IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,
in base al  quale,  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio  immobiliare,  per
l'anno 2013, il versamento della prima rata  dell'imposta  municipale
propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012,  n.
214, e' sospeso per le categorie di immobili indicati nei  successivi
punti a), b) e c) del medesimo comma 1; 
  Visto il successivo comma 2, del citato art. 1 del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, che dispone un ulteriore  incremento  del  limite
massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  modificato,
per l'anno 2013, dall'art. 1, comma 9,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35; 
  Visto il seguente comma 3, del ripetuto art. 1 del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, che  attribuisce  ad  un  decreto  del  Ministero
dell'interno il compito di determinare le modalita' e i termini con i
quali i comuni possono chiedere al  medesimo  Ministero  il  rimborso
degli  oneri  per  interessi   per   l'attivazione   delle   maggiori
anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione  della  prima
rata   dell'imposta   municipale   propria,   fissata    dall'attuale
disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013; 
  Visto il successivo art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge
21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione
della riforma prevista dallo stesso decreto-legge entro la  data  del
31 agosto 2013, continua ad applicarsi la  disciplina  vigente  e  il
termine  di  versamento  della  prima  rata  dell'imposta  municipale
propria di cui al medesimo art. 1 e' fissato al 16 settembre 2013; 
  Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  1,   comma   3,   del
decreto-legge n. 54 del 2013, sara'  assicurata  nel  limite  massimo
delle risorse stanziate per tale finalita' e  che  qualora  l'importo
complessivo dei dati certificati risultasse  superiore,  il  rimborso
verra' disposto in proporzione ai fondi disponibili; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   Pubblica   Amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Ritenuta, pertanto, la  necessita'  di  predispone  il  modello  di
certificazione  per  la  comunicazione  degli  oneri  per   interessi
sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al  16  settembre  2013,  per
l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modello di certificazione 
 
  1. E' approvato il modello di cui all'allegato A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da
parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti  dal  16  giugno
2013  al  16  settembre  2013  per   l'attivazione   delle   maggiori
anticipazioni  di   tesoreria   utilizzate   in   conseguenza   della
sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.