IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92  recante  «Disposizioni  in
materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  21,  lettera  b),  che
introduce il comma  3-bis  all'art.  35  del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276; 
  Visto il Codice dell'Amministrazione digitale, adottato con decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie; 
  Considerato che, in  attuazione  dell'art.  35,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  occorre  fissare  le
modalita' di comunicazione della prestazione di lavoro intermittente; 
  Considerato che, in forza  della  sperimentazione  avviata  che  ha
suggerito la massima semplificazione dei dati contenuti nell'SMS,  lo
stesso appare utilizzabile esclusivamente in caso di  prestazione  da
rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione; 
  Considerata la necessita' di introdurre, esclusivamente in  ragione
del malfunzionamento dei  sistemi  informatici,  la  possibilita'  di
adempiere eccezionalmente  all'obbligo  di  cui  all'art.  35,  comma
3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  attraverso
una comunicazione via FAX; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «cliclavoro»,  il  portale  dei  servizi  per  il  lavoro  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    b) «soggetti abilitati», i datori di lavoro e i soggetti  che  ai
sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni  in
loro nome e per conto.