IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 30 maggio 2011 presentata  dall'Impresa  Green
Ravenna Srl, con sede legale in via Matteotti, 16  -  48100  Ravenna,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato GR-0911 contenente la sostanza attiva 6-benziladenina; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della  sostanza
attiva 6-benziladenina, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino  al  31  maggio  2021  in  attuazione  della
direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa   Green
Ravenna Srl a sostegno dell'istanza di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione e la richiesta di ulteriore documentazione
tecnico-scientifica,  ritenuta  pregiudizievole   per   il   proseguo
dell'iter di valutazione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 8 gennaio 2013 con la  quale  e'
stata richiesta la succitata documentazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2013 da cui risulta  che
l'Impresa  Green  Ravenna  Srl  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio in data 8 gennaio 2013; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 4 febbraio  2013  con  la  quale
sono  stati  richiesti  gli  atti  definitivi  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 da cui risulta che
l'Impresa  Green  Ravenna  Srl  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di  voler  cambiare  la
denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in RIVER PLUS; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto RIVER PLUS fino  al  31  maggio
2021  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
6-benziladenina; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in via  Matteotti,  16
48100 Ravenna, e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato  RIVER  PLUS  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 maggio 2021, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva 6-benziladenina riportata nell'Allegato al Regolamento  UE  n.
540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'     confezionato     nelle     taglie     da l
0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10. 
  Il  prodotto  in   questione   e'   prodotto   nello   stabilimento
dell'Impresa: 
    TORRE Srl - via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14783. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello