L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo",  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'", e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  luglio  1999  n.  261,  recante
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio" e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  i   poteri   previamente   attribuiti
all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
"Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'", pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012,  n.  138  e  successive
modifiche e integrazioni.; 
  Visto, in particolare, l'art.  22,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 261 del  1999,  laddove  prevede  che  "le  condizioni
generali  di  servizio,  predisposte  dal  fornitore   del   servizio
universale,  sono  approvate  dall'Autorita'   di   regolamentazione,
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entrano in vigore  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione"; 
  Considerato che il Contratto di programma tra  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico e Poste Italiane S.p.A. per il triennio  2009-2011
e' stato approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183 fatti salvi gli
adempimenti previsti dalla normativa UE in materia; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2012)8230 final  del
20 novembre 2012, con la quale sono stati approvati  i  trasferimenti
statali verso  Poste  Italiane,  a  parziale  copertura  degli  oneri
connessi con  lo  svolgimento  degli  obblighi  di  servizio  postale
universale, di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2009-2011; 
  Considerato che di conseguenza risulta perfezionata l'efficacia del
Contratto di programma 2009-2011; 
  Viste le "Condizioni generali di servizio  per  l'espletamento  del
servizio  universale  postale"  inviate  da  Poste  Italiane  S.p.A.,
pervenute in data 27 febbraio 2012 (prot. 9329); 
  Vista la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico,  pervenuta
in data 20 marzo 2012 (prot. 13102) avente ad oggetto "Invii affidati
ad operatori  diversi  da  Poste  e  rinvenuti  nella  rete  postale.
Modifica delle condizioni generali per  l'espletamento  del  servizio
postale universale (CGS)". 
  Vista la richiesta preliminare di informazioni su alcuni aspetti di
carattere generale relativi alle Condizioni generali di servizio  per
l'espletamento del servizio universale  postale  del  28  marzo  2012
(prot. 14760) e la risposta di Poste Italiane  S.p.A.,  pervenuta  in
data 26 aprile 2012 (prot. 19694); 
  Vista la delibera n. 353/12/CONS del 2 agosto 2012 con la quale  e'
stato avviato il procedimento in epigrafe, pubblicata  sul  sito  web
dell'Autorita' in data 9 agosto 2012; 
  Vista la comunicazione di Poste Italiane S.p.A. pervenuta  in  data
13 settembre 2012,  (prot.  n.  46513),  unitamente  alla  precedente
comunicazione dell'8 febbraio 2012 (prot. 15958), avente  ad  oggetto
il "Trattamento degli invii di altri operatori rinvenuti  nella  rete
universale"; 
  Viste le osservazioni del Movimento Difesa del  Cittadino  Onlus  -
Associazione   nazionale   di   consumatori   ed   utenti   e   della
Federconsumatori  -  Federazione  nazionale  consumatori  e   utenti,
pervenute, rispettivamente, in data 17 settembre 2012 (prot. 46965) e
del 4 ottobre 2012 (prot. 49925); 
  Viste  le  osservazioni  dell'operatore  TNT  Post  Italia   S.p.A.
pervenute in data 8 ottobre 2012 (prot. 50354) nonche'  gli  elementi
informativi acquisiti durante l'audizione del 10 gennaio  2013  e  la
nota integrativa pervenuta in data 11 febbraio 2013 (prot. 7379); 
  Visti gli elementi informativi  acquisiti  durante  l'audizione  di
Poste Italiane S.p.A. del 24  ottobre  2012  e  la  nota  integrativa
pervenuta in data 15 novembre 2012 (prot. 57539); 
  Vista la richiesta di informazioni  dell'11  febbraio  2013  (prot.
7377),  inviata  a  Poste  Italiane  S.p.a  e  la  relativa  risposta
pervenuta il 13 marzo 2013 (prot.14355); 
  Visti  gli  ulteriori  elementi   informativi   acquisiti   durante
l'audizione  di  Poste  Italiane  S.p.a  del  23  maggio  2013  e  le
integrazioni pervenute, rispettivamente, nelle  date  del  29  maggio
(prot. 28532) e del 3 giugno 2013 (prot. 29468); 
  Vista la richiesta di informazioni del 15 aprile 2013 (prot. 19805)
inviata alla Direzione generale per la regolamentazione  del  settore
postale - Ministero dello Sviluppo Economico e la  relativa  risposta
pervenuta in data 31 maggio 2013 (prot. 29226); 
  Vista la  delibera  n.  92/13/CONS  del  6  febbraio  2013  recante
l'"Approvazione - con modifiche - delle condizioni tecniche attuative
del servizio di posta massiva offerto da Poste  Italiane"  pubblicata
sul sito web dell'Autorita' in data 13 febbraio 2013; 
  Visti gli atti del procedimento; 
  Considerato quanto segue: 
1. Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento 
  Il  legislatore  comunitario  ha  avviato  l'armonizzazione  e   la
liberalizzazione dei mercati dei servizi postali con la direttiva del
1997 (c.d. Prima Direttiva Postale) (1)  ,  successivamente  emendata
nel 2002 (c.d. Seconda Direttiva Postale) (2) e nel 2008 (c.d.  Terza
Direttiva Postale) (3) . Con quest'ultimo intervento, oltre  ad  aver
prorogato al 2011 il completamento del processo  di  liberalizzazione
dei servizi postali (originariamente previsto per l'anno 2009), la UE
ha  richiesto  agli  Stati  Membri  di  abolire  qualunque  forma  di
monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e  di
adottare tutte  le  misure  necessarie  alla  completa  apertura  del
mercato. 
  La Direttive 97/67/CE e' stata trasposta nell'ordinamento nazionale
con  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.   261,   recante
l'"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e  per
il miglioramento della qualita' del servizio" (di seguito  d.lgs.  n.
261/99). Tale decreto di riferimento del  settore  postale  e'  stato
modificato dai successivi decreti legislativi 23  dicembre  2003,  n.
384 e 31 marzo 2011, n. 58  di  recepimento,  rispettivamente,  della
Seconda e Terza Direttiva Postale. 
  L'art.  3,  comma  10,  del  d.lgs.  n.  261/99,   nella   versione
attualmente  vigente,  prevede  che  "[i]l  fornitore  del   servizio
universale e' tenuto a informare gli utenti nonche'  i  fornitori  di
servizi postali circa  le  caratteristiche  del  servizio  universale
offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di
accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa,
avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza  regolare
e,  comunque,  almeno  annuale.  L'informativa  avviene  a  mezzo  di
adeguata pubblicazione...". 
  Nell'ambito del contratto di programma 2009 - 2011 tra il Ministero
dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE") e Poste Italiane  S.p.A.
(di seguito "Poste Italiane" o "P.I.") sono  previsti  una  serie  di
obblighi informativi in capo al  fornitore  del  servizio  universale
verso la clientela che consistono, innanzitutto, nella  pubblicazione
sul sito e nella messa a disposizione presso gli uffici postali delle
Condizioni  generali  per  l'espletamento  del  servizio   universale
postale e della Carta della Qualita' del Servizio Postale Universale. 
  Per quanto qui di specifico interesse, il legislatore nazionale  ha
previsto che le Condizioni generali di servizio predisposte da  Poste
Italiane, nella sua qualita' di fornitore del servizio universale (4)
, sono approvate dall'Autorita' di regolamentazione, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data  di  pubblicazione  (art.  22,
comma 2, del d.lgs. n. 261/99). 
  L'attuale  testo  delle  Condizioni  generali   di   servizio   per
l'espletamento del servizio universale  postale  da  parte  di  Poste
Italiane, in vigore dal 14 novembre 2008, e' stato approvato dal MISE
con decreto del 1º ottobre 2008. 
  L'art. 21, comma 14, del decreto legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(c.d. "decreto salva Italia"), convertito in legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  ha  trasferito  all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni (di seguito "Autorita'"  o  "Agcom"),  la  funzione  di
Autorita' di regolamentazione  del  settore  postale  che  era  stata
attribuita prima al MISE e, successivamente, con  il  citato  decreto
legislativo n. 58/201l, all'Agenzia nazionale di regolamentazione del
settore postale. 
  Tra i compiti affidati all'Autorita' e' ricompreso, pertanto, anche
quello  di  approvare  le  Condizioni  generali   di   servizio   per
l'espletamento del servizio universale postale predisposte  da  Poste
Italiane secondo quanto previsto dal citato art.  22,  comma  2,  del
d.lgs. n. 261/99. 
2. L'attivita' istruttoria 
  In  data  27  febbraio  2012,  Poste  Italiane  ha  sottoposto  per
l'approvazione all'Autorita' un nuovo testo delle Condizioni generali
di servizio per l'espletamento del servizio  universale  postale  (di
seguito "CGS"). 
  Il testo presenta alcuni  necessari  adeguamenti  in  relazione  ai
mutamenti normativi frattanto  intervenuti  (si  pensi  al  d.P.R.  4
agosto 2008, n. 153 che sottrae dall'ambito del servizio  postale  le
attivita' di custodia, trasporto e  scorta  di  armi),  nonche'  agli
sviluppi delle nuove tecnologie disponibili (si pensi  alla  versione
telematica di alcuni servizi postali tradizionali  come  l'avviso  di
ricevimento della raccomandata a/r). 
  A seguito di una fase preistruttoria, volta ad  acquisire  elementi
essenziali e propedeutici per l'avvio del  procedimento,  l'Autorita'
ha adottato, in data 2 agosto 2012, la  delibera  n.  353/12/CONS  di
avvio dell'istruttoria di valutazione ed eventuale modifica delle CGS
nella versione inviata da Poste Italiane. La delibera di avvio  della
consultazione pubblica, che reca in allegato la proposta di P.I.,  e'
stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 9 agosto 2012. 
  I termini del procedimento, fissati  in  centottanta  giorni  dalla
data di pubblicazione sul sito web  della  delibera  n.  353/12/CONS,
sono stati sospesi per sessanta giorni per acquisire  informazioni  e
dati  utili  alla  valutazione  delle  CGS  da  parte  dei   soggetti
interessati e, successivamente, per chiedere chiarimenti e  ulteriori
informazioni volte ad inquadrare compiutamente  alcune  questioni  di
carattere generale e valutare le singole modifiche proposte. 
  Poste Italiane ha fornito le informazioni richieste  dall'Autorita'
sia attraverso l'invio di note e documenti che nel  corso  delle  due
audizioni tenutesi presso l'Autorita'. 
  Nel corso del procedimento istruttorio sono intervenute presentando
memorie le associazioni di consumatori Movimento difesa del cittadino
Onlus  -  Associazione  nazionale  di   consumatori   ed   utenti   e
Federconsumatori  -   Federazione   nazionale   consumatori   nonche'
l'operatore TNT Post Italia S.p.A. (di seguito, "TNT");  quest'ultimo
e'  stato  anche  sentito  in  audizione  ed  ha  fornito   ulteriori
informazioni a seguito di apposita richiesta da parte dell'Autorita'. 
3.  Gli   esiti   dell'attivita'   istruttoria   e   le   valutazioni
dell'Autorita' 
  Nel seguito si richiamano gli articoli delle CGS per i quali  Poste
Italiane  ha  proposto  un  intervento  di  modifica  riportando,  in
sintesi,  laddove  presenti,  anche  le  osservazioni  espresse   dai
soggetti che  hanno  partecipato  all'istruttoria  e  le  valutazioni
conclusive dell'Autorita'. Si  richiamano  altresi'  alcuni  articoli
delle CGS per i quali  l'Autorita',  tenuto  conto  delle  criticita'
emerse in corso di istruttoria, ritiene necessario procedere  ad  una
loro modifica. Per facilita' di lettura, gli articoli richiamati  nel
seguito  sono  rubricati  secondo  la  numerazione  riportata   nella
versione delle CGS allegata  alla  delibera  di  avvio  del  presente
procedimento (delibera n. 353/12/CONS). 
3.1. Articolo 2 "Invii di corrispondenza" 
A) La proposta di modifica 
  Nel corso dell'audizione del 24 ottobre  2012,  Poste  Italiane  ha
depositato, tra gli altri, un  documento  recante  le  "Modifiche  al
testo delle CGS di cui all'allegato B della delibera n. 353/12/CONS",
volte ad allineare il testo delle  CGS  alle  disposizioni  normative
sopravvenute all'invio del testo per l'approvazione all'Autorita'. In
particolare, Poste Italiane ha proposto  di  eliminare  dall'art.  2,
rubricato "Invii di corrispondenza" il riferimento alla  "pubblicita'
diretta  per  corrispondenza"  e  agli  "invii  di  corrispondenza  a
contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere f) e g)) al fine di
adeguare le CGS alla previsione di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
d.lgs. n. 261/99, come modificato dal d.lgs.  n.  58/2011,  la  quale
prevede che "a  decorrere  dal  primo  giugno  2012,  la  pubblicita'
diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del  servizio
universale". 
B) Le posizioni delle parti 
  TNT ha osservato come l'attuale formulazione dell'art. 2 delle  CGS
sia stata redatta in un momento in cui  il  perimetro  dell'area  dei
servizi riservati in esclusiva a Poste Italiane riguardava  anche  il
servizio di recapito delle  raccomandate  "attinenti  alle  procedure
amministrative e giudiziarie". Sul punto, l'operatore ha  evidenziato
che il decreto legislativo n. 58/2011 ha modificato il perimetro  dei
"servizi affidati in esclusiva" al fornitore del servizio  universale
(5) ; tale area non si riferirebbe piu' in generale ai  "procedimenti
amministrativi", ma riguarderebbe solo i servizi inerenti:  (i)  alle
notificazioni di atti a mezzo posta e  comunicazioni  a  mezzo  posta
connesse con la notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;  (ii)  ai  servizi
inerenti alle notificazioni a mezzo posta delle infrazioni  del  c.d.
"Codice della Strada". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di accogliere la proposta di modifica di  Poste
Italiane volta  alla  rimozione  dall'art.  2  dei  riferimenti  alla
"pubblicita'  diretta  per   corrispondenza"   e   agli   "invii   di
corrispondenza a contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere f)
e g)), trattandosi di un adeguamento necessario rispetto  all'attuale
quadro normativo di riferimento; sulla  base  della  medesima  ratio,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  procedere  anche   all'aggiornamento
dell'art. 2, lettera e), che definisce gli atti giudiziari, prendendo
a riferimento quanto attualmente previsto dall'art. 4, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 261/99. 
3.2. Articolo 4 "Pacchi" 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto di  integrare  l'articolo  in  argomento
prevedendo la possibilita' per l'utente di "verificare, per il  pacco
ordinario, lo stato di lavorazione  dell'invio,  anche  in  corso  di
spedizione". 
B) Le posizioni delle parti 
  TNT  ha  chiesto  di  eliminare  il  riferimento  al  servizio   di
tracciatura proposto da Poste Italiane nell'articolo in argomento  in
quanto tale inserimento rappresenterebbe  un  indebito  strumento  di
estensione del contenuto dei servizi inclusi nel servizio universale;
a  tal  riguardo  l'operatore  ha  osservato  che  il   servizio   di
tracciatura  deve  considerarsi  "un  servizio  a  valore   aggiunto"
rispetto al novero  dei  servizi  inclusi  nell'ambito  del  servizio
universale  in  quanto  "non  strettamente  indispensabile   per   la
generalita' degli utenti". 
  Un'associazione dei consumatori ha chiesto  che,  relativamente  al
pacco  assicurato  (oggetto  del  secondo  comma   dell'articolo   in
argomento), sia previsto che il mittente  venga  "reso  edotto  delle
condizioni di polizza preventivamente pubblicizzate". 
  Poste   Italiane,   nell'ambito    delle    informazioni    fornite
all'Autorita', ha chiarito che la tracciatura del pacco ordinario non
puo' essere considerata come un  servizio  aggiuntivo  rispetto  alle
caratteristiche del prodotto ed  ha  altresi'  specificato  che  tale
prestazione non  comporta  alcun  costo  aggiuntivo  a  carico  degli
utenti. A sostegno di quanto affermato,  la  Societa'  ha  richiamato
l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico
del 20 maggio  2011  recante  la  "Revisione  della  tariffa  per  la
spedizione dei pacchi all'interno del territorio  della  Repubblica",
che prevede, appunto, la possibilita' per l'utente di  verificare  lo
stato di lavorazione dell'invio. 
  Poste  Italiane  ha  rappresentato,  inoltre,   che   la   modifica
introdotta dal citato decreto ministeriale e'  stata  anche  recepita
dalla Carta di Qualita' di Poste Italiane  -  aprile  2012,  in  cui,
nella sezione rubricata "Caratteristiche del Servizio", e'  prevista,
tra le altre,  anche  la  "tracciatura  elettronica"  che  "consente,
attraverso il servizio di identificazione elettronica degli invii, di
essere informati sulle  fasi  di  lavorazione  collegandosi  al  sito
www.poste.it- sezione "Dovequando" - oppure contattando  il  customer
service di Poste al numero verde 803.160". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'   ritiene   di   accogliere   i    rilievi    formulati
dall'associazione  dei  consumatori  nell'art.  2,  comma  1,   della
presente delibera. 
  L'Autorita' condivide la posizione espressa  da  Poste  Italiane  e
ritiene pertanto che la modifica  proposta  nell'ambito  dell'art.  4
delle CGS da Poste Italiane  vada  accolta  consistendo  in  un  mero
recepimento di quanto gia' stabilito dal decreto ministeriale del  20
maggio 2011 sopra citato in cui si prevede appunto che "il  fornitore
del servizio universale  adotta  le  misure  necessarie  al  fine  di
consentire  all'utenza  di  verificare  lo   stato   di   lavorazione
dell'invio, anche in corso di spedizione". 
3.3. Articolo 5 "Servizi accessori" 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane, in relazione all'articolo in argomento ha  proposto
di introdurre la possibilita' di originare o  riprodurre  in  formato
elettronico l'avviso di  ricevimento  "in  funzione  delle  soluzioni
tecnologiche e nel rispetto della normativa vigente". 
  La  Societa'  ha,  inoltre,  proposto  di  inserire  una  specifica
disposizione concernente la possibilita' per il mittente di  chiedere
"un'attestazione  di  avvenuta  consegna,  corredata  della  relativa
documentazione". 
B) Le posizioni delle parti 
  Un'associazione  dei  consumatori  ha  chiesto  di  esplicitare  le
modalita' attraverso le quali il mittente puo' richiedere l'attestato
di avvenuta consegna. 
  Poste   Italiane,   nell'ambito    delle    informazioni    fornite
all'Autorita',  ha  chiarito  che  la  possibilita'  di  originare  o
riprodurre in formato elettronico l'avviso di ricevimento rappresenta
una   facolta'   ulteriore   posta   a   disposizione    dell'utente;
quest'ultimo, pertanto,  potra'  sempre  avvalersi  del  servizio  di
avviso di ricevimento in formato tradizionale, vale a dire  cartaceo.
La Societa' ha precisato, inoltre, che l'utente, nel caso in cui  non
abbia richiesto anticipatamente per un  invio  a  firma  il  servizio
accessorio di avviso di ricevimento,  puo'  comunque  richiedere,  al
costo di euro 0,77, un'attestazione  con  la  quale  Poste  Italiane,
previa verifica della documentazione presente  agli  atti  d'ufficio,
dichiara l'avvenuta consegna di un invio. 
  Su richiesta dell'Autorita', infine, sono state chiarite  da  Poste
Italiane  le  modalita'  messe  a  disposizione  dei   mittenti   per
richiedere l'attestazione in argomento e le procedure previste per la
corresponsione al mittente degli importi dei contrassegni riscossi da
Poste Italiane al momento della consegna dell'invio. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita', alla luce dei chiarimenti forniti da  Poste  Italiane,
reputa opportuno inserire nel testo  dell'articolo  in  argomento  la
specificazione che l'avviso di ricevimento in formato elettronico  si
configura come una facolta' posta a disposizione dell'utenza  accanto
alle tradizionali  forme  di  fornitura  del  servizio.  L'Autorita',
inoltre,   ritiene   di   accogliere    i    rilievi    rappresentati
dall'associazione  dei  consumatori  in  ordine  alla  necessita'  di
specificare  le  modalita'  che  consentono  all'utente  di  chiedere
l'attestato di avvenuta consegna. 
3.4. Articolo 6 "Tariffe e prezzi" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita' per  l'approvazione,  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2 del d.lgs. n.  261/1999,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  L'operatore  TNT  ha  sottolineato  l'opportunita'  di  dettagliare
maggiormente le modalita' con  cui  l'utenza  e'  resa  edotta  delle
condizioni economiche dei servizi offerti. Nello  specifico,  TNT  ha
chiesto che venga espressamente previsto che siano  rese  accessibili
al pubblico le tariffe e i prezzi "di ciascun servizio offerto" e che
tali informazioni vengano pubblicate "sul  sito  internet"  di  Poste
Italiane. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di accogliere le  osservazioni  dell'operatore,
rendendo piu' chiare le informazioni da dare agli utenti sui prezzi e
le tariffe dei servizi offerti. Tali  misure,  infatti,  garantiranno
una maggiore  trasparenza  delle  tariffe  applicate  accrescendo  la
tutela dell'utenza. 
  A tal fine, si ritiene necessario prevedere che  "il  corrispettivo
di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di  servizio
per l'espletamento del servizio universale postale  e'  riportato  in
un'apposita tabella pubblicata sul  sito  web  di  Poste  Italiane  e
affissa negli uffici postali. La tabella e' allegata alle  Condizioni
generali di  servizio  per  l'espletamento  del  servizio  universale
postale di cui all'allegato A alla presente  delibera".  L'Autorita',
inoltre, reputa necessario  chiarire  che  "tutte  le  prestazioni  a
valore  aggiunto  o  supplementare  fornite  da  Poste  Italiane   in
relazione  ai  servizi  disciplinati  nell'ambito  delle   Condizioni
generali di  servizio  per  l'espletamento  del  servizio  universale
postale non devono comportare costi aggiuntivi  a  carico  dell'onere
del servizio universale  postale".  Tali  previsioni  sono  riportate
nell'art. 2 della presente delibera, rispettivamente ai commi 1 e 2. 
3.5. Articolo 7 "Accordi individuali" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  TNT ha lamentato  la  scarsa  chiarezza  dell'attuale  formulazione
dell'art. 7 delle CGS che non consentirebbe  l'esatta  individuazione
delle tipologie contrattuali praticate da Poste Italiane  che  devono
ritenersi riconducibili  nell'ambito  di  tale  disposizione.  Si  e'
chiesto pertanto che  gli  accordi  individuali  negoziati  da  Poste
Italiane  siano  oggetto  di  uno  stringente  controllo   da   parte
dell'Autorita' attraverso una loro verifica  preventiva  in  modo  da
accertare  il  rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e   non
discriminazione dettati dal d.lgs. n. 261/99. 
  Il  medesimo  operatore,  ha  inoltre  richiamato  il  procedimento
istruttorio A441  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e  del
Mercato (di seguito "Agcm") relativo all'esenzione IVA  applicata  da
Poste Italiane agli  accordi  "negoziati  individualmente"  ai  sensi
dell'art. 7 delle CGS. 
  Nell'ambito dell'audizione  del  23  maggio  2013,  l'Autorita'  ha
chiesto a Poste Italiane di conoscere  la  posizione  della  Societa'
relativamente al mantenimento della vigente formulazione dell'art.  7
delle CGS, rubricato "Accordi individuali" alla luce dell'intervenuta
decisione dell'Agcm  del  27  marzo  2013  nell'ambito  del  suddetto
procedimento istruttorio (caso A441). 
  Poste Italiane ha  osservato  che  all'interno  del  perimetro  del
Servizio Universale vi sarebbe la possibilita'  di  concludere,  come
previsto dall'art. 13, comma 3-bis,  del  d.lgs.  261/1999,  "accordi
individuali"  con  i  clienti  applicando  "tariffe  speciali",   nel
rispetto dei principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione;  non
rientrerebbero invece  nel  perimetro  del  servizio  universale  gli
accordi le  cui  condizioni  siano  state  negoziate  individualmente
("accordi negoziati individualmente"). 
  Su questo punto, l'Autorita', rilevando  l'ambiguita'  dell'attuale
formulazione degli artt. 6 e 7 delle CGS, al fine  di  dirimere  ogni
possibile  dubbio  interpretativo,  ha  invitato  Poste  Italiane   a
provvedere alla riformulazione dell'art. 7 o ad un  suo  accorpamento
con l'art. 6, rubricato "Tariffe speciali". 
  Cio' posto, la medesima Societa',  pur  ritenendo  sufficientemente
chiara l'attuale formulazione dell'art. 7, in data 27 maggio 2013  ha
proposto la seguente riformulazione dell'art. 7 delle CGS: 
  "Poste Italiane puo' concludere, con i clienti o con  i  gruppi  di
clienti, accordi individuali che prevedano  prezzi  speciali  di  cui
all'art. 13, comma 3 bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261,  fondati  sui  volumi  di  traffico,  in  relazione  anche  alla
destinazione e  alle  modalita'  di  prelavorazione,  accettazione  e
consegna degli invii, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  13
del suddetto decreto legislativo. 
  Restano  esclusi  dalla  disciplina   delle   presenti   condizioni
generali, in quanto riguardanti  servizi  non  universali,  i  prezzi
previsti da accordi negoziati individualmente con i clienti, che  non
sono soggetti al rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto
legislativo 22 luglio  1999,  n.  261  per  le  tariffe  dei  servizi
compresi nell'ambito del servizio universale". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'attuale formulazione dell'art. 7  delle  CGS  riconosce  a  Poste
Italiane la possibilita' di concludere con  i  clienti  o  gruppi  di
clienti "accordi individuali  che  prevedono  corrispettivi  diversi,
fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla  destinazione
e alle modalita' di prelavorazione,  accettazione  e  consegna  degli
invii, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  13  del  decreto
legislativo n. 261 del 1999". 
  L'Autorita' ritiene che la suddetta formulazione dell'art. 7  delle
CGS non sia idonea a chiarire inequivocabilmente i  casi  in  cui  e'
consentito a Poste Italiane di applicare i "prezzi speciali"  di  cui
all'art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 261/1999. 
  In via preliminare, occorre ricordare che il  d.lgs.  n.  261/1999,
all'art.  13,  rubricato  "Tariffe   delle   prestazioni   rientranti
nell'ambito del servizio universale", statuisce, al comma 2, che  "le
tariffe delle prestazioni rientranti  nel  servizio  universale  sono
determinate,    nella    misura    massima,     dall'autorita'     di
regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del  recupero
di efficienza". Il  successivo  comma  3-bis  del  medesimo  articolo
prevede  poi  che  "qualora  il  fornitore  del  servizio  universale
applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati  ad  utenti
che  esercitano  attivita'   commerciali,   utenti   all'ingrosso   o
consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi  di
trasparenza e di non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi
sia le condizioni associate". 
  La normativa appena richiamata e' stata presa in esame  nell'ambito
dell'innanzi  richiamato  procedimento  istruttorio  dell'Agcm  (caso
A441). Tale  procedimento  si  e'  concluso  il  27  marzo  2013  con
l'accertamento, da parte dell'Agcm, dell'abuso di posizione dominante
di  Poste  Italiane  per  avere  offerto  prestazioni  del   servizio
universale   a   condizione    negoziate    individualmente,    senza
l'applicazione dell'IVA. 
  In estrema sintesi,  l'Agcm  ha  preso  le  mosse  dalla  normativa
fiscale applicabile in Italia: tutti i servizi postali sono  soggetti
all'IVA, tranne quelli rientranti nel servizio universale erogato  da
Poste Italiane,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa  comunitaria
(Direttiva 2006/112/CE). Tale Direttiva, tuttavia, e'  stata  oggetto
nel 2009 di una pronuncia interpretativa  della  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea (CGUE). 
  Secondo la Corte la disposizione, che prevede l'esenzione IVA, deve
essere interpretata in maniera restrittiva in virtu' del principio di
neutralita' fiscale e, quindi, l'esenzione deve essere esclusa quando
le prestazioni siano  offerte  dall'operatore  postale  a  condizioni
negoziate individualmente: tali prestazioni  rispondono  ad  esigenze
specifiche degli operatori economici e  sono  dunque  scindibili  dal
servizio di interesse pubblico che giustifica l'esenzione  (Corte  di
Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009, causa C-357/07). 
  Nel corso dell'istruttoria presso  l'Agcm,  Poste  Italiane  si  e'
difesa  richiamando  l'art.  7  delle  CGS  e  sostenendo   che   "la
possibilita'  di  stipulare  accordi  individuali  e'   espressamente
consentita, a determinate condizioni, dalla  normativa  italiana  che
regola il servizio universale e, in quest'ottica, la  definizione  di
'condizioni  negoziate  individualmente'  adottata  dalla  Corte   di
Giustizia   per   restringere   l'ambito   di   esenzione,    sarebbe
incompatibile con l'art. 3 della legge 261/99 e con  l'art.  7  delle
Condizioni generali di servizio che consente  a  Poste  di  stipulare
accordi individuali". 
  Inoltre, come sostenuto anche nel corso del presente  procedimento,
secondo la Societa', oltre alle prestazioni del  servizio  universale
le cui tariffe sono determinate, in misura massima, dall'Autorita' di
regolamentazione (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 261/99), vi sarebbe  la
possibilita' per Poste Italiane di concludere accordi individuali  ex
art. 7 delle CGS configurabili come "tariffe speciali" che  rientrano
nel perimetro del servizio universale (e  dunque  sono  esentati  dal
regime  dell'IVA)  e  si   distinguono   dagli   "accordi   negoziati
individualmente"; solo questi ultimi  si  collocherebbero  fuori  dal
perimetro del servizio universale (e non  godrebbero,  pertanto,  del
predetto meccanismo di esenzione). Gli accordi individuali ex art.  7
delle  CGS,  rientrando  nel   perimetro   dell'interesse   pubblico,
sarebbero  infatti  soggetti  ai  principi  di  trasparenza   e   non
discriminazione imposti per i  "prezzi  speciali"  dal  summenzionato
all'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 261/99. 
  A fronte di tali osservazioni, l'Agcm ha ritenuto  comunque  che  i
contratti analizzati nell'ambito  del  procedimento  istruttorio  non
potessero essere ricondotti alla categoria delle  "tariffe  speciali"
trattandosi invece di "accordi negoziati  individualmente"  da  Poste
Italiane  con  prezzi  differenziati  in  funzione  dei   volumi   di
corrispondenza, della tempistica ma anche  di  offerte  congiunte  e,
soprattutto,  senza  quelle  garanzie  di  pubblicita'  previste  dal
legislatore  in  applicazione  dei  principi  di  trasparenza  e  non
discriminazione di cui al comma 3-bis  dell'art.  13  del  d.lgs.  n.
261/99. L'Agcm ha pertanto concluso che la non applicazione  dell'IVA
nei contratti negoziati individualmente con i grandi clienti (come le
banche)  ha  consentito  a  Poste  di  formulare  offerte  idonee  ad
escludere i concorrenti in virtu' di  un  privilegio  conferito  alla
societa' dal legislatore e, quindi, per sua  natura  non  replicabile
dai concorrenti. 
  Tuttavia, in linea con la giurisprudenza comunitaria, l'Agcm non ha
imposto a Poste Italiane alcuna sanzione in quanto l'esenzione IVA e'
prevista da una normativa nazionale, sebbene quest'ultima si ponga in
contrasto con la normativa  comunitaria  e,  pertanto,  debba  essere
disapplicata. 
  Prendendo le mosse dal suddetto procedimento istruttorio dell'Agcm,
l'Autorita' ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  riformulazione
dell'art. 7 inviata da Poste Italiane  in  data  27  maggio  u.s.  in
ragione di quanto segue. 
  Innanzitutto, si evidenzia che  la  dizione  "accordi  individuali"
utilizzata da Poste Italiane sin dalla rubrica dell'art. 7 (sia nella
formulazione originaria che in quella proposta  il  27  maggio  u.s.)
oltre a non trovare riscontro nella normativa  primaria  risulta,  in
ogni caso, poco utile ai fini di una distinzione tra  la  fattispecie
dei "prezzi  speciali"  prevista  dall'art.  13,  comma  3-bis  sopra
richiamato, che rientra nel perimetro del servizio  universale  e  la
categoria degli "accordi negoziati individualmente", che, invece,  da
quel perimetro, come rappresentato da Poste Italiane, dovrebbe essere
esclusa. 
  In secondo luogo, si osserva  come  la  possibilita'  di  applicare
prezzi  speciali  nel  solco  di  quanto  previsto  dal  comma  3-bis
dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99 sia  prevista  da  diversi  decreti
tariffari adottati dal Ministero dello sviluppo economico (6) .  Tale
possibilita', tuttavia, e'  subordinata  al  rispetto  da  parte  del
fornitore del servizio universale di alcuni  oneri  considerati  come
diretti precipitati dei principi di trasparenza e non discriminazione
richiamati nella norma primaria;  nello  specifico,  Poste  Italiane,
nella sua qualita' di  fornitore  del  servizio  universale,  qualora
applichi prezzi speciali  deve:  i)  comunicare  i  prezzi  speciali,
nonche'  eventuali   condizioni   associate,   ed   ogni   successiva
variazione, all'Autorita' di regolamentazione;  ii)  provvedere  alla
pubblicazione degli stessi sul proprio sito web; iii)  dare  evidenza
delle riduzioni dei prezzi, giustificate comunque da costi evitati  e
che non gravino sull'onere del servizio universale, nella separazione
contabile prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 261/99. 
  Il richiamo al comma 3-bis dell'art. 13 del dlgs. n. 261/99 nonche'
l'obbligo di Poste Italiane  di  comunicare  all'Autorita'  i  prezzi
speciali e di renderli pubblici sul sito web sono  rinvenibili  anche
nella  delibera  n.  640/12/CONS  del  20  dicembre  2012   con   cui
l'Autorita'  ha  approvato  la  proposta   di   modifica   tariffaria
presentata da Poste Italiane relativa agli  invii  di  corrispondenza
rientranti nell'ambito del servizio universale, concernenti gli invii
di posta  non  massiva  per  l'interno  e  per  l'estero,  gli  invii
raccomandati per l'interno nonche' gli invii attinenti alle procedure
giudiziarie. 
  Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, l'Autorita'  e'
dell'avviso che l'art. 7, cosi' come riformulato da Poste Italiane in
data 27 maggio u.s., vada rubricato con la dizione "Prezzi speciali",
che risulta conforme alla  disciplina  di  riferimento,  diversamente
dall'attuale dizione "Accordi individuali"; di tale  ultima  dizione,
infatti, giova ribadirlo, non  vi  e'  traccia  nell'art.  13,  comma
3-bis, del d.lgs. n. 261/1999, ne' in  altri  punti  del  decreto  in
esame. 
  L'art. 13, comma  3-bis,  non  lascia  spazio  all'"individualita'"
sotto forma di accordo o negoziazione  di  prezzi  o  condizioni;  la
norma consente solo a P.I.  di  predeterminare  prezzi  e  condizioni
generali per particolari categorie di  utenti  e  di  applicarle,  su
richiesta, nella loro integralita'; qualora cosi' non fosse,  vale  a
dire  ove  particolari  prezzi  o  condizioni   fossero   frutto   di
accordo/negoziazione, lo schema seguito si porrebbe al di  fuori  del
perimetro dell' esenzione. 
  Per le  medesime  ragioni,  si  ritiene  opportuno  rimuovere  ogni
riferimento  agli  "accordi  individuali"   anche   dal   corpo   del
riformulato art. 7 in cui Poste  Italiane  ha  invece  opportunamente
inserito l'espresso richiamo al comma 3-bis dell'art. 13  del  d.lgs.
n. 261/99 con riferimento alla disciplina dei "prezzi speciali". 
  Rispetto alla riformulazione dell'art. 7 proposta da Poste Italiane
si  ritiene  altresi'  opportuno  esplicitare,   nelle   disposizioni
generali della presente delibera (art. 2, commi 3 e 4),  che  qualora
Poste Italiane applichi prezzi speciali, tali prezzi dovranno  essere
comunicati preventivamente all'Autorita' e pubblicati sul sito web di
Poste Italiane; di tali "prezzi speciali"  -  che  dovranno  altresi'
essere giustificati da costi evitati e  non  gravare  sull'onere  del
servizio universale - Poste Italiane ne dovra' inoltre dare  evidenza
nella separazione contabile di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 261/99. 
  Da ultimo, l'Autorita' ritiene di  eliminare  dalla  riformulazione
dell'art. 7 del 27 maggio 2013, il  richiamo  alla  disciplina  degli
"accordi  negoziati  individualmente",  in  quanto  trattasi  di  una
fattispecie che, come  d'altronde  rilevato  dalla  stessa  Societa',
esula dal servizio universale e, pertanto, e'  inconferente  rispetto
al testo delle CGS che  disciplina  le  condizioni  di  fornitura  di
prestazioni rientranti nel perimetro del servizio universale. 
3.6. Articolo 8 "Obiettivi di qualita'" e Articolo 9  "Pagamento  del
servizio" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione agli articoli in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  Non vi sono state osservazioni dei partecipanti. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Richiamando tutte le valutazioni svolte in ordine all'art. 7  delle
CGS, l'Autorita' ritiene opportuno rimuovere  ogni  riferimento  agli
"accordi individuali" anche dagli articoli 8 e 9 delle CGS dove se ne
fa espressa menzione, ricorrendo  anche  in  questo  caso  alla  piu'
corretta dizione "prezzi speciali". 
3.7. Articolo 10 "Indirizzo e confezionamento" 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto di modificare l'articolo precisando  che
per gli invii destinati a casella postale il mittente deve  "indicare
le generalita' del destinatario, il numero di casella  postale  e  la
denominazione dell'ufficio presso il quale la  casella  e'  allocata,
con  il  relativo  codice  di  avviamento  postale  e  la  citta'  di
destinazione". 
B) Le posizioni delle parti 
  Un'associazione dei  consumatori  ha  segnalato  la  necessita'  di
prevedere, con riguardo al caso di indirizzo incompleto  e  inesatto,
la  garanzia  che  il   "plico   venga   restituito   al   mittente".
Relativamente all'ultimo  comma  dell'art.  10  delle  CGS,  dove  e'
menzionata  la  necessita'  di   utilizzare   specifici   moduli   di
accettazione per usufruire  di  "alcuni  servizi",  e'  rappresentata
l'opportunita'  di  specificare  che  tali  moduli  "siano  posti   a
disposizione dell'utenza". 
  Poste   Italiane,   nell'ambito    delle    informazioni    fornite
all'Autorita', ha dettagliato la  modifica  proposta,  spiegando  che
essa mira a rendere consapevole l'utente degli  adempimenti  posti  a
suo  carico  ai  fini  della  corretta  esecuzione  del  recapito  e,
segnatamente, del fatto che "la corretta esecuzione del  recapito  e'
subordinata alla corretta indicazione  dell'indirizzo  da  parte  del
mittente". La Societa' ha  specificato,  inoltre,  che  la  procedura
applicata nel caso di indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente
e' oggetto di un'autonoma disposizione,  nello  specifico  l'art.  22
delle CGS.  La  medesima  Societa'  ha  ancora  sottolineato  che  le
modalita'  di  confezionamento   degli   invii   sono   pubblicizzate
attraverso la "Carta di Qualita', resa disponibile presso gli  uffici
postali e pubblicata sul sito web di Poste" e che la  modulistica  e'
fornita presso gli sportelli degli uffici postali che accettano  tali
prodotti, al fine di "favorire un uso oculato della stessa". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'  ritiene   di   condividere   la   posizione   espressa
dall'associazione dei consumatori e di menzionare nel testo dell'art.
10 il riferimento alla procedura (prevista dall'art.  22  -  art.  23
nella nuova formulazione delle CGS, v. infra) che viene  attivata  da
Poste Italiane nei casi in cui il mittente abbia indicato in  maniera
inesatta  o  insufficiente  il   destinatario.   Si   ravvisa   anche
l'opportunita'  di  garantire  maggiormente  gli  utenti   inserendo,
all'ultimo comma dell'art. 10, la  specificazione  che  i  moduli  di
accettazione, previsti per alcuni  servizi  sono  "disponibili  negli
uffici postali e sul sito web di Poste Italiane". 
3.8. Articolo 11 "Invii  non  ammessi"  e  Articolo  12  "Obbligo  di
assicurazione" 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto di modificare gli articoli in  argomento
che individuano, rispettivamente, i casi  in  cui  non  sono  ammessi
invii e quelli in cui gli invii vanno  assicurati.  Nello  specifico,
nel testo dell'art. 11 rubricato  "Invii  non  ammessi",  laddove  si
subordinava l'ammissibilita' di spedizioni di armi all'autorizzazione
del Ministero dell'interno,  si  e'  proposto  di  prevedere  la  non
ammissibilita' tout court della spedizione di  armi  o  di  parti  di
esse;  nell'art.  12,  rubricato  "Obbligo  di  assicurazione"  Poste
Italiane ha conseguentemente proposto la  soppressione  della  parola
"armi". 
  Nell'ambito dell'attivita' preistruttoria, la Societa' ha  chiarito
che le modifiche degli articoli 11 e 12 si sono  rese  necessarie  in
ragione di quanto previsto dal dPR 4 agosto  2008,  n.  153,  recante
"Regolamento recante modifiche al regio decreto  6  maggio  1940,  n.
635, per  l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e
investigazione privata", che prevede appunto uno speciale  regime  di
sicurezza per il trasporto di pacchi contenenti armi. 
B) Le posizioni delle parti 
  Relativamente all'obbligo di assicurazione,  contemplato  nell'art.
12  per  la  spedizione  di   denaro   contante   e   altri   valori,
un'associazione  dei  consumatori  ha  segnalato  la  necessita'   di
incrementare la trasparenza sui costi in relazione ai plichi. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene che le modifiche  proposte  da  Poste  Italiane
debbano essere accolte in quanto frutto  di  un  adeguamento  ad  una
normativa    sopravvenuta.    Quanto     all'esigenza     manifestata
dall'associazione  dei  consumatori  sulla  trasparenza   dei   costi
applicati  da  Poste  Italiane,  si  rimanda  alla  disposizione   di
carattere generale introdotta all'art. 2, commi 1 e 2, della presente
delibera. 
3.9. Articolo 14 "Uffici postali" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  Un'associazione dei consumatori ha  evidenziato  la  necessita'  di
comunicare all'utenza, con un congruo preavviso e con  mezzi  idonei,
le eventuali variazioni relative agli orari di apertura  al  pubblico
degli uffici postali. La medesima associazione, inoltre,  ha  chiesto
di rimuovere  dal  testo  dell'articolo  in  argomento  l'inciso  "su
richiesta dell'utenza" in ordine alla disponibilita' della  Carta  di
Qualita' presso gli uffici postali. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'  condivide  i  rilievi  espressi  dall'associazione  di
consumatori  e  ritiene,  pertanto,  di  inserire  nell'articolo   in
argomento un'espressa  indicazione  circa  la  necessita'  che  Poste
Italiane  comunichi  al  pubblico,  mediante  affissione  e  con   un
preavviso di almeno trenta giorni (salvo  diverso  termine  stabilito
dall'Autorita' in specifiche disposizioni), le  eventuali  variazioni
relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico. 
  L'Autorita', inoltre, al fine di rendere ancora piu' trasparenti  e
accessibili   le   informazioni   all'utenza,   ritiene   che    tale
comunicazione debba riguardare anche  le  eventuali  soppressioni  di
uffici postali  (assunte  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
normativa vigente)  con  l'indicazione  degli  orari  di  apertura  e
chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi. 
  L'inserimento di tali specificazioni, infatti, traducendosi in  una
informazione  completa  ed  esaustiva,  risulta  funzionale   a   una
diminuzione dei possibili disagi per l'utenza derivanti da interventi
di rimodulazione oraria o  razionalizzazione  dei  punti  di  accesso
presenti sul territorio. 
  Si  ritiene,  inoltre,   di   eliminare,   cosi'   come   richiesto
dall'associazione dei consumatori, il riferimento alla disponibilita'
della Carta della qualita' "su richiesta  dell'utente",  intendendosi
con cio' che la Carta della qualita' dovra' essere sempre accessibile
all'utente. 
3.10. Articolo 15 "Altre modalita' di accesso" 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto l'inserimento nel testo dell'articolo in
argomento, relativo ai punti di accettazione previsti per determinate
tipologie di invio, di un riferimento, accanto a quello previsto  per
gli invii massivi e per i prodotti editoriali, ad  "invii  in  grande
quantita'".  Inoltre,  la  Societa'  ha   proposto   di   aggiungere,
all'ultimo comma, la possibilita' di prevedere  anche  "modalita'  di
accesso telematiche" per determinati invii postali. 
B) Le posizioni delle parti 
  L'operatore TNT, ha rilevato, in primo  luogo,  come  l'inserimento
della formulazione "e per altri invii di grandi  quantita'"  potrebbe
implicare un'interpretazione indebitamente  estensiva  del  perimetro
del  servizio  universale.  In  secondo  luogo,  TNT  ha   richiamato
l'attenzione sugli effetti relativi al costo del servizio  universale
della prevista introduzione della  modalita'  di  accesso  telematico
alla rete di Poste Italiane. In particolare,  secondo  TNT,  tutti  i
fenomeni  di  dematerializzazione  avrebbero  un  impatto,   da   non
trascurarsi, sulla diminuzione dell'onere del servizio  universale  e
rappresenterebbero,  al  contempo,  un'occasione  per   favorire   il
fornitore del servizio universale nell'offerta di  servizi  a  valore
aggiunto. 
  Poste Italiane, nell'ambito dei chiarimenti forniti  all'Autorita',
ha specificato, in primo luogo, che  la  categoria  "altri  invii  in
grande quantita'" comprende, genericamente,  tutte  le  tipologie  di
invii dedicati alla clientela non retail per i  quali  sono  previsti
specifici punti di accettazione (p.e.: Raccomandata Smart, Assicurata
Smart, Raccomandata Pro, Prioritaria Pro). 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene congrua la  dizione  usata  da  Poste  Italiane
"invii di  grande  quantita'"  in  considerazione  di  una  oggettiva
difficolta' riepilogativa di tutti i servizi destinati alla clientela
business. Si sottolinea, infatti, come tali  invii  debbano  in  ogni
caso rientrare nelle categorie elencate all'art. 2  delle  Condizioni
generali di  servizio,  rubricato  "Invii  di  corrispondenza".  Tale
disposizione rende superflua,  pertanto,  il  rilievo  dell'operatore
alternativo  circa  il  rischio  di  una  possibile   interpretazione
estensiva del servizio universale. 
  Per procedere ad un adeguamento rispetto a  quanto  sopra  statuito
con riferimento all'art. 2, si rende poi necessaria  la  soppressione
nel testo dell'art. 15 del riferimento all'art. 2, lettera f). 
  Con riferimento all'osservazione di TNT sull'impatto sull'onere del
servizio universale postale, si rimanda a quanto previsto all'art. 2,
comma 2, delle disposizioni generali del presente provvedimento. 
  Infine, con  riferimento  alla  previsione,  contenuta  nell'ultimo
comma, in base alla quale tra le modalita' di accesso possono  essere
ricomprese quelle telematiche, si ritiene opportuno  specificare  che
le stesse potranno essere utilizzate "su richiesta dell'utente". 
3.11. Articolo 16 "Affrancatura" 
A) La proposta di modifica 
  Come  gia'  indicato,  Poste  Italiane  ha  depositato,  nel  corso
dell'audizione del 24 ottobre  2012,  tra  gli  altri,  un  documento
recante le "Modifiche al testo delle CGS  di  cui  allegato  B  della
delibera n. 353/12/CONS", precisando che si tratta in gran  parte  di
modifiche volte ad allineare il testo  delle  CGS  alle  disposizioni
normative  sopravvenute  all'invio  del  testo   per   l'approvazione
all'Autorita'.  In  particolare,  Poste  Italiane  ha   proposto   di
modificare   l'articolo   in   argomento   rubricato   "Affrancatura"
attraverso l'eliminazione dalla disposizione in esame, che  contempla
le modalita' di pagamento dei servizi postali  inclusi  nel  servizio
universale,  del  riferimento  all'intestazione  dei  conti  correnti
postali di Poste Italiane; tale modifica e'  volta  ad  allineare  il
testo delle CGS alle nuove Condizioni  Tecniche  Attuative  di  posta
massiva. 
B) Le posizioni delle parti 
  L'operatore TNT ha chiesto di prevedere nel nuovo testo  delle  CGS
la possibilita' di installare  le  macchine  affrancatrici  di  Poste
Italiane o di altri operatori presso il cliente; la  possibilita'  di
utilizzare macchine multicarrier "che consentano cioe' ad un  cliente
di affrancare la  corrispondenza  affidata  a  diversi  fornitori  di
servizi postali" e, infine, che  i  controlli  sull'ubicazione  e  le
specifiche tecniche delle macchine affrancatrici non siano affidate a
Poste ma  ad  un  soggetto  indipendente.  Tali  richieste  sarebbero
motivate  dall'esigenza  di   introdurre   nella   disciplina   delle
affrancature disposizioni piu' aggiornate ed adeguate alla fisionomia
di un mercato liberalizzato. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di accogliere la modifica proposta da Poste  in
quanto coerente con le vigenti Condizioni Tecniche Attuative di posta
massiva. 
  Quanto ai rilievi mossi  dall'operatore  TNT,  l'Autorita'  osserva
come  la  normativa  invocata  dal  medesimo  non   e'   puntualmente
disciplinata nelle CGS che, infatti, all'articolo  in  argomento,  si
limitano  ad  elencare  le  modalita'  alternative   all'affrancatura
ordinaria.  Nello  specifico  viene  menzionata  la  possibilita'  di
procedere all'affrancatura "con strumentazione a cura  del  cliente";
il dettaglio di tale procedura e' contenuto nel dPR 29  maggio  1982,
richiamato  dall'operatore  TNT.  In  ragione  di  cio',  l'Autorita'
ritiene   che   il   presente    procedimento    istruttorio    volto
all'approvazione delle Condizioni generali di  servizio  non  sia  la
sede appropriata all'introduzione  di  una  disciplina  di  dettaglio
relativa alle disposizioni inerenti alle macchine affrancatrici. 
3.12. Articolo 17 "Invii postali privi di affrancatura" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  Nell'ambito  di  questo  procedimento  sono  state   acquisite   le
osservazioni dell'operatore TNT il quale  ha  innanzitutto  ricordato
che  l'articolo  in  argomento,  che  disciplina  l'ipotesi  in   cui
determinati  invii  di  corrispondenza  siano  rinvenuti  nella  rete
postale "privi di affrancatura", ha formato oggetto del  procedimento
istruttorio  A413  avviato  dall'Agcm   proprio   in   seguito   alle
segnalazioni dell'operatore  TNT,  volte  a  denunciare  la  condotta
abusiva realizzata da Poste Italiane attraverso  la  restituzione  al
mittente degli invii  degli  operatori  alternativi  rinvenuti  nella
propria rete. 
  L'operatore ha sottolineato che la fattispecie in  esame  non  puo'
essere gestita con il ricorso a quanto disposto  dall'art.  17  delle
CGS, che "si riferisce all'ipotesi del  rinvenimento  nella  rete  di
Poste di invii affidati, senza il dovuto corrispettivo,  alla  stessa
Poste, ma  non  disciplina  l'ipotesi  di  invii  affidati  ad  altri
operatori, che sono chiaramente identificabili in  virtu'  dei  segni
distintivi apposti su ogni busta". Al contributo  dell'operatore  TNT
e'  stata  allegata   anche   una   corrispondenza   intercorsa   tra
quest'ultimo e la societa' Poste  Italiane  avente  ad  oggetto,  per
l'appunto,  le  pratiche  di  "intercettazione  invii  Formula  Certa
affidati a Tnt Post". Nella nota del 30  novembre  2011  la  societa'
Poste Italiane dava notizia all'operatore TNT di  aver  richiesto  al
MISE, l'allora Autorita' di regolamentazione,  sin  dal  giugno  2011
(alcuni mesi prima,  dunque,  dell'adozione  del  provvedimento  Agcm
A413, ndr) di adottare  nuove  disposizioni  che  permettessero  alla
Societa' "di contattare in prima istanza gli altri operatori in luogo
dei mittenti". 
  Gli argomenti sopraesposti sono stati  ripresi  da  TNT  anche  nel
corso dell'audizione tenutasi il  10  gennaio  2013  nell'ambito  del
presente  procedimento,  durante  la  quale  l'Autorita'   e'   stata
informata  anche  dell'appello  proposto  dall'operatore  alternativo
avverso la sentenza n. 5769 del 25 giugno 2012 con la  quale  il  Tar
Lazio ha annullato il provvedimento A413 dell'Agcm. 
  Poste Italiane, nel corso dell'audizione del  23  maggio  2013,  ha
ritenuto che non vi sarebbe alcun vuoto  regolamentare  in  relazione
alla  fattispecie  degli  invii  rinvenuti  nella  propria  rete   ed
originariamente affidati dal mittente ad altri operatori postali. Gli
invii affidati ad  altri  operatori,  immessi  nella  rete  di  Poste
Italiane, sono a tutti gli effetti, ai fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di servizio universale gravanti sulla Societa', invii  privi
di affrancatura. Pertanto, secondo  la  Societa',  tali  invii,  alla
stregua di qualunque altro invio immesso nella rete di Poste Italiane
privo di affrancatura,  soggiacciono  alla  disciplina  dell'art.  17
delle CGS che prevede la restituzione al mittente in  conformita'  al
principio che la  proprieta'  dell'invio  e'  del  mittente  fino  al
momento del recapito (principio stabilito dall'art. 20 del d.lgs.  n.
261/99, ed espressione, altresi', dei principi  generali  del  Codice
Civile in tema di contratto di trasporto). Poste Italiane ha pertanto
ribadito di avere applicato, restituendo al mittente gli invii  privi
di affrancatura di altri  operatori,  una  procedura  "in  linea  con
quanto disposto dall'art. 17 delle CGS". 
  La Societa' ha, inoltre, successivamente  specificato  di  ritenere
che la restituzione al mittente possa essere inquadrata nel tracciato
del principio civilistico enucleato dall'art. 927 del  codice  civile
(7) e di valutare il rinvenimento nella propria  rete  postale  degli
invii  di  altri   operatori   alla   stregua   di   "un'inadempienza
contrattuale dell'operatore alternativo nel trattamento degli invii a
lui affidati che si sostanzia, appunto, nella perdita  di  detenzione
dell'invio". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Nell'ambito  del  citato  procedimento  A413,  Poste  Italiane   ha
rivendicato la legittimita' della condotta denunciata  dall'operatore
TNT richiamando il principio secondo cui il  proprietario  dell'invio
e' il mittente, cosi' come sancito dall'art. 20 del d.lgs. n.  261/99
(8) e richiamato nell'art. 17 delle  CGS  che,  nel  disciplinare  la
gestione degli  invii  postali  privi  di  affrancatura,  prevede  la
restituzione al mittente "previo il pagamento di un corrispettivo". 
  Nel corso dell'istruttoria condotta dall'Agcm, Poste Italiane ha in
ogni caso presentato una proposta di impegni, rigettati dall'Agcm con
delibera del 10 novembre  2010,  volti  a  modificare,  d'intesa  con
l'allora Regolatore del settore postale (il MISE),  la  procedura  di
gestione degli invii non affrancati  rinvenuti  nella  propria  rete.
Nella  proposta  di  impegni  di  Poste  Italiane  veniva   data   la
possibilita'  all'operatore  postale   responsabile   dell'invio   di
ritirare  tale  invio  presso  le  strutture  territoriali  di  Poste
Italiane  entro  cinque  giorni  lavorativi;  se  l'operatore,  entro
quest'ultimo termine, non avesse comunicato la propria intenzione  di
ritirare l'invio, oppure decorsi inutilmente cinque giorni dalla data
concordata  per  il  ritiro,  Poste  Italiane  avrebbe  provveduto  a
comunicare   al   mittente   il   rinvenimento   dell'invio.   Nessun
corrispettivo  sarebbe  stato  chiesto   all'operatore   concorrente,
infine, nel caso di ritiro presso le strutture territoriali di  Poste
Italiane. 
  Il procedimento istruttorio A413 si e' concluso  con  l'irrogazione
di  una  sanzione  a  carico  dell'operatore  Poste   Italiane.   Con
riferimento al tema  che  qui  interessa,  l'Autorita'  antitrust  ha
affermato che la formulazione dell'art. 17 delle Condizioni  generali
di servizio (in relazione  alla  quale,  giova  ribadirlo,  il  testo
trasmesso a questa  Autorita'  non  prevede  modifiche)  "aveva  come
presupposto sostanziale la presenza di un solo fornitore  di  servizi
postali, venendo a regolare il rapporto  tra  Poste  Italiane  e  gli
stessi destinatari  del  servizio  universale  definendo,  in  questo
specifico contesto, le modalita' di  restituzione  degli  invii.  Per
contro il fenomeno che qui viene in rilievo e' di tutt'altra  natura,
attenendo al rapporto tra Poste  Italiane  e  gli  operatori  postali
concorrenti; con la sua condotta Poste Italiane  ha  interferito  nel
rapporto contrattuale in essere tra il mittente e l'operatore postale
scelto per la prestazione di servizi postali  liberalizzati  che  non
rientrano nel servizio universale". Inoltre, l'Agcm  ha  sottolineato
come la stessa Poste Italiane  aveva  rilevato  che  il  rinvenimento
degli invii di corrispondenza di altri operatori fosse  un  "fenomeno
non previsto dal legislatore" (9) , non ricompreso quindi nella sfera
di applicazione dell' art. 20 del d.lgs. n. 261/99 e di  conseguenza,
dell'art. 17 delle Condizioni generali di servizio. 
  Il provvedimento dell'Agcm e' stato impugnato dinanzi al Tar  Lazio
da Poste Italiane. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 5769
del 25 giugno 2012 ha accolto il ricorso annullando il  provvedimento
de quo. Nella motivazione della sentenza si legge, in relazione  allo
specifico addebito relativo alla condotta attinente  al  rinvenimento
degli invii degli altri operatori nella  propria  rete  postale,  che
Poste Italiane ha agito applicando la normativa vigente, la quale, si
sottolinea,  "potrebbe  bensi'  risentire  del  preesistente  sistema
monopolistico  ma  non  era  per  questo  implicitamente   abrogata".
L'argomento  e'  ripreso,  inoltre,  laddove  si  evidenzia  che  "e'
sostenibile che quest'ultimo (il riferimento e' all'ordinamento, ndr)
sia sul punto inadeguato, ma non spettava evidentemente all'Autorita'
svolgere  una  funzione  di  integrazione,  tanto   meno   attraverso
l'irrogazione di sanzioni". 
  Dalle posizioni sopra evidenziate e  dalle  considerazioni  innanzi
svolte, si ricava che l'art. 17 delle Condizioni generali di servizio
trova  sicura  applicazione  in  un  contesto  in  cui  il   mittente
interagisca solo ed esclusivamente  con  il  fornitore  del  servizio
universale, vale a dire Poste Italiane. Nell'attuale scenario, in cui
l'utente puo' affidare i propri invii  ad  un  operatore  diverso  da
Poste Italiane, la  disciplina  contenuta  nell'art.  17  non  sembra
fornire una soluzione soddisfacente all'ipotesi di rinvenimento degli
invii degli altri operatori nella rete di Poste Italiane. 
  La mancanza di  una  specifica  regolamentazione  sul  punto  rende
opportuno un  intervento  dell'Autorita'  volto  a  disciplinare  una
fattispecie   nata   nel   solco   del   progressivo   processo    di
liberalizzazione del mercato postale. 
  Lo stesso d.lgs.  n.  261/99  all'art.  2,  comma  4,  lettera  d),
menziona tra le funzioni attribuite a questa Autorita',  in  qualita'
di  Regolatore  indipendente  del  settore  postale,  "l'adozione  di
provvedimenti regolatori in materia di accesso alla  rete  postale  e
relativi  servizi,   determinazione   delle   tariffe   dei   settori
regolamentati e promozione della  concorrenza  nei  mercati  postali"
(enfasi  aggiunta).  La  possibilita'  di  un  intervento  di  natura
regolamentare sul tema degli invii di altri operatori rinvenuti nella
rete di Poste Italiane e'  stata,  d'altronde,  ipotizzata  prima  da
Poste Italiane che, con nota del 13  settembre  2012,  trasmetteva  a
questa  Autorita'  la  sopra  menzionata  sentenza  del  Tar   Lazio,
informando  che  la  Societa'  avrebbe  continuato  ad  applicare  la
condotta  sanzionata  dall'annullato  provvedimento   dell'Antitrust,
consistente nella restituzione  al  mittente  degli  invii  di  altro
operatore rinvenuti nella propria rete postale ex art. 17 delle  CGS,
"salvo  diverso  provvedimento  che  codesta   spettabile   Autorita'
riterra' di adottare". 
  L'importanza di un intervento regolamentare e' stata  poi  rilevata
dal Ministero dello sviluppo economico all'indomani dell'approvazione
del decreto legge del 6 dicembre  2011,  n.  201,  con  cui  venivano
trasferite le competenze esercitate dal  MISE  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni. In particolare, nella comunicazione del
MISE si e' dato anche notizia della predisposizione di uno schema  di
decreto volto ad integrare le Condizioni generali di servizio proprio
in relazione alla disciplina del rinvenimento degli invii affidati ad
altri operatori nella rete di Poste Italiane, nel quale si  prevedeva
che Poste Italiane, "senza l'applicazione di  alcuna  tariffa,  fosse
tenuta a dare notizia,  mediante  posta  raccomandata,  all'operatore
responsabile contrattualmente della consegna  degli  invii  rinvenuti
nella rete postale, del  rinvenimento  degli  invii  stessi  e  della
possibilita'  di  ritirarli  presso  i  Centri   di   meccanizzazione
postale". 
  Gia' dalla  ricostruzione  del  Ministero,  dunque,  e'  emersa  la
necessita' di regolamentare  la  restituzione  degli  invii,  tenendo
conto del rapporto contrattuale che  intercorre  tra  il  mittente  e
l'operatore alternativo, quest'ultimo  qualificabile  come  detentore
dell'invio sul quale puo' esercitare un autonomo potere di gestione. 
  La norma dell'art.  20  del  d.lgs  n.  261/99,  nell'affermare  la
proprieta' del mittente sull'invio non enuncia un principio che  puo'
regolare qualsiasi vicenda relativa all'invio postale. La norma mira,
in realta', a determinare il momento nel quale avviene  il  passaggio
di  proprieta'  dell'invio  e,  conseguentemente,   ad   individuare,
nell'ambito del rapporto contrattuale, il soggetto che legittimamente
puo' far valere le proprie ragioni nei confronti  dell'operatore  che
espleta il servizio. Ma non e' regola che puo' essere  invocata  come
principio assoluto capace di oscurare  le  vicende  contrattuali  che
possono avere ad oggetto l'invio stesso; non e' regola,  soprattutto,
che puo' essere fatta  valere  da  Poste  Italiane  che  e'  soggetto
estraneo  al  rapporto  contrattuale.  Nella  prospettiva  di   Poste
Italiane, infatti, e' assolutamente irrilevante la circostanza che il
mittente  (proprietario  dell'invio),  nell'ambito  di  un   rapporto
contrattuale per avvalersi di un determinato servizio postale,  abbia
affidato la detenzione dell'invio ad un operatore diverso attribuendo
a quest'ultimo un pieno potere di gestione sull'invio stesso. 
  Se, nel corso del rapporto si verifica un evento  imprevisto,  come
appunto il rinvenimento in altra rete, questo  non  puo'  determinare
l'assoluta  irrilevanza  del  rapporto  contrattuale  instaurato  tra
mittente ed operatore. Non compete, poi, a Poste  Italiane,  soggetto
estraneo al rapporto  contrattuale  tra  mittente  ed  operatore,  il
potere di dichiarare l'inadempienza  dell'operatore  alternativo  nel
trattamento degli invii a lui affidati; ne' tantomeno Poste  Italiane
puo' decidere che la  restituzione  dell'invio  sia  la  misura  piu'
efficace per tutelare il  mittente:  quest'ultimo,  di  norma,  avra'
interesse a pretendere dall'operatore prescelto  l'adempimento  della
prestazione convenuta (consegna dell'invio  al  destinatario),  fatta
salva l'eventuale responsabilita' per il ritardo. 
  Si osserva, infine, che Poste Italiane, per avvalorare  la  propria
tesi, richiama il principio dell'obbligo di restituzione  della  cosa
mobile al proprietario, di cui all'art. 927 del  codice  civile.  Non
sembra essere questo un richiamo pertinente e idoneo a  risolvere  il
problema. Innanzitutto, perche'  si  dimentica  che  l'art.  931  del
codice civile, ai fini  dell'obbligo  di  restituzione,  equipara  il
possessore e il detentore (nel caso  di  specie  l'operatore  postale
alternativo). In secondo luogo, accogliendo l'impostazione proposta e
riconducendo  la  fattispecie  all'art.   927,   si   dovrebbe   poi,
coerentemente,  seguire  la  procedura  prevista  dal  codice  civile
(consegna della cosa mobile, senza ritardo, al sindaco del  luogo  in
cui e'  stata  ritrovata  dando  indicazione  delle  circostanze  del
ritrovamento)  che  non  sembra  adeguata  alle  caratteristiche  del
servizio postale e non sembra garantire in modo efficace il mittente. 
  Tanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene  di  intervenire  prevedendo
l'obbligo, per Poste Italiane, di restituire all'operatore gli  invii
ad esso affidati e rinvenuti nella rete di Poste Italiane,  lasciando
alla  libera  contrattazione  tra  le  parti  la  definizione   delle
condizioni e dei termini  di  tale  restituzione,  nel  rispetto  dei
principi di non  discriminazione  e  trasparenza  tra  le  condizioni
applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri
mittenti e quelle  per  la  restituzione  degli  invii  all'operatore
concorrente. E' fatta salva, in ogni caso,  la  possibilita'  per  le
parti di chiedere l'intervento dell'Autorita' laddove non riescano ad
addivenire autonomamente ad un accordo. 
  Tale impostazione risponde ai principi di derivazione  comunitaria,
in  base  ai   quali   l'attivita'   di   regolazione   dei   settori
liberalizzati, volta all'introduzione di misure di garanzia e  tutela
degli  interessi  pubblici  sottesi,  dovrebbe  intendersi  come  non
alternativa alle dinamiche intrinseche al mercato. 
  L'Autorita' ritiene opportuno prevedere  il  menzionato  intervento
regolamentare nell'ambito delle CGS  introducendo,  a  tal  fine,  un
articolo ad hoc dopo l'art. 17. Tale  inserimento,  rubricato  in  un
nuovo art. 18 "Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e
rinvenuti nella rete postale di  Poste  Italiane",  determinera'  uno
slittamento dell'attuale numerazione degli articoli dal 18 al 29 (10)
. 
3.13. Articolo 18  "Invii  postali  con  affrancatura  insufficiente"
  (art.  19  nella  versione  approvata  e  allegata  alla   presente
  delibera) 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) Le posizioni delle parti 
  Relativamente  agli  invii  affrancati  in  maniera  insufficiente,
un'associazione dei consumatori ha  chiesto  di  specificare  che  la
restituzione   degli   stessi   al    mittente    previo    pagamento
dell'integrazione  dell'affrancatura  sia  effettuata  "  secondo  le
modalita' e gli importi resi noti all'utenza". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' tiene conto dei rilievi formulati dall'associazione dei
consumatori nell'art. 2, comma 1, della presente delibera. 
3.14. Articolo 19 "Esecuzione del recapito" (art. 20  nella  versione
approvata e allegata alla presente delibera) 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs.  n.  261/99,  non  prevede
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. 
B) La posizione delle parti 
  Un'associazione di consumatori ha chiesto  che,  al  secondo  comma
dell'articolo in argomento, laddove si dice che  "gli  invii  postali
sono recapitati secondo le modalita' di cui  ai  successivi  articoli
del presente paragrafo", venga inserito un  espresso  riferimento  ai
tempi previsti dagli standard di qualita'. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'   ritiene   di   accogliere   i    rilievi    formulati
dall'associazione   dei   consumatori    disponendo    di    inserire
nell'articolo in argomento un riferimento ai termini  previsti  dagli
standard di qualita' applicabili  ai  servizi  inclusi  nel  servizio
universale postale. Tali indicazioni sono  presenti  nella  Carta  di
Qualita' disponibile sul sito di Poste Italiane e presso  gli  uffici
postali. 
3.15. Articolo 20 "Invii semplici e invii a  firma"  (art.  21  nella
versione approvata e allegata alla presente delibera 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha  proposto  la  soppressione,  relativamente  agli
"invii  a  firma",  del  riferimento  ai  pacchi   editoriali;   tale
soppressione sarebbe giustificata dal decreto 30 marzo 2010 del MISE,
recante "Tariffe postali agevolate per l'editoria", che ha sospeso, a
decorrere dal primo aprile 2010, le tariffe agevolate per i  prodotti
editoriali. Il decreto del MISE del 21 ottobre 2010, recante "Tariffe
per le spedizioni di prodotti editoriali  (...)"  ha  determinato  le
tariffe (non agevolate) per le spedizioni di prodotti editoriali,  ad
esclusione dei  libri  spediti  tramite  pacchi.  Poste  Italiane  ha
ritenuto pertanto che "il prodotto pacco editoriale non si  configura
come un'autonoma categoria, distinta dal prodotto pacco ordinario". 
  All'ultimo comma dell'articolo in argomento e' stato  poi  proposto
l'inserimento di una previsione in ordine  al  possibile  smarrimento
dell'avviso di ricevimento, statuendo che, in tale caso, "il mittente
ha diritto a ricevere a titolo gratuito, un duplicato. Tale documento
puo' essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico nel rispetto
della normativa vigente". 
B) Le posizioni delle parti 
  Poste  Italiane,  nell'ambito  di  una  richiesta  di  informazioni
inoltrata dall'Autorita', ha chiarito, inoltre, le modalita' poste  a
disposizione dell'utenza per chiedere, in  caso  di  smarrimento,  un
duplicato dell'avviso di ricevimento. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di poter confermare  la  modifica  proposta  in
ordine  al  riferimento  alla  categoria  dei  "pacchi   editoriali",
assimilabile, per effetto delle disposizioni sopra  richiamate,  alla
categoria generale "pacchi ordinari". 
  Si reputa, infine, opportuno, nell'ottica di  maggiore  trasparenza
per l'utenza, inserire  nell'ambito  dell'articolo  in  argomento  il
dettaglio  delle  modalita'  previste  per  chiedere   un   duplicato
dell'avviso di ricevimento smarrito nonche' la specificazione che  il
formato  elettronico  di  tale  duplicato  si  configura   come   una
possibilita'  posta  a  disposizione  dell'utente  accanto  a  quelle
tradizionali. 
3.16. Articolo 21 "Cassette  domiciliari"  (art.  22  nella  versione
approvata e allegata alla presente delibera 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane,  con  riferimento  all'articolo  in  argomento,  ha
proposto, relativamente all'avviso da rilasciare all'utente nei  casi
di cassette domiciliari non conformi, di sostituire la specificazione
"di giacenza" con il riferimento alle "modalita' di cui all'art. 24",
(vale a dire nell'ambito dell'articolo che  disciplina  il  caso  del
ritiro dell'invio negli uffici postali, ndr). 
B) Le posizioni delle parti 
  Nell'ambito  dell'attivita'  preistruttoria,  Poste   Italiane   ha
fornito  alcuni  dettagli  relativamente   alla   normativa   tecnica
internazionale   applicabile   alla   produzione    delle    cassette
domiciliari: la disposizione EN13724  stabilisce  che  tali  cassette
debbono essere in  grado  di  contenere,  oltre  alla  corrispondenza
ordinaria, anche le  riviste  di  dimensioni  maggiori.  Le  cassette
domiciliari, inoltre, devono essere antieffrazione e prodotte in modo
tale da salvaguardare la privacy e la sicurezza delle persone. 
  Il  fornitore  del  servizio  universale  ha  specificato   che   i
responsabili territoriali eseguono la verifica  dell'idoneita'  delle
stesse solo nei casi in cui - riscontrandosi problemi  nell'attivita'
di recapito - si rendano necessari chiarimenti  sulla  conformita'  o
adeguatezza della cassetta domiciliare del cliente. Nel caso  in  cui
il cliente non volesse adeguare la propria  cassetta  domiciliare  ha
comunque facolta' di ritirare gli invii presso gli uffici previsti. 
  TNT  ha  sottolineato  l'opportunita'  di  applicare  la  normativa
tecnica  prevista  dallo  standard  internazionale  sopra  descritto.
L'operatore ha inoltre segnalato che molte cassette  domiciliari  non
hanno  lo  spazio  per  l'inserimento  della   corrispondenza   senza
l'utilizzo di apposite chiavi spesso in possesso dei  portieri  degli
stabili. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di accogliere la soppressione  del  riferimento
alla "giacenza" e il riferimento all'art. 24 (art. 25 nella  versione
approvata  e  allegata  alla  presente  delibera)  per  indicare   la
disciplina del ritiro degli invii nel caso  di  cassette  domiciliari
non conformi. Al fine di assicurare coerenza all'impianto complessivo
delle Condizioni generali di servizio, si  rende  inoltre  necessario
aggiungere, laddove si prevede che la consegna di invii  non  immessi
nella cassetta per  problemi  di  inidoneita'  della  stessa  avvenga
presso gli uffici di distribuzione, anche il riferimento agli "uffici
postali". 
  L'Autorita' ritiene che l'intervento chiesto da  TNT  sia  estraneo
alle finalita' del procedimento istruttorio sulle condizioni generali
di servizio delle prestazioni rientranti nel servizio universale,  in
quanto volto a disciplinare i casi in cui l'utente privato non  abbia
voluto adeguare le proprie cassette domiciliari agli standard tecnici
internazionali. Tale previsione potrebbe essere  piu'  opportunamente
collocata  nell'ambito  delle  condizioni  contrattuali  proposte  al
cliente dall'operatore alternativo. 
3.17. Articolo 24 "Distribuzione nell'ufficio postale" (art. 25 nella
versione approvata e allegata alla presente delibera 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto di modificare  la  rubrica  e  il  testo
dell'art. 24 laddove si prevede che gli  invii  postali  che  non  e'
possibile recapitare all'indirizzo indicato possono  essere  ritirati
"presso l'ufficio  postale"  di  distribuzione.  In  particolare,  si
propone di rimuovere la dicitura "postale"  e  di  prevedere  che  il
ritiro degli invii non recapitati  possa  avvenire  anche  in  "altro
centro". 
  Al secondo comma dell'art. 24, la Societa' ha proposto di  inserire
una previsione in base alla quale, nei casi di mancato recapito degli
invii postali, "il destinatario riceve una sola  volta  l'avviso  che
indica l'ufficio di distribuzione presso il quale resta  in  giacenza
tutta la corrispondenza che non e' possibile recapitare a domicilio". 
B) Le posizione delle parti 
  L'operatore TNT ha ritenuto che la proposta di Poste di inserire la
possibilita' che  il  ritiro  avvenga  anche  "in  altro  centro"  di
distribuzione possa essere accettata laddove rispondente all'esigenza
di ottimizzare la rete  di  uffici  postali  riducendo  i  costi  del
servizio universale a carico della collettivita'. 
  Le associazioni di consumatori intervenute  al  procedimento  hanno
chiesto che, al secondo comma dell'art. 24, siano indicati gli  orari
di apertura degli uffici di distribuzione presso  i  quali  resta  in
giacenza tutta la corrispondenza che non e'  possibile  recapitare  a
domicilio. Tali orari dovrebbero essere  comunicati  al  destinatario
nell'avviso che indica l'ufficio di distribuzione per il ritiro della
corrispondenza. 
  Nel  corso   dell'istruttoria,   Poste   Italiane   ha   comunicato
all'Autorita' di aver avviato a partire dal 2009, sulla base del c.d.
"Progetto inesitate", un piano di graduale migrazione della  gestione
degli  invii  inesitati  da  alcuni  uffici  postali  ai  centri   di
distribuzione,  vale  a  dire  alle  articolazioni  nelle  quali   si
struttura  l'organizzazione  del  servizio  di   recapito,   che   si
distinguono dalla rete degli uffici postali.  La  Societa'  ha  anche
chiarito che il  Progetto  e'  stato  pensato  al  fine  di  "rendere
maggiormente efficiente il servizio" e gli esiti di tale  avanzamento
sono stati regolarmente trasmessi al MISE. Il progetto si  e'  chiuso
nel 2011 ed ha riguardato 360 uffici postali, per cui oggi il  ritiro
delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza  degli
uffici postali nel territorio  nazionale  e,  solo  in  alcuni  casi,
presso i centri di distribuzione. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Con riferimento alla rimozione dell'indicazione "uffici postali" ed
il  contestuale   inserimento   della   locuzione   "altro   centro",
l'Autorita' accoglie parzialmente la proposta di Poste ritenendo che,
sia nella rubrica, sia nel testo dell'art. 24 (art. 25 nella versione
approvata e allegata alla presente delibera) debba  essere  mantenuto
l'espresso richiamo agli "uffici postali" accanto al nuovo  punto  di
consegna indicato come "altro centro"; tale richiamo  appare  infatti
coerente con la circostanza evidenziata  da  Poste  Italiane  che  il
ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza
degli uffici postali nel territorio nazionale e, solo in alcuni casi,
presso i centri di distribuzione. 
  Con riferimento alla richiesta dell'associazione  dei  consumatori,
si rappresenta che, per quanto di conoscenza dell'Autorita', l'avviso
che  indica  l'ufficio  di  distribuzione   per   il   ritiro   della
corrispondenza in giacenza gia' reca, ad oggi, gli orari di  apertura
degli uffici medesimi. 
3.18. Articolo 25 "Termini  di  giacenza"  (art.  26  nella  versione
approvata e allegata alla presente delibera) 
A) La proposta di modifica 
  Poste Italiane ha proposto di eliminare il riferimento all'"ufficio
postale"  relativamente  al  luogo  di  giacenza  degli   invii   non
recapitati e di inserire, in relazione all'articolo in argomento,  un
riferimento espresso ai termini di giacenza  previsti  per  gli  atti
giudiziari, rimandando per  la  loro  definizione  alle  disposizioni
vigenti  in  materia  "poiche'  i  termini  di  giacenza  variano  in
relazione alla specifica tipologia di atto normativamente  previsto".
La Societa' ha prospettato, inoltre, l'eliminazione di un riferimento
esplicito ai termini di giacenza relativi ai  pacchi  internazionali,
per i quali si rimanda tout court a quanto previsto dalle norme UPU. 
B) Le posizioni delle parti 
  Poste   Italiane,   nell'ambito    delle    informazioni    fornite
all'Autorita',  ha   inoltre   prospettato   l'inserimento   di   una
specificazione  in  ordine  al  giorno  a  partire  dal  quale  vanno
calcolati  i  termini  di  giacenza,  statuendo  che  gli  stessi  si
calcolano "a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza". 
  Nel  corso  dell'audizione  della  societa'  del  23  maggio  2013,
l'Autorita' ha chiesto a Poste Italiane di estendere i termini  della
giacenza  gratuita   degli   invii   di   corrispondenza   inesitati,
attualmente relativi solo ai primi cinque giorni di giacenza, fino al
decimo giorno, in ragione  delle  doglianze  espresse  dall'utenza  a
valle dell'applicazione del c.d "Progetto inesitate". 
  Poste Italiane, ha riscontrato positivamente la suddetta  richiesta
dichiarandosi disponibile  ad  estendere  i  termini  della  giacenza
gratuita degli invii di  corrispondenza  inesitati  dagli  attuali  5
giorni fino a 10 giorni. In considerazione dei  tempi  necessari  per
l'implementazione di tale misura, Poste Italiane  ha  dichiarato  che
sara' possibile procedere alla modifica del suddetto termine entro la
fine del corrente anno. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' reputa opportuno mantenere nell'art. 25 (art. 26  nella
versione approvata e allegata alla presente delibera) il  riferimento
all'"ufficio postale" per i motivi  gia'  esposti  nell'ambito  delle
valutazioni operate in relazione all'art. 24 (art. 25 nella  versione
approvata e allegata alla presente delibera). 
  L'Autorita' ritiene inoltre di accogliere la modifica  proposta  in
relazione agli atti giudiziari, stante la necessita'  di  operare  un
richiamo ad una disciplina che, in  ragione  della  peculiarita'  dei
fini perseguiti dai singoli invii connessi con  le  notificazioni  di
atti giudiziari, articola con maggiore dettaglio i differenti termini
di giacenza. Si reputa, inoltre, di poter accogliere la  soppressione
del  riferimento  puntuale  ai  termini  di   giacenza   dei   pacchi
provenienti  dall'estero,  statuendo  che  il   dettaglio   di   tali
informazioni sia reso disponibile agli utenti presso tutti gli uffici
postali e sul sito web di Poste Italiane. 
  L'Autorita', infine, prende atto dell'impegno di Poste Italiane  di
estendere  i  termini  della  giacenza  gratuita   degli   invii   di
corrispondenza inesitati dagli attuali 5  giorni  fino  a  10  giorni
entro la fine del corrente anno. 
3.19. Articolo 31 "Diritti del mittente" 
A) La proposta di modifica 
  Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da  Poste
Italiane a questa Autorita'  per  l'approvazione  in  base  a  quanto
disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non ha previsto
alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento 
B) Le posizioni delle parti 
  Un'associazione  dei  consumatori   ha   chiesto   di   introdurre,
relativamente  alla  possibilita'  riconosciuta  al  mittente,  prima
dell'invio, di chiedere la restituzione dello stesso  o  la  modifica
del destinatario, la specificazione in ordine all'importo del  prezzo
aggiuntivo. 
  Poste Italiane,  nell'ambito  delle  informazioni  fornite  durante
l'attivita' preistruttoria, ha specificato che  per  la  restituzione
dell'invio o la modifica del destinatario "il mittente  e'  tenuto  a
corrispondere 0,77 euro". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'   ritiene   di   accogliere   i   rilievi    presentati
dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, del  presente
provvedimento. 
3.20. Articolo 32 "Reclami, rimborsi e indennizzi" 
A) La proposta di modifica 
  Poste  Italiane  ha   proposto   l'inserimento   all'ultimo   comma
dell'articolo in argomento, che si riferisce  ai  reclami  presentati
dagli utenti dinanzi al  fornitore  del  servizio  universale,  della
seguente previsione: "ai sensi degli articoli 14  e  19  del  decreto
legislativo  22  luglio  1999,  261,  per  disservizi  connessi  alla
fornitura del servizio postale universale,  Poste  Italiane  risponde
nei limiti di quanto previsto dalla  Carta  della  Qualita'  prevista
dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo". 
B) Le posizioni delle parti 
  L'operatore TNT ha sottolineato l'opportunita', stante il  richiamo
alla Carta di Qualita' nell'articolato, di  un  controllo  preventivo
sulla stessa da parte dell'Autorita' di regolamentazione. 
  Un'associazione  dei  consumatori  ha  chiesto  che  sia   prevista
espressamente la possibilita' per l'utente di presentare  un  reclamo
anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori. 
  Un'altra  associazione  di  consumatori  ha  chiesto  di  prevedere
nell'ambito dell'articolo in argomento che "per i disservizi connessi
alla  fornitura  del  servizio  postale  universale,  Poste  Italiane
risponde ai sensi del  codice  civile"  e  di  rimuovere  dal  testo,
invece, il riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 261/99. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ritiene di accogliere il rilievo dell'associazione  dei
consumatori, introducendo la possibilita'  per  le  associazioni  dei
consumatori di  presentare  reclamo  laddove  delegate  espressamente
dall'utente  interessato  dal  disservizio.   Si   ritiene,   invece,
opportuno espungere dall'articolo in argomento il  richiamo  all'art.
19 del d.lgs n.  261/99,  posto  che  tale  disposizione  enuncia  un
principio generale  in  materia  di  responsabilita'  civile  per  la
fornitura dei servizi postali, e, dunque, esula dal  perimetro  delle
procedure  di  reclamo  qui  richiamate,  volte   esclusivamente   al
riconoscimento di un indennizzo da parte di Poste Italiane sulla base
di quanto previsto dalla Carta di Qualita'. 
  Quanto al rilievo espresso dall'operatore TNT, si  rappresenta  che
le competenze dell'Autorita' relativamente  alla  Carta  di  Qualita'
sono gia' esplicitate agli articoli 2, comma 4, lettera c) e  12  del
d.lgs. n. 261/99. 
  L'Autorita' ritiene,  infine,  di  poter  accogliere  le  modifiche
proposte   da   Poste   Italiane   relativamente   all'ultimo   comma
dell'articolo in argomento. 
  Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi
dell'art. 31  del  Regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento
del servizio universale postale 
  1. Sono approvate con modifiche le Condizioni generali di  servizio
per l'espletamento del servizio universale postale di Poste  Italiane
riportate nell'allegato A alla presente delibera. 
 
 
(1) Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997  concernente  "Regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali 
    comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio". 
 
(2) Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la Direttiva
    97/67/CE  per   quanto   riguarda   l'ulteriore   apertura   alla
    concorrenza dei servizi postali della Comunita'. 
 
(3) Direttiva  2008/6/CE  del  20  febbraio  2008  che  modifica   la
    direttiva 97/67CE per quanto riguarda il pieno completamento  del
    mercato interno dei servizi comunitari 
 
(4) Si rammenta che il decreto legislativo n. 58 del 31  marzo  2011,
    di  recepimento  in  Italia  la  Terza  Direttiva   Postale,   ha
    confermato in capo a Poste Italiane la concessione di affidamento
    diretto del servizio universale postale per 15 anni (vale a  dire
    fino al 2026). 
 
(5) Prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 58/2011, l'articolo
    4, comma 5, del d.lgs. n. 261/99 stabiliva che "indipendentemente
    dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi  nella  riserva  di
    cui al comma 1 gli invii raccomandati  attinenti  alle  procedure
    amministrative e  giudiziarie;  per  procedure  amministrative  e
    giudiziarie si intendono  le  procedure  riguardanti  l'attivita'
    della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica". 
 
 
(6) Per tutti cfr. decreto del Ministero delle comunicazioni  del  12
maggio  2006  recante  «Disposizioni   in   materia   di   invii   di
corrispondenza   rientranti   nell'ambito   del   servizio    postale
universale. Tariffe  e  prezzi  degli  invii  di  corrispondenza  per
l'interno e per l'estero» e  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico del 19 giugno 2009, recante  «Disposizioni  in  materia  di
invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del  servizio  postale
universale e prezzi degli  invii  di  corrispondenza  raccomandata  e
assicurata, non attinenti alle procedure 
    amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero». 
 
(7) Articolo 927 del Codice Civile: "Chi trova una cosa  mobile  deve
    restituirla  al  proprietario  e,  se  non   lo   conosce,   deve
    consegnarla senza ritardo  al  sindaco  del  luogo  in  cui  l'ha
    trovata, indicando le circostanze del ritrovamento". 
 
(8) Articolo  20,  "Proprieta'  degli  invii  postali"   del   d.lgs.
    n.261/99:  "Indipendentemente  dalla  natura  del  soggetto   che
    espleta il servizio, la proprieta' degli  invii  postali  e'  del
    mittente sino al momento della consegna al destinatario". 
 
(9)  Vedi  nota  201  della  decisione  dell'Agcm  A413  -  Tnt  Post
Italia/Poste Italiane. 
 
(10) Si osserva, infatti, che nel testo delle CGS  inviato  da  Poste
     Italiane e posto a consultazione pubblica  con  la  delibera  n.
     353/12/CONS mancava, per un errore materiale, l'articolo 30.  Ne
     deriva  che  gli  articoli  successivi  al  29   non   subiscono
     variazioni nella numerazione.