IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 443 della Commissione  del  21  maggio
2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della denominazione di origine protetta "Piave"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  24  maggio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale  n.  143  del  22
giugno 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni  Srl"  con
sede in Thiene, via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Piave"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 12 giugno 2010, data di entrata  in  vigore  emanazione
del regolamento in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave  DOP
ha comunicato di confermare "CSQA Certificazioni Srl" quale organismo
di controllo e  di  certificazione  della  denominazione  di  origine
protetta "Piave" ai sensi dei citati articoli 36 e  37  del  predetto
Reg. (UE) 1151/2012; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di  origine  protetta  "Piave"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il rinnovo  della  stessa,  al  fine  di  consentire
all'organismo "CSQA Certificazioni Srl" la predisposizione del  piano
dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  24  maggio  2010,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    "CSQA
Certificazioni Srl" con decreto  24  maggio  2010,  ad  effettuare  i
controlli  per  la  denominazione  di   origine   protetta   "Piave",
registrata con il Regolamento della Commissione (UE) n.  443  del  21
maggio 2010 e' prorogata fino all'emanazione del decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.