IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni; Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata; Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), del predetto decreto-legge n. 70 del 2011, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerata l'opportunita' di disciplinare, in prima applicazione, la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese o loro consorzi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Comitato di gestione»: il Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni; e) «Soggetti beneficiari finali»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo; f) «Soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti; g) «Portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; h) «Tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral; i) «Tranche junior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; j) «Tranche mezzanine»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; l) «Tranche senior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante; m) «Cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; n) «Punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti; o) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia) approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni; p) «Commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni; q) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.