IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri  e  il
conseguente stato di tensione all'interno degli istituti  evidenziano
l'insufficienza dell'attuale  disciplina  a  fronteggiare  situazioni
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e
del regime di esecuzione delle pene detentive; 
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010,
n. 199, modificata dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio  delle  pene
detentive  non  superiori  a  diciotto  mesi,  non  si  e'   rilevata
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del  sovraffollamento
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti  cesseranno  il  31
dicembre 2013; 
  Rilevato  che  non  e'  stato  completato  il  piano  straordinario
penitenziario e non e' stata adottata  la  riforma  della  disciplina
delle misure alternative alla detenzione; 
  Rilevato che  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  con  la
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha  assegnato
allo Stato italiano  il  termine  di  un  anno  entro  cui  procedere
all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla  constatata
violazione dell'articolo 3  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o  trattamenti  inumani  o
degradanti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di  procedura  penale  relative  all'esecuzione
delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento  penitenziario  in
materia  di   misure   alternative   alla   detenzione   e   benefici
penitenziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti  domiciliari  in
modo da assicurare le esigenze di tutela  della  persona  offesa  dal
reato.»; 
    b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  9,  lett.  b),
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni  previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
      4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di  custodia
cautelare  in  carcere  il  pubblico  ministero  emette  l'ordine  di
esecuzione e, se ricorrono i  presupposti  di  cui  al  comma  4-bis,
trasmette gli atti al magistrato di  sorveglianza  per  la  decisione
sulla liberazione anticipata. 
      4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il  pubblico
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.»; 
      2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le  parole:  «tre  anni»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  quattro  anni  nei  casi  previsti
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 
      3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nella  lettera  a),  il  periodo:  «423-bis,  624,  quando
ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'articolo
625, 624-bis del codice penale,  e  per  i  delitti  in  cui  ricorre
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del
medesimo codice, fatta eccezione  per  coloro  che  si  trovano  agli
arresti domiciliari disposti ai  sensi  dell'articolo  89  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente:
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»; 
        b) la lettera c) e' soppressa; 
      4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:  «da  eseguire,»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  se  la  residua  pena  da  espiare
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal
comma 5,».