oggetto
di apposita valutazione in sede di gara in base  alla  fissazione  di
requisiti minimi delle stesse (quali, ad esempio, la  localizzazione,
il grado  di  rispondenza  della  stessa  alle  specifiche  finalita'
pubbliche  per  cui   deve   essere   realizzata,   il   livello   di
urbanizzazione delle zone  circostanti,  ecc.).  Una  simile  opzione
potrebbe, tuttavia, alterare la piena comparabilita'  delle  offerte;
inoltre, le procedure di esproprio che si renderebbero  eventualmente
necessarie, a causa degli iter complessi e costosi, potrebbero  avere
un impatto negativo sulla possibilita' che l'operazione  si  sviluppi
nell'ambito di un  quadro  amministrativo,  economico  e  finanziario
certo. 
  In  alternativa,   la   stazione   appaltante   potrebbe   valutare
l'opportunita' di esperire un'apposita procedura per l'individuazione
dell'area su cui far realizzare l'opera. 
2.3. I soggetti a cui puo' essere affidato il contratto. 
  Secondo il comma 3 dell'art. 160-bis del Codice, l'offerente  «puo'
essere anche una  associazione  temporanea  costituita  dal  soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno,  in
relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero  un  contraente
generale». 
  Prima  facie,  la  dizione  impiegata  («puo'  essere   anche   una
associazione temporanea (...)»), unitamente a  quanto  stabilito  dal
successivo  comma  4-bis,  secondo  cui  «il  soggetto  finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  e  successive  modificazioni,  deve  dimostrare  alla  stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi  delle  capacita'  di
altri soggetti, anche in  associazione  temporanea  con  un  soggetto
realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto», sembrerebbe
prefigurare  la  possibilita'  che  il  soggetto  finanziatore  possa
partecipare individualmente alla gara, assicurando la  disponibilita'
dei  mezzi  necessari  a  realizzare  l'opera  mediante  il   ricorso
all'avvalimento ex  art.  49  del  Codice.  In  realta',  una  simile
evenienza mal si  concilia  con  la  qualificazione  del  leasing  in
costruendo quale appalto di lavori, nei termini gia' ricordati, e con
i caratteri propri dell'avvalimento  disciplinato  dall'art.  49  del
Codice  (cfr.  determinazione   dell'Autorita'   n.   2   del   2012,
«L'avvalimento nelle procedure di gara»), soprattutto con riferimento
al profilo della responsabilita' solidale ai sensi  del  citato  art.
49, comma 4. 
  In proposito,  la  giurisprudenza  amministrativa,  muovendo  dalla
constatazione  che  l'art.  160-bis   contempla   l'accostamento   di
prestazioni - la costruzione  ed  il  finanziamento  -  assolutamente
distanti tra loro, ancorche'  coordinate  e  rese  complementari  dal
legislatore  per  soddisfare  le   esigenze   delle   amministrazioni
pubbliche,  ha  ritenuto  che  "il  regime  della  solidarieta'   sia
incompatibile con l'avvalimento atipico e  che,  nel  silenzio  della
norma, operi la deroga alla regola generale di cui all'art.  49,  con
conseguente responsabilita' frazionata dei  due  soggetti  coinvolti"
(T.A.R. Lombardia Brescia 5 maggio 2010, n. 1675). 
  In base a quanto sopra considerato, deve escludersi che il soggetto
finanziatore possa partecipare individualmente alla  gara,  dovendosi
ritenere che l'art. 160-bis imponga la contemporanea presenza di  due
soggetti, realizzatore e finanziatore. 
  Con  riguardo  alle  caratteristiche  del  raggruppamento,   l'art.
160-bis, comma 3,  introduce  un  regime  derogatorio  rispetto  alla
disciplina  generale  dettata  dall'art.  37  del  Codice.   Dispone,
infatti, che finanziatore e costruttore sono «responsabili, ciascuno,
in relazione alla specifica obbligazione assunta», in deroga a quanto
affermato dall'art. 37, comma 5, del Codice  secondo  cui  «l'offerta
dei concorrenti raggruppati  o  dei  consorziati  determina  la  loro
responsabilita' solidale nei  confronti  della  stazione  appaltante,
nonche' nei confronti del subappaltatore e  dei  fornitori.  Per  gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e  forniture,
per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la  responsabilita'  e'
limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva  competenza,
ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario». 
  Il sistema delineato dal legislatore risulta coerente con la natura
ontologicamente  differente  che   connota   i   due   soggetti   del
raggruppamento in esame: il soggetto finanziatore, per poter svolgere
legalmente la sua attivita', deve rispondere ai requisiti fissati dal
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia (nel seguito, TUB); il costruttore deve  essere
necessariamente un soggetto qualificato ai  sensi  dell'art.  40  del
Codice e non puo' essere un  finanziatore,  secondo  quanto  previsto
dalla disciplina bancaria. 
  Accanto al raggruppamento  temporaneo,  il  terzo  comma  dell'art.
160-bis prevede che a ricoprire il ruolo di  offerente  possa  essere
anche un contraente generale di cui all'art. 162, comma 1,  lett.  g)
del Codice. Viene, in tal modo, ampliato l'ambito di operativita' del
contraente generale anche alle opere pubbliche o di pubblica utilita'
che non  sono  considerate  strategiche  e  di  preminente  interesse
nazionale. L'art. 160-bis, comma  4-bis,  precisa,  infatti,  che  il
contraente generale «puo' partecipare anche ad  affidamenti  relativi
alla realizzazione, all'acquisizione ed  al  completamento  di  opere
pubbliche o di pubblica utilita' non  disciplinati  dalla  parte  II,
titolo III, capo IV, se in possesso  dei  requisiti  determinati  dal
bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti». 
  Tuttavia, la formulazione della norma pone dubbi circa il fatto che
il contraente generale possa concorrere alla  procedura  di  gara  in
forma individuale, cioe'  senza  la  contestuale  partecipazione  del
soggetto finanziatore. Si osserva, al riguardo, che  l'affidamento  a
contraente   generale    come    unica    controparte    contrattuale
dell'amministrazione mal si concilierebbe con  la  ricostruzione  del
leasing in costruendo  come  vicenda  contrattuale  unitaria,  basata
sulla contemporanea partecipazione di un soggetto finanziatore  e  di
un soggetto esecutore. 
  Una  simile  eventualita',  inoltre,  incontrerebbe  un   ulteriore
ostacolo nella legislazione bancaria e creditizia, che impone  a  chi
svolge attivita' di finanziamento l'iscrizione a determinati  albi  o
elenchi, previa autorizzazione  e  controllo  della  Banca  d'Italia,
secondo le disposizioni del TUB  a  cui,  tra  l'altro,  fa  espresso
riferimento lo stesso comma 4 dell'art.160-bis. 
  Sul punto occorre, altresi', considerare  che,  in  base  a  quanto
stabilito dall'art. 162, comma 1, lett. g), del Codice, il contraente
generale  e'  qualificato  «per  l'assunzione   dell'onere   relativo
all'anticipazione  temporale  del   finanziamento   necessario   alla
realizzazione dell'opera in tutto o in  parte  con  mezzi  finanziari
privati»,  cioe'  si  distingue  per  la  particolare  capacita'   di
anticipare gli oneri del finanziamento, ma non gia' di provvedere  al
vero e proprio finanziamento, attivita' che e' pur  sempre  demandata
ad un soggetto finanziatore autorizzato. 
  Nel caso del leasing, l'applicazione di un simile  meccanismo  (che
posticipa ad  un  momento  successivo  alla  conclusione  della  gara
l'individuazione  del  soggetto  finanziatore)  non  e'   scevra   da
rilevanti  criticita',  in  quanto  mal  si  adatta  alla   struttura
contrattuale unitaria della fattispecie, come sopra delineata. 
  Pur auspicando un chiarimento normativo sul punto, data l'obiettiva
ambiguita' della norma, si  ritiene  preferibile  che  il  contraente
generale partecipi alla procedura di  gara  in  associazione  con  un
soggetto finanziatore. 
2.4. La valutazione delle offerte. 
  Per l'affidamento del contratto di locazione finanziaria, in base a
quanto previsto dall'art. 160-bis, comma  2,  del  Codice,  il  bando
determina   i   requisiti    soggettivi,    funzionali,    economici,
tecnico-realizzativi   ed   organizzativi   di   partecipazione,   le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi  e
le garanzie  dell'operazione,  nonche'  i  parametri  di  valutazione
tecnica ed  economico-finanziaria  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. 
  La stazione appaltante deve preliminarmente  indicare  i  requisiti
soggettivi per la partecipazione alla gara  che,  in  base  a  quanto
precedentemente illustrato, dovranno  necessariamente  riferirsi  sia
alla progettazione ed esecuzione dei lavori sia alla prestazione  del
servizio finanziario. 
  Il  confronto  competitivo  deve  essere  incentrato  sul  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in relazione  al  quale
il bando di gara dovra'  specificare  gli  elementi  migliorativi  di
carattere tecnico-progettuale  ed  economico-finanziario,  nonche'  i
relativi pesi ponderali. 
  Relativamente agli  aspetti  tecnico-progettuali,  potranno  essere
valutati quelli indicati in via esemplificativa dall'art.  83,  comma
1,  del  Codice,  quali,  ad   esempio,   il   pregio   tecnico,   le
caratteristiche   estetiche   e   funzionali,   le    caratteristiche
ambientali, il servizio di assistenza tecnica e  di  manutenzione,  i
tempi di completamento e di  consegna  dell'opera.  Specialmente  nel
caso  di  realizzazione  ex  novo  di   un'opera,   potranno   essere
valorizzati quegli elementi in grado di ridurre  i  costi  futuri  di
utilizzazione della stessa quali, ad esempio,  particolari  soluzioni
tecnico-realizzative e l'impiego di materiali idonei al  contenimento
dei consumi energetici. 
  Per    quanto    attiene     agli     elementi     di     carattere
economico-finanziario,  e'  necessario  che  la  stazione  appaltante
elabori, innanzitutto, un prospetto dettagliato contenente  la  stima
dei  costi  che  prevede  di   dover   sostenere,   unitamente   agli
elementi/parametri per il calcolo degli oneri di natura finanziaria. 
  Si ritiene che, tra le voci di costo, figurino almeno le seguenti: 
    il costo di realizzazione dell'opera; 
    il costo della progettazione definitiva e/o esecutiva, qualora  a
base di gara sia posto un progetto di livello inferiore; 
    gli oneri finanziari (interessi sul capitale prestato); 
    gli oneri di preammortamento, relativi agli interessi sulle somme
anticipate  dal  finanziatore  al  costruttore  fino  alla   consegna
definitiva dell'opera; 
    le spese di manutenzione  dell'immobile,  eventualmente  inserite
all'interno di un  servizio  piu'  ampio  e  articolato  di  facility
management; 
    il prezzo per il riscatto finale; 
    gli oneri fiscali (ad esempio, l'IVA da aggiungere al  canone  di
locazione); 
    le altre spese  amministrative  e  tecniche  (ad  esempio,  spese
notarili,  commissioni  bancarie,   spese   di   istruttoria,   spese
assicurative, ecc.). 
  Tra  gli  elementi/parametri  dell'operazione   finanziaria   vanno
certamente considerati: 
    la scelta in ordine al tasso di interesse, fisso o variabile; 
    lo spread che il soggetto finanziatore applichera' sui  tassi  di
mercato di riferimento (IRS per il fisso o Euribor per il variabile); 
    la durata dell'operazione (numero delle rate); 
    la periodicita'  dei  canoni  (mensile,  bimestrale,  semestrale,
ecc.); 
    la possibilita' di switch del tasso di interesse (ad esempio,  da
variabile a fisso). 
  Una delle prime decisioni che la stazione appaltante deve  assumere
riguarda la scelta tra un tasso d'interesse fisso per tutta la durata
del contratto e  un  tasso  variabile  in  base  alle  condizioni  di
mercato, eventualmente accompagnato dalla possibilita' di «switch» al
tasso fisso. 
  Benche' il tasso variabile possa risultare in  fase  iniziale  piu'
conveniente per la stazione appaltante,  l'opzione  del  tasso  fisso
appare  quella  piu'  idonea  a  garantire  la  certezza  dei   costi
dell'intera operazione e ad evitare potenziali rischi finanziari  per
l'amministrazione derivanti dalla variabilita' dei tassi  d'interesse
nel corso della durata  contrattuale.  In  tale  direzione,  vanno  i
pronunciamenti della Corte dei conti, che, come ricordato,  individua
quali elementi caratterizzanti del leasing immobiliare in  costruendo
la durata, il canone e il prezzo di riscatto prefissati  (cfr.  Corte
dei conti, sez. regionale Piemonte, n. 82/2010 del 24 novembre 2010 e
sez. contr. Lombardia, n. 87/DEL/2008 del 13 novembre 2008). La Corte
ha, in particolare, affermato che «il canone periodico e'  fisso  per
tutta la durata del contratto: solo in  caso  di  varianti  in  corso
d'opera richieste  dall'ente  pubblico,  che  comportassero  maggiori
costi  di  costruzione,  potra'  essere  richiesto  ed  accettato  un
incremento del canone. Al contrario, in caso di  vizi  o  difformita'
tali da comportare una riduzione del valore dell'opera, potra' aversi
una riduzione del canone secondo le modalita' stabilite nel bando  di
gara o  nell'annesso  capitolato»  (Corte  dei  conti,  deliberazione
49/CONTR/11). 
2.5. La scelta degli elementi di valutazione economica. 
  La scelta degli elementi da sottoporre al confronto  concorrenziale
deve avvenire tenendo in considerazione le specifiche esigenze  della
stazione  appaltante  (relative,  ad   esempio,   alla   durata   del
finanziamento ed all'onere di riscatto finale), ma anche gli elementi
di  maggiore  interesse  per  la  determinazione  della   convenienza
economica complessiva dell'operazione, tra i quali,  in  particolare,
il  tasso  d'interesse  ed  il  canone  periodico  da   corrispondere
all'aggiudicatario (cfr. Corte dei conti, deliberazione 49/CONTR/11). 
  Dall'analisi di alcuni  bandi  di  gara  risulta  che  sono  spesso
oggetto di valutazione, anche  se  non  sempre  presenti  in  maniera
simultanea: il costo dei lavori,  lo  spread  sul  finanziamento,  lo
spread sul preammortamento ed il canone periodico;  talvolta  vengono
valutati anche la durata  del  finanziamento  ed  il  prezzo  per  il
riscatto finale. 
  Una prassi riscontrata  e'  quella  di  richiedere  ai  concorrenti
un'offerta separata sui due elementi principali che contribuiscono  a
determinare il costo finale dell'opera, ovvero il ribasso  sul  costo
dei lavori e lo spread sul finanziamento. La valutazione indipendente
di questi due elementi, soprattutto in  presenza  di  altre  voci  di
natura economico/finanziaria, quali la durata del finanziamento o  il
prezzo di riscatto, non assicura  sempre  la  selezione  dell'offerta
complessivamente piu' conveniente. Cio' puo' avvenire sia a causa del
carattere «relativo» o «interdipendente»  delle  formule  solitamente
utilizzate per l'assegnazione dei relativi punteggi sia  per  effetto
della definizione del piano  finale  di  ammortamento  e,  cioe',  in
conseguenza della trasformazione delle singole voci  di  offerta  nel
canone periodico da corrispondere per  la  durata  contrattuale,  che
potrebbe portare ex post ad un onere complessivo  (rata  periodica  x
numero delle rate previste) superiore rispetto ad altre  combinazioni
di costo e tasso offerte in gara. 
  Tale considerazione porta in evidenza i  vantaggi,  in  termini  di
semplicita' e trasparenza  nella  valutazione  e  comparazione  delle
offerte,   derivanti    dalla    richiesta    ai    concorrenti    di
un'offerta/ribasso sul canone, basata su un tasso  d'interesse  fisso
ed invariabile per tutta la durata contrattuale, quale unico elemento
economico da porre a base di  gara  e  nel  quale  dovrebbero  essere
ricompresi tutti i costi attesi dell'operazione,  quali  i  costi  di
progettazione e costruzione, gli interessi sul capitale prestato, gli
oneri di preammortamento, i costi di manutenzione e  tutte  le  altre
voci di spesa suscettibili di ribasso. 
  Le componenti ed il procedimento adottato per la determinazione del
canone a base d'asta dovrebbero essere accuratamente  dettagliati  in
uno studio di fattibilita' economico-finanziario e nel relativo piano
di ammortamento, dai quali si possa  ricavare  in  modo  evidente  il
contributo, nonche' la congruita', rispetto  ai  valori  di  mercato,
delle singole voci di costo. 
  Per  quanto  attiene  ai  parametri  di  natura   finanziaria,   le
amministrazioni devono evidenziare i valori dello spread e del  tasso
d'interesse fisso di riferimento (IRS) adottati  per  determinare  il
canone a base di gara. Lo  stesso  tasso  fisso  IRS  di  riferimento
dovra' essere utilizzato dai concorrenti per formulare la proposta di
canone, esplicitando nell'offerta il  valore  dello  spread  ad  esso
applicato. 
  Poiche' il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione delle
offerte e la consegna dell'opera  puo'  essere  piuttosto  lungo,  le
stazioni appaltanti potrebbero prevedere l'aggiornamento  del  canone
offerto in gara in base al valore del tasso di interesse  di  mercato
IRS effettivamente in vigore nel giorno  della  consegna  dell'opera,
tenendo fermi ed immutati tutti gli altri elementi  dell'offerta.  Il
canone cosi' aggiornato sara', da quel momento, fisso ed  invariabile
per tutta la durata contrattuale. 
  L'aggiornamento del tasso IRS eviterebbe  al  contraente  l'accollo
degli eventuali oneri relativi alla stipula di contratti a  copertura
del  rischio  di  fluttuazione  dei  tassi  d'interesse  nel  periodo
considerato, ai quali potrebbe conseguire un'offerta di  canone  piu'
elevata. 
  Nel bando di gara devono essere, altresi', fissati i due  parametri
economici rimanenti ovvero la durata del finanziamento (numero  delle
rate) ed il prezzo per il riscatto finale dell'opera. 
2.6. Il controllo da parte della stazione appaltante. 
  Al fine di garantire l'efficienza complessiva  dell'operazione,  e'
necessario  che  le  stazioni   appaltanti   predispongano   adeguati
meccanismi di controllo relativi all'intero  ciclo  di  realizzazione
dell'opera ed alla fase di gestione della stessa. 
  Con riguardo alla progettazione, compete alla  stazione  appaltante
l'approvazione  dei  livelli  progettuali   eventualmente   demandati
all'aggiudicatario   e   lo   svolgimento   della   verifica    della
compatibilita' del progetto con i requisiti  funzionali,  tecnici  ed
estetici, i costi ed i tempi di realizzazione, indicati nel bando  di
gara. Il necessario riferimento, in proposito, e' alla disciplina  di
cui al Titolo II, capo II, del d.P.R. 5 ottobre  2010,  n.  207  (nel
seguito, «Regolamento») relativamente alla verifica del progetto. 
  A  tal  fine,  si  reputa  necessario  che  il  contratto   preveda
espressamente modalita' e tempistiche di  approvazione,  al  fine  di
prevenire l'insorgere di controversie o ritardi. 
  In fase  esecutiva,  il  comma  4  dell'art.  160-bis  dispone  che
l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta, in  ogni
caso, condizionato al positivo controllo della realizzazione ed  alla
eventuale  gestione  funzionale  dell'opera  secondo   le   modalita'
previste. 
  Il Codice ed il Regolamento non dettano  una  disciplina  specifica
con riguardo alla direzione dei lavori realizzati mediante  locazione
finanziaria. Attesa la qualificazione  alla  stregua  di  appalto  di
lavori, si ritiene debba trovare applicazione l'art.  130,  comma  1,
del Codice  che  assegna  alla  stazione  appaltante  il  compito  di
nominare un direttore dei lavori. 
  Al riguardo, si rileva che la partecipazione attiva del committente
nella fase  di  controllo  sullo  svolgimento  dei  lavori,  oltre  a
qualificarsi  come  attivita'  «di  garanzia»   nei   confronti   del
realizzatore e del  finanziatore,  potrebbe  ridurre  il  rischio  di
contestazioni per eventuali vizi  o  non  conformita'  dell'opera  al
termine dei lavori, attraverso la richiesta  di  appositi  correttivi
(cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 maggio 2010, n. 1675). 
  Parimenti, i tempi di  realizzazione  e  di  consegna,  nonche'  la
qualita'  del  bene,  devono  essere  prefissati  e  resi  certi   da
specifiche clausole  contrattuali:  l'opera  deve  essere  consegnata
«chiavi in mano», ossia completa  in  ogni  sua  parte,  funzionante,
comprensiva  di  impianti  e  allacciamenti,   inclusi   permessi   e
autorizzazioni. Si rammenta, sul punto,  che  il  comma  3  dell'art.
160-bis  riconosce  a  ciascuno  dei   componenti   dell'associazione
temporanea la possibilita', in corso  di  esecuzione,  di  sostituire
l'altro, con l'assenso del committente,  con  altro  soggetto  avente
medesimi  requisiti  e  caratteristiche  non  soltanto  in  caso   di
fallimento, ma anche in ipotesi di «inadempimento o sopravvenienza di
qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione». 
  La norma sottolinea la necessita' di collaborazione tra il soggetto
finanziatore e il  soggetto  realizzatore  durante  l'esecuzione  del
contratto, attribuendo, a ciascuno di essi, un potere di vigilanza  e
controllo reciproco sull'adempimento delle  rispettive  obbligazioni,
che puo' condurre  finanche  alla  proposta  di  sostituzione;  detta
collaborazione  e',  del  resto,   preordinata   alla   realizzazione
dell'opera a regola d'arte e, in sostanza, e' necessaria per la buona
riuscita dell'operazione. 
  Il contratto deve, altresi', disciplinare espressamente  il  regime
delle  manutenzioni,   ordinarie   e   straordinarie,   eventualmente
inserendo  anche  la  gestione  del  facility   management,   nonche'
regolamentare la fattispecie del mancato collaudo o  dell'intervenuta
impossibilita'  di  usufruire  del  bene  per  cause  non  imputabili
all'amministrazione.  Al  fine  di  garantire  standard   minimi   di
fruibilita' dell'opera e di incentivare il contraente a realizzare la
stessa a regola d'arte, e' opportuno  che  il  contratto  includa  il
servizio di manutenzione ordinaria. 
  Resta fermo che l'adempimento dell'obbligazione principale posta  a
carico della  stazione  appaltante,  consistente  nel  pagamento  del
canone, e' correlato alla realizzazione dell'opera in conformita'  al
progetto approvato ed al mantenimento degli standard di fruibilita' e
qualita' dell'opera contrattualmente definiti; l'assetto contrattuale
deve, infatti, comportare un adeguato trasferimento  del  rischio  di
disponibilita' in capo alla controparte  privata.  Quest'ultimo  deve
essere tradotto in termini di obbligazioni  contrattuali,  prevedendo
idonei strumenti di controllo e monitoraggio in  capo  alla  stazione
appaltante a cui sia correlata l'applicazione di penali  in  caso  di
mancato rispetto degli standard pattuiti. 
3. Il leasing immobiliare costruito. 
  Accanto alla realizzazione  ed  al  completamento,  l'art.  160-bis
ammette il ricorso al leasing per l'acquisizione di opere pubbliche o
di pubblica utilita'. 
  Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso  dall'Autorita'  (cfr.
in particolare la deliberazione n. 78 del 7 ottobre 2009)  viene,  in
tal caso, in evidenza la componente  di  finanziamento  puro  e,  nel
silenzio dell'art. 160-bis, lo schema negoziale e'  da  ricondursi  a
quanto previsto dall'art. 19 del Codice. Il citato  articolo  dispone
che il Codice non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le modalita'  finanziarie,
di terreni, fabbricati esistenti o  altri  beni  immobili,  mentre  i
contratti   di   servizi    finanziari,    conclusi    anteriormente,
contestualmente o  successivamente  all'acquisto  o  alla  locazione,
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di  applicazione
del   Codice.   La   menzionata   disposizione,    quindi,    sottrae
all'applicazione del Codice  dei  contratti  l'acquisto  di  immobili
esistenti, indipendentemente dalle modalita' di finanziamento, mentre
vi assoggetta i  contratti  aventi  ad  oggetto  i  relativi  servizi
finanziari  di  cui  all'allegato  II  A  del  Codice.  Cio'   posto,
l'Autorita'  ha  ritenuto,  pertanto,  sussistente  un   obbligo   di
espletamento  di  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  secondo  la
disciplina degli appalti pubblici di servizi per la  selezione  della
societa' di leasing. 
  Quanto alle modalita' per l'individuazione dell'immobile esistente,
la stessa e' sottratta all'applicazione  del  Codice  in  virtu'  del
disposto dell'art. 19 citato, fermo restando il rispetto dei principi
generali  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento, trasparenza e proporzionalita'. 
  Nell'ipotesi  in  cui  vi   sia   la   necessita'   di   realizzare
sull'immobile individuato lavori accessori di adeguamento, allo scopo
di rendere lo stesso idoneo alla destinazione d'uso programmata, tali
lavori potrebbero, indifferentemente, essere affidati successivamente
all'avvenuto perfezionamento del contratto di  leasing  con  autonoma
procedura ad evidenza pubblica ovvero essere posti sin dal  principio
a carico della societa' di leasing, attraverso  una  gara  avente  ad
oggetto un tipo contrattuale misto (leasing e appalto di lavori), con
prevalenza dei  servizi  finanziari  sui  lavori  dato  il  carattere
meramente accessorio che in tal caso rivestono questi ultimi. 
4. Il leasing mobiliare. 
  L'inquadramento giuridico degli appalti di fornitura in  regime  di
locazione finanziaria (si pensi, ad  esempio,  agli  autoveicoli  e/o
alle dotazioni informatiche o apparecchiature  mediche)  non  rientra
nel campo di applicazione dell'art. 160-bis  del  Codice  (cfr.,  sul
punto, parere AVCP 10 dicembre 2008, n. 252). 
  Al fine di qualificare  un  appalto  di  fornitura  in  termini  di
leasing finanziario, «e' necessario che l'appalto  in  questione  sia
diretto, in via immediata, all'utilizzazione del bene fornito per  un
periodo di tempo prefissato dietro pagamento di un  canone  periodico
e, mediatamente, a far acquisire la proprieta' del bene medesimo» (2)
. 
  In generale, nel leasing  finanziario  per  appalti  di  forniture,
analogamente al leasing  in  costruendo,  la  prestazione  principale
dovrebbe essere costituita dalla fornitura e non  dal  finanziamento,
sia perche' logicamente e'  l'acquisizione  dei  prodotti  ad  essere
l'obiettivo del committente sia perche', di norma, il peso  economico
dei beni messi a disposizione degli  utilizzatori  supera  il  valore
della remunerazione dei servizi finanziari offerti dalla societa'  di
leasing (che acquista il bene desiderato e lo  mette  a  disposizione
dell'utilizzatore). 
  Trattandosi di un contratto misto, ai sensi del combinato  disposto
dell'art. 15 del Codice e dell'art. 275 del Regolamento,  i  soggetti
che   partecipano   devono   essere   in   possesso   dei   requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  relativi   sia   alle
prestazioni principali che a quelle accessorie  e,  dunque,  relativi
sia alle prestazioni di fornitura sia a quelle di servizi. 
  Nel caso del leasing  finanziario  mobiliare,  cio'  non  puo'  che
avvenire  mediante  il  ricorso  al  raggruppamento   temporaneo   di
concorrenti, giacche', da un lato, i soggetti che producono beni  non
sono autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e, dall'altro,
gli operatori che lo sono non possono  svolgere  altre  attivita'  di
impresa; si tratterebbe,  quindi,  di  un'ipotesi  di  raggruppamento
verticale (eventualmente anche misto) obbligatorio. La stipula di  un
contratto unico trilaterale e la natura di  raggruppamento  verticale
dell'aggiudicatario consentirebbe anche di articolare il regime della
responsabilita' in modo congruente rispetto alla tipologia di rischio
assunto da ciascun partecipante. In particolare,  sarebbe  consentito
alla societa' di leasing di limitare la propria responsabilita'  agli
aspetti  relativi  ai  servizi  finanziari,  senza  pero'   frustrare
l'interesse della stazione appaltante ad ottenere la fornitura  cosi'
come  richiesta  ed  offerta  dall'aggiudicatario  e  i  servizi   di
assistenza  post-vendita  (manutenzione,  sostituzione  di  eventuali
pezzi difettosi, etc.) che normalmente si accompagnano alla fornitura
dei beni (si pensi, ancora  una  volta,  agli  autoveicoli  e/o  alle
dotazioni  hardware).  Nulla  vieta,  quindi,   ai   componenti   del
raggruppamento - a latere del contratto trilaterale sottoscritto  con
il committente - di strutturare un sistema di garanzie che, attesa la
differente responsabilita' assunta, possa consentire alla societa' di
leasing di vedersi adeguatamente  tutelata  rispetto  agli  eventuali
inadempimenti  del  fornitore  (consegna   di   beni   non   conformi
all'offerta,   mancata   o   ritardata   prestazione   dei    servizi
post-vendita,  etc.)  e   dalle   conseguenze   negative   che   tali
inadempimenti possano comportare (applicazione di penali da  detrarre
dai canoni a scadere, risoluzione del contratto, etc..). 
  Quanto alla valutazione dell'offerta economica, occorre rendere  le
offerte effettivamente confrontabili ed evitare,  al  contempo,  che,
nel caso di utilizzo del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, alcuni  elementi  qualitativi  dell'offerta  di  leasing
finiscano per «anticipare» l'esame di  alcuni  aspetti  di  carattere
economico. 
  La stazione appaltante deve fornire nel  bando  di  gara  tutte  le
informazioni necessarie per una corretta e  consapevole  formulazione
delle  offerte  economiche  (come  la  durata   del   contratto,   la
periodicita'  delle  rate  del   canone,   l'eventuale   «maxicanone»
iniziale, la  quotazione  di  riscatto),  che  saranno  formulate  in
termini di ribasso sul canone dei beni oggetto della fornitura  posto
a base di gara. 
  Al fine di proteggere la stazione appaltante dai  rischi  derivanti
dall'obbligo di procedere,  comunque,  al  pagamento  delle  rate  di
canone di leasing, anche in presenza di inadempimenti  del  fornitore
(mancate  o  ritardate  consegne,  mancata   rispondenza   dei   beni
consegnati a quelli offerti, difettosita' dei beni anche derivante da
vizi occulti, mancata, inesatta o ritardata prestazione  dei  servizi
post-vendita, etc.), si suggerisce la  previsione  nel  contratto  di
leasing di clausole risolutive espresse, collegate, alla difettosita'
dei prodotti  forniti  e/o  al  ritardato/mancato  adempimento  delle
obbligazioni post-vendita.  In  tal  caso,  la  societa'  di  leasing
potrebbe utilmente  tutelarsi  dalle  conseguenze  dell'inadempimento
ascrivibile al fornitore mediante  la  costruzione  -  a  latere  del
contratto di leasing e tra i componenti del raggruppamento  -  di  un
adeguato sistema di garanzie. 
5. Il contratto di disponibilita'. 
  Il contratto di disponibilita', disciplinato dall'art. 160-ter  del
Codice ed annoverato dall'art. 3, comma 15-ter  tra  i  contratti  di
partenariato pubblico-privato, e' il contratto mediante il quale sono
affidate, a rischio ed a spese dell'affidatario, la costruzione e  la
messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice  di
un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15-bis.1).
Per messa a  disposizione,  si  intende  l'onere  assunto  a  proprio
rischio   dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei
parametri di funzionalita'  previsti  dal  contratto,  garantendo  la
perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli  eventuali  vizi,
anche sopravvenuti. 
  La Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Puglia -
deliberazione n.  66/PAR/2012,  ha  osservato  al  riguardo  che  «il
contratto di  disponibilita'  potrebbe  confondersi  con  il  leasing
operativo o  di  godimento,  il  quale  ha  ad  oggetto  la  messa  a
disposizione del conduttore  di  un  bene  che  di  solito  e'  nella
disponibilita' del locatore, il quale si obbliga a fornire altresi' i
servizi connessi alla  perfetta  efficienza  del  bene  stesso  (...)
dietro pagamento  dei  canoni;  i  quali,  diversamente  dal  leasing
finanziario,  non  contengono  alcuna  porzione  di  prezzo  ma  sono
ragguagliati al valore di utilizzazione del bene». 
  In base al comma 1 dell'art. 160-ter, l'affidatario  del  contratto
di  disponibilita'  si  remunera,  infatti,   mediante   i   seguenti
corrispettivi: 
    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 3; 
    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione,   in   caso   di    trasferimento    della    proprieta'
all'amministrazione aggiudicatrice; 
    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso
d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in
caso   di   trasferimento   della   proprieta'    all'amministrazione
aggiudicatrice. 
  A fronte di tali modalita' di remunerazione,  l'affidatario  assume
il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera  per
il   periodo   di   messa   a    disposizione    dell'amministrazione
aggiudicatrice. Piu' in particolare, ai sensi del comma 2 del  citato
art.  160-ter,  il  contratto  deve  determinare  le   modalita'   di
ripartizione  dei  rischi  tra  le  parti,  che  possono   comportare
variazioni dei corrispettivi dovuti  per  gli  eventi  incidenti  sul
progetto, sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
derivanti dal  sopravvenire  di  norme  o  provvedimenti  cogenti  di
pubbliche autorita'. Salvo  diversa  determinazione  contrattuale,  i
rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera  derivanti  da
mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta  e
ogni  altro  atto  di  natura  amministrativa  sono  a  carico  della
amministrazione aggiudicatrice. 
  Con riguardo al procedimento, la disposizione in esame prevede  che
il bando di gara sia pubblicato con le modalita' di cui  all'art.  66
ovvero  di  cui  all'art.  122  del  Codice,  secondo  l'importo  del
contratto (sotto o sopra soglia di rilevanza comunitaria), ponendo  a
base   di   gara    un    capitolato    prestazionale,    predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice. 
  L'articolo in esame non individua la procedura di gara da  seguire,
ma,  essendo  il  criterio  di  aggiudicazione  quello   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa (comma 3), si trattera' di preferenza
di una procedura ristretta. Nonostante il silenzio  della  norma  sul
punto,  si  ritiene  che,   attraverso   il   criterio   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  debbano   essere   valutati   sia
l'offerta tecnica,  ossia  il  progetto  preliminare  presentato  dai
concorrenti,  sia  l'offerta  economica   relativa   al   canone   di
disponibilita'. Cio' anche  in  considerazione  del  rinvio  espresso
all'art. 83 del Codice, che annovera il prezzo tra le  componenti  da
valutare in sede di aggiudicazione. 
  Con riguardo alla qualificazione, e' espressamente  previsto  (art.
160-ter, comma 4) che al contratto di disponibilita' si applicano  le
disposizioni  del  Codice  in  materia  di  requisiti   generali   di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici. 
  Dalla chiara formulazione della norma si  evince,  quindi,  che  il
concorrente, singolo o raggruppato, dovra' essere in possesso,  oltre
che dei requisiti generali ex art. 38 del Codice, di attestazione SOA
per l'esecuzione e  la  progettazione  dell'opera,  ed  avvalersi  di
professionisti in possesso dei requisiti di  qualificazione  indicati
nel bando, qualora tali requisiti non siano dimostrati attraverso  la
propria struttura tecnica; inoltre, il concorrente dovra' possedere i
requisiti specifici relativi alla  gestione  tecnica  dell'opera,  ai
fini della relativa messa a disposizione. 
  L'eventuale  raggruppamento  temporaneo  potra'  comprendere  anche
l'istituto finanziatore. 
  In merito  all'individuazione  delle  categorie  e  classifiche  da
richiedere ai fini della partecipazione, non avendo l'amministrazione
alcun ruolo nella  progettazione  -  che  e'  totalmente  rimessa  al
privato - dovra' farsi riferimento  al  valore  presunto  dell'opera,
come risultante dai contenuti del capitolato prestazionale  che  deve
indicare, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali  che
l'opera da costruire deve  assicurare,  insieme  alle  modalita'  per
determinare la riduzione del canone di disponibilita'. 
  In merito alla fase di affidamento, si  evidenzia  che  le  offerte
devono   contenere   un   progetto   preliminare   rispondente   alle
caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono
corredate dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 75; il  soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'art. 113 (3) 
  In merito alla fase di esecuzione, il  comma  5  dell'art.  160-ter
prescrive che il progetto definitivo,  il  progetto  esecutivo  e  le
eventuali  varianti  in  corso   d'opera   siano   redatti   a   cura
dell'affidatario, al quale e' riconosciuta la facolta' di  introdurre
eventuali  varianti  finalizzate  ad  una  maggiore  economicita'  di
costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato  prestazionale  e
delle  norme  e  provvedimenti  di  pubbliche  autorita'  vigenti   e
sopravvenuti; il progetto definitivo,  il  progetto  esecutivo  e  le
varianti  in  corso  d'opera   sono   ad   ogni   effetto   approvati
dall'affidatario,    previa     comunicazione     all'amministrazione
aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il
rischio della mancata o ritardata  approvazione  da  parte  di  terze
autorita' competenti della progettazione e delle  eventuali  varianti
e' a carico dell'affidatario. 
  Secondo il comma 6, l'attivita' di collaudo,  posta  in  capo  alla
stazione appaltante, «verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale  e  delle
norme e disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre  all'amministrazione
aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,  modificazioni,  varianti   e
rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le
caratteristiche funzionali essenziali, la  riduzione  del  canone  di
disponibilita'». 
  Pertanto, il collaudatore non verifica la rispondenza dell'opera al
progetto, cosi' come avviene, in generale, per  le  opere  pubbliche,
bensi' la rispondenza della stessa al capitolato  prestazionale  che,
in base  al  comma  5  del  medesimo  art.  160-ter,  fissa  le  sole
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera. 
  Quindi, l'amministrazione, in fase di collaudo, recupera il  potere
di controllo sull'opera, potendo proporre modificazioni,  varianti  o
rifacimenti ai  lavori  eseguiti,  ovvero  riduzioni  del  canone  di
disponibilita' in relazione all'accertata ridotta fruibilita'. 
  E' da evidenziare che, mentre l'art. 160-bis prevede  espressamente
che  la   locazione   finanziaria   possa   essere   utilizzata   per
l'acquisizione, il completamento o la realizzazione di  un'opera,  la
disciplina dell'art. 160-ter relativa al contratto di  disponibilita'
non specifica alcunche' al riguardo. Sul punto, si rileva che la base
di  gara  per  l'affidamento  del  contratto  di  disponibilita'   e'
costituita  da  un  capitolato  prestazionale,  elemento  che  lascia
supporre  che  la  stazione  appaltante   debba   fissare   solo   le
caratteristiche   prestazionali/funzionali   dell'opera,    lasciando
all'aggiudicatario la facolta' di stabilire le  specifiche  modalita'
realizzative - opera  ex  novo  o  completamento/riqualificazione  di
opera esistente. Cio' e' coerente con la  ratio  della  disposizione,
che intende fornire  alle  amministrazioni  pubbliche  uno  strumento
innovativo e flessibile e garantire al privato la piena  esplicazione
delle proprie capacita' progettuali. 
  Infine, si consideri che il comma 5, dell'art. 160-ter  del  Codice
stabilisce  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  possa  attribuire
all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo
unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Si pone,  al  riguardo,
la questione delle aree demaniali, se, cioe',  esse  possano  o  meno
essere destinate a costituire il sedime di opere che,  pur  destinate
ad un pubblico servizio, rimangono di proprieta'  del  privato.  Tale
aspetto va valutato  in  relazione  al  fatto  che,  al  termine  del
contratto di disponibilita', il privato  si  troverebbe  ad  occupare
un'area demaniale senza titolo. 
  Si deve,  pertanto,  ritenere  che,  stante  il  carattere  privato
dell'opera, il contratto di disponibilita' non possa riguardare opere
demaniali o da realizzarsi sul demanio pubblico, quali,  ad  esempio,
strade, cimiteri, porti, carceri, mentre risulta compatibile  con  la
realizzazione di aree immobiliari  per  collocarvi  uffici  pubblici,
complessi  direzionali,  spazi  espositivi,  edilizia   economica   e
popolare (4) . 
  Nella fattispecie in  cui  non  e'  prevista  l'acquisizione  della
proprieta' dell'opera da parte dell'amministrazione, il contratto  di
disponibilita' trova la sua ideale applicazione a  quei  contesti  in
cui effettivamente il servizio sia svolto per  un  periodo  di  tempo
limitato. Viceversa, qualora sia  previsto  il  riscatto  finale,  lo
schema negoziale presentera'  diverse  analogie  con  il  leasing  in
costruendo e risultera' particolarmente adatto alla realizzazione  di
opere  finalizzate  allo  svolgimento   di   servizi   essenziali   e
continuativi. 
5.1. Il canone di disponibilita'. 
  Il contratto di disponibilita', come confermato  dalla  definizione
dell'istituto contenuta nell'art. 3, comma 15-bis del  Codice  e  dal
comma  1  dell'art.  160-ter,   e'   un   contratto   sinallagmatico:
l'amministrazione aggiudicatrice e', infatti, tenuta a corrispondere,
un canone di disponibilita'  all'operatore  privato  a  fronte  della
effettiva disponibilita' dell'opera. 
  Per espressa disposizione normativa (cfr. art. 160-ter,  comma  1),
il canone di disponibilita', come del resto gli  ulteriori  eventuali
corrispettivi previsti  dalla  norma,  e'  soggetto  a  rivalutazione
monetaria, diversamente dalle rate di mutuo e dai canoni di  leasing.
Le amministrazioni devono porre particolare attenzione all'operazione
di rivalutazione monetaria, ed in particolare, devono applicarla solo
a  quei  fattori  remunerativi  del  canone  che   risultano   essere
influenzati dalla dinamica dell'inflazione. 
  Il canone, dunque, e' il corrispettivo per la messa a  disposizione
di  un'opera  perfettamente  funzionante,   per   tutta   la   durata
contrattuale. Come per il leasing finanziario, la stazione appaltante
deve effettuare una puntuale analisi di tutte le spese previste,  per
assicurarsi adeguati e costanti livelli  di  fruibilita'  dell'opera,
tenendo conto, quindi, dei costi relativi alla progettazione  e  alla
costruzione e  di  quelli  relativi  alla  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria. 
  Il quadro complessivo delle spese previste fornisce  alla  stazione
appaltante gli elementi utili per la definizione del canone periodico
da porre a base di gara,  sul  quale  richiedere  ai  concorrenti  un
ribasso ai fini della valutazione dell'offerta economica. 
  Qualora fosse prevista l'opzione del  riscatto  finale,  il  canone
avrebbe una  natura  mista,  comprenderebbe  cioe',  in  analogia  al
leasing finanziario, due componenti: una per la messa a  disposizione
dell'opera ed una per il finanziamento finalizzato  all'acquisto.  In
tal caso, oltre a stabilire la  somma  per  il  trasferimento  finale
dell'opera, la  stazione  appaltante  dovrebbe  quantificare  le  due
componenti soprattutto ai fini della eventuale riduzione del canone e
della risoluzione del contratto, nel caso lo stesso scendesse  al  di
sotto  della  soglia   prefissata.   Potrebbe   valutarsi,   infatti,
l'opportunita' che la riduzione riguardi solamente la  componente  di
disponibilita', direttamente collegata alla fruibilita' dell'opera  e
non anche quella di finanziamento, che assolve alla diversa  funzione
dell'acquisto finale del bene. In ogni caso,  il  contratto  dovrebbe
specificare se la riduzione si  applica  ad  entrambe  le  componenti
oppure solo a quella di disponibilita'. 
  Si ritiene possibile prevedere un canone di  disponibilita'  fisso,
giacche' cio' non impedisce che lo stesso sia decurtato  in  caso  di
impossibilita' d'uso  parziale  o  totale  dell'opera  e,  cioe',  in
funzione dell'effettivo livello di fruibilita' dell'opera (cfr.  art.
160-ter, comma 3 del Codice). 
5.2. Il contributo  in  corso  d'opera  e  l'eventuale  trasferimento
finale. 
  La remunerazione dell'affidatario puo' avvenire anche attraverso un
contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta  per
cento  del  costo  della  costruzione  della  stessa,  in   caso   di
trasferimento  della  proprieta'  all'amministrazione  aggiudicatrice
(art. 160-ter, comma 1, lett. b). 
  La previsione di un limite quantitativo si collega alle  condizioni
elaborate  da  Eurostat  al  fine   di   considerare   l'investimento
off-balance  e  comporta  talune  specifiche  conseguenze  sul  piano
operativo. 
  In  primo  luogo,  deve  ritenersi  che  il   trasferimento   della
proprieta'   in   capo   all'amministrazione   aggiudicatrice   debba
coincidere con il momento del  collaudo/consegna,  in  considerazione
dell'evidente pregiudizio in cui incorrerebbe il privato  qualora  si
prevedesse   il    trasferimento    della    proprieta'    dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice nella fase iniziale di  esecuzione
del contratto ovvero in una fase anticipata rispetto alla conclusione
dello stesso. 
  In secondo luogo, qualora  sia  previsto  un  contributo  pubblico,
soprattutto se di importo consistente, la previsione contrattuale  ed
il conseguente esercizio del riscatto finale non  si  configura  piu'
come una mera opzione quanto, piuttosto,  come  un  obbligo  in  capo
all'amministrazione. 
  Si rammenta che, in ogni caso, l'art. 160-ter, comma  1,  lett.  c)
prevede che il contratto  possa  stabilire  un  eventuale  prezzo  di
trasferimento, parametrato al valore di mercato  residuo  dell'opera,
tenendo conto dei canoni gia' versati e dell'eventuale contributo  in
corso d'opera. 
5.3. La riduzione del canone di disponibilita'. 
  L'art.   160-ter   del   Codice   prevede   che   il   canone   sia
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' dell'opera per manutenzione, vizi o  qualsiasi  motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice. Le modalita' per la  determinazione  della  riduzione
del canone devono essere stabilite nel capitolato prestazionale. 
  La riduzione del canone risponde a precise esigenze di tutela delle
parti interessate e  degli  utenti  finali  del  servizio  che  viene
erogato mediante l'opera realizzata. Considerato che il contratto non
avra' una durata limitata, bensi' impegnera' le parti per un  periodo
medio-lungo, al fine di ottenere le  piu'  ampie  garanzie  circa  il
rispetto degli standard fissati nel contratto, nonche'  di  prevenire
possibili controversie con l'affidatario,  prima  della  stipula  del
contratto, la stazione  appaltante  dovra'  effettuare  un'attenta  e
puntuale analisi di tutti i rischi connessi alla gestione dell'opera.
Tale analisi servira' a tenere ben  distinti  i  rischi  che  possono
essere  controllati  direttamente  dal  contraente  e  che,   quindi,
dovrebbero tradursi in fattispecie da associare  alla  riduzione  del
canone, da quelli che invece sfuggono alla sua sfera di controllo. Ad
esempio, eventuali criticita'  connesse  all'erogazione  dei  servizi
idrico-energetici   possono   essere   attribuite   a    difetti    o
malfunzionamenti  sia  delle  opere  e   degli   allacci   realizzati
dall'affidatario sia degli impianti e delle strutture che fanno  capo
al soggetto gestore della rete.  Solo  la  prima  circostanza  appare
idonea a costituire un'ipotesi di riduzione  del  canone,  in  quanto
associata   ad   elementi   che   rientrano   nel   pieno   controllo
dell'affidatario. 
  Il contratto dovra' prevedere puntualmente  in  che  misura  andra'
abbattuto il canone. Nell'esempio precedente, qualora  si  accertasse
che  l'interruzione  o  riduzione  della  fornitura  di  energia  sia
addebitabile al contraente, si potrebbe prevedere una  riduzione  del
canone  di  una  certa  percentuale  o   di   una   somma   monetaria
proporzionale  al  tempo  (ad   esempio,   il   numero   giorni)   di
interruzione/riduzione delle forniture. 
  Il livello  di  fruibilita'  dell'opera  potra'  essere,  altresi',
condizionato  da  cause   di   forza   maggiore,   indipendenti   dal
comportamento delle parti contraenti.  Tali  evenienze  andranno  ben
disciplinate nel contratto, dovendo la stazione  appaltante  chiarire
se il canone sara' ridotto anche per cause di forza maggiore, in modo
tale da permettere ai concorrenti in gara di formulare un'offerta che
tenga conto dei piu' elevati rischi di gestione dell'opera. 
  Si tenga presente che la  stazione  appaltante  puo'  tutelarsi  da
eventuali difetti  o  malfunzionamenti  anche  attraverso  un  idoneo
sistema di  penali,  sulle  quali  e'  anche  previsto  l'obbligo  di
costituzione di una garanzia pari al 10% del costo annuo operativo di
esercizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 160-ter. 
  Cio'   conferisce   all'amministrazione   committente   una   certa
flessibilita' nello scegliere quali fattispecie sanzionare con  l'uno
o con l'altro strumento. Poiche' le penali si configurano  piu'  come
meccanismi «deterrenti» dei possibili inadempimenti  del  contraente,
il  loro  livello  non  puo'  essere  sproporzionato  rispetto   alla
violazione contrattuale cui si riferiscono; appare preferibile che le
stesse siano destinate a regolamentare difetti e criticita' di minore
rilevanza,  lasciando  alla  riduzione  del  canone  gli  aspetti  di
maggiore  rilievo,  fermo  restando  che  dovranno  comunque   essere
garantite le caratteristiche funzionali essenziali dell'opera. 
5.4. La soglia di risoluzione del contratto. 
  L'ipotesi della risoluzione di cui all'art. 160-ter,  comma  6,  e'
posta a tutela sia  dei  soggetti  finanziatori,  come  espressamente
previsto dalla norma  stessa,  i  quali  vedrebbero  pregiudicata  la
remunerazione   del   capitale   investito,    sia    della    stessa
amministrazione, che  si  troverebbe  a  dover  offrire  un  servizio
pubblico senza avere a disposizione  le  strutture  adeguate  al  suo
svolgimento. 
  A tale proposito, si evidenzia una apparente contraddittorieta' dei
dati normativi. Infatti, da un lato, la norma prevede che  il  canone
puo' essere ridotto o annullato per i  periodi  di  ridotta  o  nulla
disponibilita' dell'opera (comma  1,  lett.  a)  dell'art.  160-ter),
dall'altro,  chiarisce  che  il  contratto  individua  il  limite  di
riduzione del canone di disponibilita', superato il quale  lo  stesso
e' risolto (comma 6 dell'art. 160-ter). 
  In realta', si deve ritenere che l'annullamento del canone  di  cui
al comma 1, lett. a), dell'art. 160-ter del  Codice  si  riferisce  a
periodi limitati di indisponibilita' del bene collegati, ad  esempio,
ad attivita' di manutenzione dell'opera o vizi/difetti  «superabili»,
come indicato dalla stessa norma; l'art. 160-ter, comma 6,  riguarda,
invece, il mancato rispetto  del  capitolato  prestazionale  e  delle
norme e disposizioni cogenti, accertato in sede di collaudo, al quale
puo' conseguire una riduzione del canone ovvero  la  risoluzione  del
contratto  qualora  la  riduzione  sia  tale  che  il  canone,  cosi'
rideterminato, risulti inferiore a quello corrispondente alla  soglia
di risoluzione fissata nel contratto. La riduzione del canone, ovvero
nel  caso  estremo,   la   risoluzione   del   contratto,   sarebbero
giustificati    dalla    consegna    di    un'opera    avente    vizi
rilevanti/strutturali ovvero caratteristiche e  qualita'  complessivi
inferiori a quelli richiesti nel capitolato prestazionale. 
  La circostanza che la  soglia  di  risoluzione  del  contratto  sia
citata nella parte relativa alle operazioni di collaudo non deve  far
ritenere che il contratto  possa  essere  risolto  solo  in  caso  di
difetti emersi in tale sede: la norma deve essere intesa nel senso di
fornire le piu' ampie garanzie alla stazione appaltante, per  cui  si
deve concludere che la soglia sia vincolante anche dopo il  collaudo,
in fase di gestione tecnica, nel corso della quale l'affidatario deve
garantire la piena fruibilita' dell'opera realizzata. 
  In ogni caso, l'individuazione della soglia di risoluzione  risulta
cruciale  per  le  sorti  del  rapporto  contrattuale.  In  linea  di
principio, la stazione appaltante deve trovare il  giusto  equilibrio
tra due esigenze contrapposte: da un lato, avere la garanzia  di  una
gestione efficiente dell'opera e, dall'altro, evitare che  si  giunga
alla risoluzione del contratto per malfunzionamenti o  criticita'  di
lieve entita'. 
  Poiche' la soglia costituisce lo spartiacque  tra  la  prosecuzione
del rapporto tra le parti e la sua cessazione, la stazione appaltante
deve chiaramente indicarla nel  contratto,  come  previsto  dall'art.
160-ter,  comma  6,  anche  al  fine  di  consentire  ai   potenziali
concorrenti la formulazione di un'offerta economica in  funzione  dei
rischi effettivi di gestione dell'opera. 
  L'amministrazione  potrebbe  anche   valutare   l'opportunita'   di
prevedere, in luogo o in combinazione con la riduzione del canone, di
richiedere una polizza fideiussoria che copra i rischi della  mancata
o incompleta messa a disposizione del bene  -  opzione  che  potrebbe
risultare particolarmente  vantaggiosa,  soprattutto  in  periodi  di
crisi e stagnazione economica. 
  Infine, la stazione appaltante dovra' attentamente disciplinare  le
modalita' ed i tempi per l'effettiva risoluzione del  contratto.  Nel
caso  in  cui  l'opera  sia  destinata  alla  produzione  di  servizi
continuativi ed essenziali - quali, ad  esempio,  quelli  erogati  da
ospedali, scuole o  carceri  -  e  non  sia  prevista  l'opzione  del
riscatto  finale,  la  cessazione  del  rapporto  contrattuale   deve
avvenire in modo tale da non incidere negativamente sullo svolgimento
degli stessi. Al fine  di  evitare  interruzioni  o  carenze,  appare
estremamente importante che il contratto fornisca  adeguate  garanzie
alla stazione appaltante e,  nello  specifico,  preveda  modalita'  e
tempistiche   che    permettano    l'individuazione    di    un'altra
opera/struttura idonea allo svolgimento del servizio. Tale  problema,
naturalmente, si pone anche alla scadenza naturale del contratto,  ma
in quella circostanza la stazione appaltante avra' a disposizione  il
tempo necessario per programmare  l'eventuale  passaggio  alla  nuova
struttura. 
  Sulla base di quanto sopra considerato 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
                               Adotta 
                     la presente determinazione. 
 
    Roma, 22 maggio 2013 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
Il Consigliere relatore: Gallo 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 maggio 2013 
 
Il segretario generale: Esposito 

(1) Rileva sul punto la copiosa giurisprudenza  contabile  (cfr.,  in
    particolare,  Corte  dei  conti,  sezioni  riunite  in  sede   di
    controllo,  n.  49/2011;  Corte  dei  Conti,  sez.  regionale  di
    controllo per il Piemonte n. 127/2012) circa la contabilizzazione
    delle operazioni di leasing  finanziario  immobiliare  alla  luce
    delle regole di finanza pubblica e  delle  indicazioni  derivanti
    dalla determinazione Eurostat dell'11 febbraio 2004  (cfr.  anche
    Eurostat, "Manual on Government Deficit and Debt,  Implementation
    of ESA95"). 

(2) Cfr. sul punto quanto rilevato dalla Corte dei Conti: "Va  ancora
    precisato che i contratti di leasing possono avere una differente
    struttura  potendo  prevalere  l'aspetto  finanziario  o   quello
    operativo. Nel leasing finanziario la componente di erogazione di
    credito  prevale  sulla  fornitura  di  un  servizio  o  messa  a
    disposizione di un  bene  e  pertanto  questi  contratti  possono
    risolversi  in  forme  alternative  di   finanziamento   per   la
    realizzazione  di  opere  pubbliche  attraverso  il  partenariato
    pubblico-privato.  Con   il   leasing   finanziario,   se   usato
    propriamente, la  parte  prevalente  dei  rischi  (controllo  dei
    lavori, ecc.) e dei benefici inerenti ai beni  che  costituiscono
    l'oggetto dell'investimento dovrebbero restare a carico dell'ente
    pubblico, per cui viene in maggior rilievo l'aspetto  finanziario
    dell'operazione. Viceversa, nel caso in cui i  rischi  restino  a
    carico della  societa'  di  leasing  (leasing  operativo)  assume
    preminenza la messa a disposizione dell'ente pubblico di un  bene
    da questo utilizzabile,  cioe'  il  contratto  e'  essenzialmente
    operativo" (deliberazione Corte dei Conti - Sez. riunite in  sede
    di controllo, n. 49/2011/CONT). 

(3) Inoltre, dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
    dell'affidatario, e' dovuta una cauzione a garanzia delle  penali
    relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli  obblighi
    contrattuali relativi alla messa a  disposizione  dell'opera,  da
    prestarsi nella misura  del  dieci  per  cento  del  costo  annuo
    operativo di esercizio e con le  modalita'  di  cui  all'articolo
    113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce  grave
    inadempimento contrattuale. 

(4) Sul punto, la relazione illustrativa al d.l. 24 gennaio 2012,  n.
    1, prevede che "attraverso la  nuova  procedura  potranno  essere
    realizzati edifici ad uso ufficio da destinare, per un periodo di
    tempo predefinito, all'utilizzo pubblico".