Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
esaminata  la   proposta   di   modifica   del   disciplinare   della
denominazione di origine protetta "Aglio Bianco  Polesano"  ai  sensi
del  Regolamento  (CE)  n.  1151/12  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio Tutela Aglio
Bianco Polesano - Piazza Garibaldi, 6 -  45100  Rovigo,  e  acquisito
inoltre il parere della Regione  Veneto,  esprime  parere  favorevole
sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione  nel  testo
di seguito riportato. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
Tutela Aglio Bianco Polesano - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo,  e
che  il  predetto  consorzio  e'  l'unico  soggetto   legittimato   a
presentare l'istanza di modifica del disciplinare  di  produzione  ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive  della  qualita'  e  della  pesca  -  Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III  -
Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro 30 giorni dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,
prima della trasmissione della suddetta  proposta  di  riconoscimento
alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                            Denominazione 
 
    La Denominazione di Origine Protetta "Aglio Bianco  Polesano"  e'
riservata, all'aglio che risponde alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                      Descrizione del prodotto 
 
    L'Aglio Bianco Polesano e' una pianta con bulbi di colore  bianco
brillante uniforme data l'assenza di striature di  altro  colore,  di
forma regolare  e  compatta,  leggermente  appiattiti  nel  punto  di
inserimento dell'apparato radicale. 
    Le  foglie,  lanceolate   e   strette   hanno   una   colorazione
verde/azzurra. 
    Il bulbo deve essere di forma rotondeggiante -  regolare  con  un
leggero appiattimento della parte basale, di colore  bianco  lucente,
ed esente da fitopatologie. 
    Il bulbo e' costituto da un  numero  di  bulbilli  variabile  che
risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica
curvatura della parte esterna. I bulbilli che  lo  compongono  devono
essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro. 
    Le tuniche che li avvolgono hanno  colorazione  rosata  di  varia
intensita' nella parte concava, bianca in quella convessa. 
    La D.O.P. e' ottenuta a partire da ecotipi locali  nonche'  dalla
varieta' Avorio  che  e'  stata  selezionata  partendo  dagli  stessi
ecotipi. 
    All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano  deve
presentare bulbi: 
      - sani, consistenti, puliti, in particolare privi di terra e di
residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari; 
      - esenti da danni da gelo o da sole, da tracce di  muffa  e  da
germogli esternamente visibili; 
      - privi di odore  o  sapore  estranei  e  di  umidita'  esterna
anormale. 
    Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto
e le operazioni connesse. 
    Il prodotto dovra' avere i seguenti requisiti: 
      - "Extra" calibro minimo di 45 mm. 
      - "Prima" calibro minimo di 30 mm. 
    L'Aglio Bianco Polesano e' immesso sul mercato nelle tradizionali
composizioni in canestrini (intreccio  a  manichetto  di  almeno  tre
bulbi), trecce,  treccioni,  grappoli  e  grappoloni,  in  confezioni
retinate, in sacchi e in mazzi. 
    Il taglio dello stelo deve essere netto e l'apparato radicale  va
asportato o completamente o in modo  da  lasciare  le  radici  appena
presenti con la loro parte iniziale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione  dell'Aglio  Bianco  Polesano  comprende  i
seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo: 
      Adria, Arqua' Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo,
Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano,  Frassinelle
Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara,  Lusia,
Occhiobello,  Papozze,  Pettorazza   Grimani,   Pincara,   Polesella,
Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino,  San  Martino  di  Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Prova dell'origine e controlli 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene monitorata  documentando,
per ognuna, gli input, e gli output. In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali   avviene   la
coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonche'  attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Rotazione colturale 
 
    L'Aglio Bianco Polesano e' una coltura da rinnovo  e  nell'ambito
della rotazione  deve  seguire  una  coltura  a  semina  autunnale  o
comunque una coltura che permetta l'aratura  e  la  preparazione  del
terreno entro l'epoca di semina prevista. Non  puo'  ritornare  sullo
stesso appezzamento prima di tre anni. 
    II ciclo di coltivazione e' annuale con semina autunno/invernale. 
 
Produzione del "seme " 
 
    L'ottenimento dei bulbilli per la semina caratterizza la  tecnica
di produzione dato che la riproduzione avviene  per  via  vegetativa.
Infatti ogni azienda  seleziona  manualmente  la  quota  di  prodotto
necessaria per produrre "il seme". 
    Qualora l'azienda agricola  non  sia  in  grado  di  produrre  il
materiale di riproduzione o quello prodotto non  sia  sufficiente  al
suo fabbisogno, puo'  reperirlo  presso  altri  produttori  dell'area
inserita nel sistema di controllo della DOP, purche' accompagnato dal
certificato che ne attesti l'assenza di nematodi. 
    Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono: 
      1. la selezione manuale dei bulbi, detti "teste", dai mazzi  di
aglio della partita destinata alla semina; 
      2. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al  bulbo  detti
"denti" o "natte"; 
      3. lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente  o
meccanicamente; 
      4. l'eliminazione, mediante ventilazione  ed  asporto  manuale,
delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale; 
      5. la selezione dei  bulbilli  detti  "spigoi"  ottenuti  dalle
operazioni precedenti. Essa puo' avvenire con modalita' completamente
manuale oppure con l'ausilio  di  una  selezionatrice  meccanica  che
contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso  si
effettuera' una successiva  selezione  manuale  finale  dei  bulbilli
adatti ad essere seminati. 
 
Epoca e modalita' di semina 
 
    La semina deve essere effettuata  dal  1  di  ottobre  al  31  di
dicembre. 
    Essa puo'  avvenire  manualmente,  con  macchine  agevolatrici  o
essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche. 
    E' ammessa la concia del seme. 
    Il sesto di impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40  tra  le  fila,
deve essere tale da  evitare  lo  scalzamento  delle  radici  durante
l'inverno  o  una  moria  per  asfissia  radicale,  ed  inoltre  deve
consentire l'agevolazione delle operazioni colturali  in  particolare
la sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante  per
mq. non dovra' superare le 30. 
    La quantita'  di  "seme"  da  impiegare  varia  a  seconda  della
dimensione dei bulbilli, e deve  essere  compresa  tra  750  -  1.000
Kg./ha. 
 
Concimazione ed irrigazione 
 
    E' obbligatorio predisporre un piano di concimazione che  preveda
l'esecuzione dell'analisi del terreno almeno una  volta  ogni  cinque
anni. Il tipo e la quantita' di  unita'  fertilizzanti  da  impiegare
saranno  correlati  ai  risultati  dell'analisi  e   terranno   conto
dell'asporto  operato  dalla  coltura.   Nella   concimazione   vanno
distribuiti al max 150 kg/ha  di  fosforo,  200  kg/ha  di  potassio,
l'azoto, che non deve superare i 200 kg/ha, va distribuito  con  piu'
interventi o con un unico intervento se  si  usano  concimi  a  lenta
cessione. 
    Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto  di  macro  e
microelementi. 
    L'eventuale  somministrazione  di  letame  deve  avvenire   sulle
colture precedenti  per  ridurre  la  possibilita'  di  sviluppo  dei
marciumi e per  non  influenzare  il  tipico  colore  bianco  lucente
caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano. 
    Qualora si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno  sospese
entro il 20 giugno per permettere una migliore maturazione del  bulbo
e non comprometterne la successiva conservazione. 
 
Raccolta 
 
    Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturita'
fisiologica delle piante, il produttore  decide  il  momento  in  cui
inizia la fase di raccolta. Essa puo' avvenire completamente a  mano,
con  l'ausilio  di  macchine  agevolatrici  o  essere   completamente
meccanizzata. Dopo essere stato estirpato, il  prodotto  deve  subire
una essiccazione naturale o mediante sistemi con ventilazione di aria
riscaldata. Essa puo' avvenire sia in pieno campo che in azienda. 
    L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato  tra  il
10 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. 
    La  produzione  di  Aglio  Bianco  Polesano  DOP  destinato  alla
commercializzazione dovra' essere al  massimo  di  10  tonnellate  ad
ettaro di prodotto secco. 
    Le fasi specifiche della produzione  che  devono  avvenire  nella
zona di produzione sono: la produzione del materiale da seminare,  la
coltivazione  dell'aglio,   le   operazioni   di   essiccazione,   le
tradizionali lavorazioni eseguite a mano: canestrini, mazzi, treccia,
treccione, grappolo e grappolone. 
    Il confezionamento del prodotto commercializzato nelle  tipologie
sacchi puo' essere effettuato fuori della zona di produzione. 
    In questi casi, al fine di  mantenere  la  rintracciabilita'  del
prodotto ed inalterate le sue qualita', il trasporto e le  successive
manipolazioni devono avvenire  in  modo  tale  da  non  provocare  la
rottura delle teste e soprattutto la frammentazione  delle  cuticole,
generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Legame con l'ambiente 
 
Fattore pedoclimatico 
 
    La tipologia dei terreni, il clima  temperato  e  asciutto  e  la
diffusa presenza di aziende a conduzione familiare ha fatto  si'  che
negli anni l'aglio assumesse importanza  per  il  territorio.  L'area
interessata e' caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto
delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due
fiumi che la delimitano a sud ed a nord,  ovvero  il  Po  e  l'Adige.
L'opera dei suddetti fiumi ha portato  alla  creazione  di  suoli  di
medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi  e  fertili  che
ben si addicono ad una produzione di pregio qual  e'  l'Aglio  Bianco
Polesano. 
    Vi e' anche un fondamento  geomorfologico  comprovato  alla  base
delle  caratteristiche  chimiche  dei  terreni  dei  Comuni  elencati
all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e
potassio scambiabili, che influenzano la conservabilita' e  nel  caso
del potassio il tipico colore bianco del  prodotto.  La  presenza  di
calcio  e  magnesio   riscontrata   contribuisce   al   miglioramento
qualitativo dei bulbi. Si  puo'  percio'  ritenere  che  la  naturale
dotazione  di  determinati  elementi  e  microelementi,  dei  terreni
dell'area individuata ne fa di essi  un  ottimale  substrato  per  la
coltura dell'Aglio Bianco Polesano. 
 
Fattore umano 
 
    Esso va ad aggiungersi alle potenzialita'  dei  terreni  con  due
elementi: 
      1. la capacita', affinata con gli anni e trasmessa da padre  in
figlio, di selezionare  a  mano  i  bulbi  "teste"  migliori  da  cui
ricavare  il  materiale  da  seminare   "trattenuto   dalla   coltura
precedente o acquisiate sul posto con  la  sola  cura  che  esso  sia
grosso e sano". S. Zennaro 1949; 
      2. le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta
"resta", il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno si' che tale
coltura sia  intrinsecamente  connessa  con  il  territorio,  le  sue
tradizioni e la sua storia "Prima della vendita l'aglio  subisce  una
leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme  30-32  bulbi
secchi in una specie di intreccio, detto resta nel dialetto palesano,
naturalmente questa trasformazione ne aumenta il prezzo unitario". S.
Zennaro 1949. 
 
Fattore storico/economico 
 
    Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani,
(la cui presenza risale tra il I e V secolo d.C.) successiva a quella
dei Fenici, Etruschi e  Celti.  Gli  interventi  di  centuriazione  e
bonifica  operati  dai  Romani  hanno   fortemente   influito   sulla
conformazione e assetto idrogeologico del  territorio.  Avvicinandoci
ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua  coltivazione
in pubblicazioni del XVI  secolo:  Accademia  dei  Concordi  Rovigo,:
«...Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco,
barbabietole da zucchero ed uva. Notevole importanza per la  zona  di
Selva  assumono  gli  erbai,  i  prati  avvicendati,  le   patate   e
l'aglio...». La  zona  di  Selva  comprende  gli  attuali  Comuni  di
Pontecchio, Crespino, Ceregnano. 
    Nel 1949 S. Zennaro scrive "...L'aglio e' una coltura industriale
che  nel  decennio  precedente  l'ultima  guerra  ha  acquistato  una
importanza notevole ed e' entrata decisamente a far parte del  tipico
ordinamento colturale della zona." 
    Attorno  a  tale  prodotto  si  creo'  infatti  un'attivita'   di
commercio tale da far si' che la piazza di Rovigo, nei secoli,  fosse
punto di riferimento. 
    Gia' negli anni '60, l'Aglio Bianco Polesano era  famoso  per  le
ricercate caratteristiche  commerciali  e  la  capacita'  di  fornire
valori elevatissimi di produzione  lorda  vendibile,  e  gia'  allora
veniva esportato nei  mercati  di  Cuba,  Stati  Uniti,  Inghilterra,
Germania e Francia. 
    L'Aglio Bianco Polesano e' diventato negli anni  sempre  piu'  un
elemento di sviluppo economico tale da essere definito  l'oro  bianco
del Polesine. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                              Controlli 
 
    La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a  quanto  stabilito  dall'art.  37  del  Reg.  (UE)  n.   1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del  disciplinare  di
produzione e' CSQA Certificazioni, Via S. Gaetano, 74,  36016  Thiene
(VI),  Tel:  +39  0445  313011  -  Fax:  +39  0445   313070,   Email:
csqa@csqa.it 
 
                               Art. 8. 
 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
    La presentazione deve avvenire come di seguito riportato: 
    

---------------------------------------------------------------------
  Tipo di
lavorazione   N. bulbi min/max          Peso netto min/max
---------------------------------------------------------------------
Canestrino    Deve essere compreso      Deve essere compreso tra 0,15
              tra 3 e 5                 Kg e 0,30 Kg
---------------------------------------------------------------------
Mazzo         Variabile                 Deve essere compreso tra 0,5
                                        Kg e 2,0 Kg.
---------------------------------------------------------------------
Treccia       Deve essere compreso      Deve essere compreso tra 0,35
              tra 5 e 22.               kg e 1,2 kg.
---------------------------------------------------------------------
Treccione     Deve essere compreso      Deve essere compreso tra 2 Kg
              tra 30 e 40. Il calibro   e 4 Kg.
              e le caratteristiche
              dei bulbi devono essere
              quelli previsti dalla
              categoria extra nelle
              norme di qualita'.
---------------------------------------------------------------------
Grappolo      Deve essere compreso      Deve essere compreso tra 1 Kg
              tra 20 e 40.              e 4 Kg.
---------------------------------------------------------------------
Grappolone    Deve essere compreso      Deve essere compreso tra 5 Kg
              tra i 70 e i 120. Il      e 10 Kg.
              calibro e le caratteri-
              stiche dei bulbi devono
              essere quelli previsti
              dalla categoria extra
              nelle norme di qualita'.
---------------------------------------------------------------------
Confezioni    Formate da 1 ad un        Deve essere compreso tra 50
              numero di bulbi           gr e 1.000 gr.
              variabile.
---------------------------------------------------------------------
Sacchi        Formati da un numero      Deve essere compreso tra 1
              variabile di bulbi        e 20 Kg
---------------------------------------------------------------------

    
Confezionamento 
 
      - Canestrini, Treccia,  Treccione,  Grappolo  e  Grappolone:  i
bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con
spago, rafia o altro materiale idoneo. 
    Il prodotto finale deve  essere  accompagnato  da  un  cartellino
riportante il nome del produttore, il logo della denominazione DOP, e
puo'  essere  inserito  in  sacchetti  di  rete  chiara  o  in  altro
contenitore  di  materiale  idoneo,  sigillati  con  nastro   adesivo
riportante il logo della denominazione. 
      - Mazzi: devono essere legati  con  spago,  rafia,  elastico  o
altro materiale idoneo. 
    Ogni  singola  confezione,  insacchettata  o  meno,  deve  essere
accompagnata da un cartellino riportante il nome del produttore ed il
logo della denominazione DOP. 
    Le confezioni possono essere sigillate  in  modo  che  l'apertura
delle stesse renda non possibile un suo riutilizzo. 
      - Sacchi: vanno utilizzati sacchi di colore chiaro;  ognuno  di
essi  deve  riportare  il  nome  del  produttore  e  il  logo   della
denominazione. 
 
Imballaggi 
 
    II materiale dell'imballaggio  e  le  dimensioni  saranno  quelli
consentiti dalla normativa vigente. 
    Sui contenitori dovra' essere indicata  la  denominazione  "Aglio
Bianco Polesano" nonche' "Denominazione  D'Origine  Protetta"  oppure
l'acronimo DOP in caratteri superiori a qualunque  altra  indicazione
presente sulla confezione. 
 
Il logo 
 
    II logo distintivo e' formato da un ovale nel quale  e'  inserita
una planimetria stilizzata del Polesine di  colore  verde  su  sfondo
azzurro. Nella planimetria, sono evidenziati i due  confini  naturali
del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro. 
    Sulla planimetria  stilizzata  campeggia  la  scritta  "DOP"  che
richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa
e la lettera"O" bianca, che prende la forma dell'aglio). 
    Attorno  all'ovale  si  distribuisce  la  scritta  "Aglio  Bianco
Polesano - Denominazione D'Origine Protetta  di  colore  azzurro  con
carattere trebuchet MS Bpld Italie  e  Italie  (grassetto  obliquo  e
obliquo). 
    Possono  esistere   della   varianti   alla   forma   a   colori:
monocromatico e in scala di grigi. 
    Il logo potra' avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie
di confezione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico