IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle Regioni e delle Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge  30  novembre  1989,  n.  386  e  che,  in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8,  comma  1,  lettera  f),
della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  211,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e  in  particolare
l'art. 3-ter, comma 7, che autorizza la spesa nel limite  massimo  di
38.000.000 di euro, per l'anno  2012,  e  di  55.000.000  di  euro  a
decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli  oneri
di  parte  corrente  derivanti  dal  completamento  del  processo  di
superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,  tra  i  quali
l'assunzione di personale qualificato da dedicare al  recupero  e  al
reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali,
in deroga alle disposizioni vigenti relative  al  contenimento  della
spesa; 
  Vista la nota del Ministro della salute  n.  1237  dell'8  febbraio
2013 con la quale e' stata trasmessa la  proposta  di  riparto  delle
risorse per l'anno 2013, pari a 55.000.000 di euro, tra le Regioni  e
le Provincie autonome di Trento e Bolzano destinate al  finanziamento
degli  oneri  connessi  alla  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e  al  trasferimento  dei  pazienti  ivi  internati  nelle
strutture  territoriali  gestite  dalle  Regioni  e  dalle   Province
autonome nell'ambito dei  rispettivi  Servizi  sanitari  regionali  e
provinciali; 
  Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in  esame,  in  sede  di
Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep.  atti  n.
19/CU); 
  Considerato che, nella  citata  proposta,  viene  precisato  che  i
criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2013,
pari a 55.000.000 di euro, si  basano  per  il  50  per  cento  sulla
popolazione residente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e  per
il restante 50 per cento sul numero  delle  persone  internate  negli
ospedali psichiatrici giudiziari alla  data  del  31  dicembre  2011,
residenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma,  come  comunicato
dall'organo di coordinamento regionale per la sanita' penitenziaria; 
  Considerato che l'erogazione delle risorse spettanti  alle  Regioni
e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
approvazione   dei   programmi   assistenziali   regionali   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle richieste di  assunzione  di  personale
qualificato  in  deroga  alla  normativa  vigente   in   materia   di
contenimento della spesa; 
  Considerato  che  il  relativo  trasferimento  delle  risorse  alle
Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome e'  subordinato,
ai sensi dell'art. 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme
attuative in recepimento del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, secondo i rispettivi  statuti  e  secondo  le
norme ivi previste; 
  Considerato che, in applicazione del  citato  art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province
autonome di Trento e Bolzano vanno rese indisponibili; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in G.U. n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  1096  P  del   7   marzo   2013,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  le
osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2013, l'importo  di  55.000.000  di  euro  -  destinato  al
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali
psichiatrici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7  del
decreto-legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni nella  legge
n. 9/2012 - e' ripartito tra le Regioni e le  Provincie  autonome  di
Trento  e  Bolzano  come  riportato  nella   tabella   allegata   che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
approvazione   dei   programmi   assistenziali   regionali   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle richieste di  assunzione  di  personale
qualificato in deroga alla normativa vigente. 
  3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1, relative alle Regioni a statuto speciale, e' subordinata, ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
1° aprile 2008 richiamato in premessa,  all'avvenuta  adozione  delle
norme attuative in recepimento del predetto  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, secondo i rispettivi statuti e secondo le
norme ivi previste. Le  quote  relative  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art.  2,
comma 109, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  richiamato  in
premessa. 
 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 
Il Segretario: Barca 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 178