IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 42, comma 1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto  legislativo
concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico; 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,  concernente
il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS), come modificato dal  decreto-legge  13  settembre
2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  novembre
2012, n. 189; 
  Visto  l'Atto  d'Intesa  recante:   «Organizzazione,   gestione   e
funzionamento  degli  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5  del
d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della  legge  5
giugno 2003, n. 131, sancito  il  1°  luglio  2004  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. 26  luglio  2004,
n. 173; 
  Visto l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo  che  stabilisce
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti
a rilevanza nazionale dotati di autonomia  e  personalita'  giuridica
che,  secondo  standards  di  eccellenza,  perseguono  finalita'   di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico
e in quello dell'organizzazione e gestione dei  servizi  sanitari  ed
effettuano prestazioni di ricovero  e  cura  di  alta  specialita'  o
svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
all'art. 13, comma 3, lettera d); 
  Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce  che
l'istituzione di nuovi Istituti deve essere  coerente  e  compatibile
con la programmazione sanitaria della Regione interessata  e  che  la
stessa e' subordinata  al  riconoscimento  di  cui  al  comma  3  del
medesimo   articolo   ed   avviene   con   riferimento   a   un'unica
specializzazione  disciplinare,  coerente  con  gli  obiettivi  della
programmazione scientifica  nazionale  di  cui  all'art.  12-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la  stessa
attivita' e' svolta; 
  Visti in particolare: 
    - l'art. 13, comma 2 del richiamato decreto, che  stabilisce  che
le  strutture  pubbliche  che  chiedono  il  riconoscimento   possono
costituirsi nella forma  delle  Fondazioni  di  cui  all'art.  2  del
medesimo decreto e che le strutture private  debbono  costituirsi  in
una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile; 
    -  l'art.  13,  comma  3  del  citato  decreto  legislativo,  che
stabilisce che il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  degli
Istituti e' subordinato al possesso dei requisiti necessari, che sono
indicati nel medesimo comma alle lettere da a) a h); 
  Visto l'art. 14, comma 1 del richiamato decreto, che stabilisce che
la  domanda  di  riconoscimento   e'   presentata   dalla   struttura
interessata alla regione competente  unitamente  alla  documentazione
comprovante la titolarita' dei requisiti di  cui  all'art.  13  dello
stesso decreto legislativo e che tale documentazione  e'  individuata
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano; che, a tal fine, la regione inoltra  la
domanda, nella quale devono essere  indicate  la  sede  effettiva  di
attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il
riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando  la  coerenza
del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria; 
  Visto l'art. 15, comma  1  del  suddetto  decreto  legislativo  che
stabilisce  che,  ai  fini  della  conferma  del  riconoscimento  del
carattere  scientifico,  le  Fondazioni  IRCCS,  gli   Istituti   non
trasformati e quelli privati devono trasmettere  al  Ministero  della
salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti  di  cui  al
richiamato art. 13, nonche'  la  documentazione  necessaria  ai  fini
della conferma, secondo quanto stabilito dal presente decreto; 
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep.Atti n.  48/CSR),  sul
Programma Nazionale  della  ricerca  sanitaria  2013-2015,  ai  sensi
dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 13 marzo 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Documentazione necessaria per il  riconoscimento  degli  Istituti  di
  ricovero e cura a carattere scientifico 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  del  carattere  scientifico,  gli
Istituti pubblici e privati, unitamente alla domanda presentata  alla
Regione competente per territorio, devono produrre, in forma cartacea
e  su  supporto  informatico,  la  documentazione  individuata  negli
allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte  integrante,
comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3,
lettere da a) a h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modifiche e integrazioni. 
  2. La documentazione e' inoltrata al Ministero della  salute  dalla
Regione interessata, che deve indicare la sede effettiva di attivita'
della  struttura  e  la  disciplina  per  la  quale  si  richiede  il
riconoscimento, evidenziando, con proprio provvedimento deliberativo,
la  coerenza  del  riconoscimento  con  la   propria   programmazione
sanitaria. 
  3.Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi  dell'art.  1,
comma  180  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
integrazioni, su  un  programma  operativo  di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
ai fini della coerenza del riconoscimento di un nuovo Istituto con la
propria programmazione sanitaria,  devono  altresi'  acquisire,  come
stabilito dal richiamato Accordo, il parere dei competenti uffici dei
Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica ai  piani  di
rientro approvati ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191.