IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto, in particlare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice,  ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per
lesioni di lieve  entita'  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata
dall'ISTAT; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo,
in applicazione all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 119 del 23 maggio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  15
giugno 2012, adottato ai sensi dell'art. 139,  comma  5,  del  Codice
delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al
predetto art. 139, comma 1, sono  stati  da  ultimo  aggiornati  alla
variazione del sopracitato indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese  di
aprile 2012; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 15 giugno 2012,  applicando
la maggiorazione  dell'1,1%  pari  alla  variazione  percentuale  del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma
1  dell'art.  139  del   Codice   delle   assicurazioni   private   e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    settecentonovantuno euro e  novantacinque  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
    quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato