IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni, che autorizza un programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; 
  Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato  art.  20
della legge 11 marzo 1988,  n.  67  e  successive  modificazioni,  e'
ulteriormente elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando,  per  la
sottoscrizione  degli  accordi  di  programma  con   le   Regioni   e
l'assegnazione delle risorse agli altri enti  del  settore  sanitario
interessati, il limite annualmente  definito  in  base  all'effettiva
disponibilita' di bilancio; 
  Visto l'art. 2, comma 69, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(legge finanziaria 2010) con  il  quale  vengono  incrementate  a  24
miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n.
67/1988 e  viene  altresi'  previsto  che  il  detto  incremento  sia
destinato prioritariamente alle Regioni che hanno  esaurito,  con  la
sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui citati
23 miliardi di euro; 
  Visto altresi' il comma 109 del richiamato art. 2  della  legge  n.
191/2009, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono
abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989,  n.  386  e
che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera
f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito con modificazioni con la legge 8  novembre  2012,  n.
189, con  il  quale  si  dispone  che,  con  specifica  intesa  della
Conferenza Stato-Regioni, una quota delle risorse residue di  cui  al
programma pluriennale di  interventi  in  sanita',  rese  annualmente
disponibili  nel  bilancio  dello   Stato,   viene   quantificata   e
finalizzata agli interventi per l'adeguamento a norma degli  impianti
antincendio delle strutture sanitarie; 
  Vista la delibera di questo Comitato n. 141/1999, art. 4 punto  b),
«Riordino delle  competenze  del  CIPE»,  con  la  quale  sono  state
devolute al Ministero  della  salute  le  funzioni  di  ammissione  a
finanziamento dei  progetti  in  materia  di  edilizia  e  tecnologie
sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di  cui  all'art.
20, comma 5-bis, della legge  11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che in sede di Conferenza Stato - Regioni, nella seduta
del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 38/CSR), e' stata sancita  l'intesa
sulla ripartizione dell'importo di 90.000.000  di  euro  quale  quota
parte delle risorse residue del programma pluriennale  di  interventi
in sanita'  da  destinare  all'adeguamento  a  norma  degli  impianti
antincendio; 
  Vista la nota del Ministro della salute  n.  1237  dell'8  febbraio
2013 con la quale viene trasmessa la proposta di riparto, le  Regioni
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, del  richiamato  importo
di 90.000.000 di euro a valere sullo stanziamento  aggiuntivo  recato
dalla  citata  legge  finanziaria  2010  per  il  proseguimento   del
programma pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico di  cui  all'art.  20  della
legge n. 67/1988, importo finalizzato all'adeguamento a  norma  degli
impianti antincendio delle strutture sanitarie ai  sensi  del  citato
art. 6 del decreto-legge n. 158/2012; 
  Tenuto conto che il riparto delle risorse  oggetto  della  presente
delibera e' stato effettuato in  base  al  numero  della  popolazione
totale residente a livello regionale al 1° gennaio 2011; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di
Trento e Bolzano vanno rese indisponibili; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in G.U. n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  1096-P   del   7   marzo   2013,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sullo stanziamento di  1.000.000.000  di  euro,  recato
dall'art. 2, comma 69, della citata legge 23 dicembre  2009,  n.  191
(finanziaria 2010) per la prosecuzione del programma  pluriennale  di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed  ammodernamento
tecnologico di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una  quota  di
90.000.000 di euro viene  destinata  all'adeguamento  a  norma  degli
impianti antincendio delle strutture sanitarie ai sensi  dell'art.  6
del decreto-legge n. 158/2012 richiamato in premessa ed e' ripartita,
tra le Regioni e le Provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano,  come
segue: 
    

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REGIONI                   RISORSE ASSEGNATE
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PIEMONTE                     6.763.684,87
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VALLE D'AOSTA                  191.767,02
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LOMBARDIA                   14.711.626,73
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P.A. BOLZANO                   736.068,40
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P.A. TRENTO                    780.178,51
---------------------------------------------
VENETO                       7.317.569,18
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FRIULI VENEZIA GIULIA        1.883.762,19
---------------------------------------------
LIGURIA                      2.526.682,29
---------------------------------------------
EMILIA ROMAGNA               6.698.207,84
---------------------------------------------
TOSCANA                      5.709.059,55
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UMBRIA                       1.376.474,22
---------------------------------------------
MARCHE                       2.364.998,31
---------------------------------------------
LAZIO                        8.478.304,51
---------------------------------------------
ABRUZZO                      2.010.448,08
---------------------------------------------
MOLISE                         481.581,50
---------------------------------------------
CAMPANIA                     8.337.750,72
---------------------------------------------
PUGLIA                       5.970.195,83
---------------------------------------------
BASILICATA                     871.167,30
---------------------------------------------
CALABRIA                     2.944.693,57
---------------------------------------------
SICILIA                      7.367.035,68
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SARDEGNA                     2.478.743,70
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      TOTALE GENERALE       90.000.000,00
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  2. Le quote relative alle province autonome di Trento e di  Bolzano
vengono rese indisponibili ai sensi dell'art.  2,  comma  109,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa. 
 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 
Il Segretario: Barca 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 177