IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  nell'allegato  1  al  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto  2008,  nonche'  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con  il  quale  sono
adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese  alla
disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime  di  aiuto
per la concessione di agevolazioni  in  forma  di  garanzia  e  altri
strumenti di mitigazione del rischio di credito; 
  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la
Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  «Linee  guida»  per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo di  cui  al  comunicato
dello stesso Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalita'  di  operativita'
della garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza  in  relazione  agli
interventi del Fondo di garanzia,  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Vista la Comunicazione della  Banca  d'Italia  del  3  agosto  2009
recante indicazioni circa il  trattamento  prudenziale  da  applicare
alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  25  marzo  2009  emanato  in
attuazione della norma citata; 
  Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca  e  Competitivita'»
FESR 2007-2013, approvato con  decisione  della  Commissione  europea
C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili  e
Risparmio  Energetico»  FESR  2007-2013,  approvato   con   decisione
C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori  Culturali,
Naturali e  Turismo»  FESR  2007-2013,  approvato  con  decisione  n.
C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante  «Semestre
europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia»,   e,   in
particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede  che  ai
fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito  e  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo  di
garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle
risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono  essere  modificati  e  integrati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi   decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni  in  termini  di
percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 4, che  prevede  che  la  garanzia  del
predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su  portafogli
di finanziamenti erogati a piccole  e  medie  imprese,  nonche'  alle
grandi imprese limitatamente ai soli  finanziamenti  erogati  con  la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto
e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5,  lettera  b),  del  predetto
decreto-legge n. 70 del 2011, da  banche  e  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
  Visto lo stesso art. 39, comma 4,  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, che prevede che le  tipologie  di  operazioni  ammissibili,  le
modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare  alla
copertura del rischio derivante dalla concessione della  garanzia  su
portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di  natura  non
regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerata l'opportunita' di disciplinare, in prima  applicazione,
la concessione di garanzie su  portafogli  di  finanziamenti  erogati
alle piccole e medie imprese o loro consorzi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24
aprile  2012,  n.  96,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Comitato di gestione»: il Comitato di gestione del  Fondo  di
cui all'art. 15, comma 3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    d)  «Disposizioni  operative  del  Fondo»:  le   «condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di  gestione  del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
approvate dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  con  decreto  23
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 285 del 6 dicembre 2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    e) «Soggetti beneficiari  finali»:  le  imprese  classificate  di
micro,  piccola  e  media  dimensione  secondo  i  criteri   indicati
nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti  nelle  vigenti
Disposizioni operative del Fondo; 
    f) «Soggetti finanziatori»: le banche iscritte  all'albo  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e
successive  modificazioni   e   integrazioni   e   gli   intermediari
finanziari, iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  medesimo
decreto legislativo n. 385 del 1993,  autorizzati  all'esercizio  nei
confronti   del   pubblico   dell'attivita'   di    concessione    di
finanziamenti; 
    g) «Portafoglio di finanziamenti»: un insieme  di  finanziamenti,
riferiti  ai  soggetti  beneficiari  finali,  aventi  caratteristiche
comuni, quali la forma tecnica  utilizzata,  la  finalita'  a  fronte
della quale il finanziamento e' concesso, la durata  dell'operazione,
le garanzie accessorie richieste, ecc.; 
    h) «Tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione  sintetica
nella quale la componente di rischio che sopporta  le  prime  perdite
del portafoglio di  finanziamenti  e'  isolata  attraverso  forme  di
protezione  del  credito  di  tipo  personale   o   attraverso   cash
collateral; 
    i)  «Tranche  junior»:  nella  Tranched  cover,  la   quota   del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate
dal medesimo portafoglio; 
    j) «Tranche  mezzanine»:  nella  Tranched  cover,  la  quota  del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite  registrate  dal
medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; 
    l)  «Tranche  senior»:  nella  Tranched  cover,  la   quota   del
portafoglio di finanziamenti avente grado  di  subordinazione  minore
nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche
mezzanine, il cui rischio di  credito  rimane  in  capo  al  soggetto
erogante; 
    m) «Cash collateral»: il fondo monetario costituito in  pegno  in
favore del soggetto finanziatore  a  copertura  di  una  quota  della
tranche junior del portafoglio di finanziamenti; 
    n) «Punto di stacco e spessore»: rispettivamente,  il  punto  che
determina la suddivisione tra la  tranche  junior  e  le  tranches  a
questa sovraordinate  (tranche  senior  e  tranche  mezzanine)  e  la
percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul  valore
nominale del portafoglio di finanziamenti; 
    o) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»,  la  Carta
degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (n.  117/2010
Italia)  approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    p) «Commissione di messa a disposizione  fondi»:  la  commissione
omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art.  3  del
decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il  Risparmio
30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
    q) «Regioni del Mezzogiorno»:  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento  31  maggio
1999, n. 248  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  nelle
Disposizioni operative del Fondo.