IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»  e,  in
particolare, gli articoli 21 e  22,  relativi  all'accesso  al  ruolo
degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  dell'8  febbraio  2006,
recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso  al  ruolo
degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 56 dell'8 marzo 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota n.  2831
P - del 10 maggio 2013; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  svolgimento
del concorso pubblico, per esami, per  l'accesso  alla  qualifica  di
vice ispettore antincendio dei ruolo degli ispettori e dei  sostituti
direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  ai
sensi degli  articoli  21,  comma  1,  lett.  a)  e  22  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal  presente
regolamento, indica il diario  dell'eventuale  prova  preselettiva  e
delle prove di esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei  titoli,
nonche'  eventuali  particolari  modalita'  di  presentazione   delle
domande al concorso medesimo. 
  3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata  la  percentuale  dei
posti riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  lett.  a),  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  La  riserva  di  cui
all'articolo 21, comma  1,  lett.  a),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. In relazione a  particolari  esigenze  dell'amministrazione,  il
numero dei  posti  a  concorso  puo'  essere  ripartito  tra  diverse
specializzazioni. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              Il testo degli articoli 21  e  22  del  citato  decreto
          legislativo n. 217 del 2005, e' il seguente: 
                "Art. 21. Nomina a vice ispettore antincendi. 
              1.  La  nomina  alla  qualifica   di   vice   ispettore
          antincendi si consegue: 
                a) nel limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  pubblico   concorso,   per   esami,
          consistenti in  una  prova  scritta  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso  medesimo.  Un  sesto
          dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei  capi
          squadra e dei  capi  reparto  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio, per i quali si prescinde  dai  limiti  di
          eta'. I posti riservati non  coperti  sono  conferiti  agli
          altri concorrenti, seguendo l'ordine della  graduatoria  di
          merito; 
                b) nel limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative  in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e  del
          titolo di studio di cui all'articolo 22, comma  1,  lettera
          d). 
              2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di  cui
          al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui  al
          comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
          prescritti che, nell'ultimo biennio,  non  abbia  riportato
          una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della   sanzione
          pecuniaria. 
              3. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   ammesso   ai   corsi
          conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
              5. Possono essere nominati,  a  domanda,  allievi  vice
          ispettori antincendi, nell'ambito delle  vacanze  organiche
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo 23,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,  qualora   unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti   permanentemente
          inabili al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
          22, comma 1, e non  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 22, comma 4. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui  al  comma  1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici, le materie oggetto dell'esame,  le  categorie
          di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo
          da attribuire a ciascuna categoria di titoli  e  i  criteri
          per la formazione della graduatoria finale. 
                Art. 22.  Nomina  a  vice  ispettore  antincendi  per
          concorso pubblico: requisiti di partecipazione,  titoli  di
          preferenza e casi di esclusione. 
              1. L'assunzione dei vice ispettori  antincendi  di  cui
          all'articolo 21, comma  1,  lettera  a),  avviene  mediante
          pubblico concorso al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita dal regolamento adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                d) diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  ad
          indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
          corsi per il conseguimento del diploma universitario; 
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
          n. 53; 
                f) altri requisiti generali per la partecipazione  ai
          pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettori antincendi. Si applicano, in quanto  compatibili,
          gli  istituti  giuridici  ed  economici  previsti  per   il
          personale in prova.". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              Il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008,  n.
          78  (Regolamento  concernente  i  requisiti  di   idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
                "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo degli articoli  21,  comma  1,  e  22  del
          citato decreto legislativo n. 217 del 2005,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994: 
                "Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze. 
              1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti,  di  cui
          al successivo comma 3 del presente articolo, gia'  previste
          da leggi speciali in favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482 , e successive modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell'articolo  3,  comma
          65, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  a  favore  dei
          militari  in  ferma  di  leva  prolungata  e  di  volontari
          specializzati  delle  tre  Forze  armate  congedati   senza
          demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
          limite del 20 per cento delle  vacanze  annuali  dei  posti
          messi a concorso; 
                3) riserva del 2 per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                5) gli orfani di guerra; 
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                8) i feriti in combattimento; 
                9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra
          ex combattenti; 
                11) i figli dei mutilati e degli invalidi  per  fatto
          di guerra; 
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                13) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                14) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                15) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                18) i coniugati e i non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                20) militari volontari delle Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta' .".