IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'Istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni,  per  l'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio
dell'Unione Europea n. 98/76/CE del  1°  ottobre  1998,  modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di   merci   e   di
viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento   reciproco   di   diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio  della
liberta' di stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei
trasporti nazionali e internazionali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato su G.U. 28 novembre 2011, n. 277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35  ed  in  particolare
l'art. 11, commi 6 e seguenti; 
  Visto  il  decreto  del  capo  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012
in materia  di  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione  di  trasportatore  su  strada,  pubblicato
sulla G.U. della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
G.U. n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada», pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 166  del  19  luglio
2006; 
  Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada-Aggiornamento  al  decreto  dirigenziale  12   luglio   2006»,
pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009; 
  Considerato  che  attualmente  il   contingente   di   base   delle
autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti crescenti, in
relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati; 
  Considerato che e' possibile che  in  sede  CEMT  venga  deciso  di
ridurre  tali  coefficienti,  riducendo   cosi'   il   numero   delle
autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro; 
  Considerata quindi l'opportunita' di dettare regole  per  applicare
tale eventuale riduzione, in occasione  delle  procedure  di  rinnovo
annuale delle autorizzazioni; 
  Considerata la necessita' di precisare i casi per i quali si  possa
procedere   alla   voltura   delle   autorizzazioni   al    trasporto
internazionale; 
  Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso  alla  titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero  di  imprese  nonche'  di
favorire  l'utilizzo  di  veicoli  piu'  nuovi  e  a  minor   impatto
ambientale; 
  Ritenuto quindi necessario sostituire il  decreto  dirigenziale  12
luglio  2006,   recante   «Disposizioni   applicative   del   decreto
ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni internazionali al trasporto  di  merci  su  strada»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Sentito    il    parere    delle    Associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 
 
  1.   Possono   ottenere    autorizzazioni    per    l'autotrasporto
internazionale di merci in conto terzi le imprese, i  consorzi  e  le
cooperative a proprieta' divisa,  iscritti  al  Registro  elettronico
nazionale delle  imprese  di  trasporto  (REN),  i  cui  gestori  che
assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato  di
idoneita' professionale per i trasporti internazionali. 
  2. I consorzi e le cooperative a proprieta'  divisa,  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n.  155,  nel
presentare domanda per ottenere  autorizzazioni  multilaterali  CEMT,
possono chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando  i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte  del  Consorzio  o  della  cooperativa.  In   questa   ipotesi,
l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al  consorzio  o
alla cooperativa collocata  utilmente  in  graduatoria  e  i  veicoli
utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle  imprese  i  cui
punteggi  sono  stati  sommati  a  quelli  del  consorzio   o   della
cooperativa. 
  3. Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui  agli
accordi  bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio  per  le
relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi  delle  disposizioni
internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto  di
cose in conto proprio. 
  4. Le autorizzazioni internazionali di  cui  al  presente  decreto,
sono  rilasciate   dalla   Divisione   competente   in   materia   di
autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il
trasporto  stradale  e  per   l'intermodalita'   e   possono   essere
multilaterali, bilaterali o di transito,  con  o  senza  prescrizioni
specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle  di  transito
possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione  fissa.
Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata  equivalgono
ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale. 
  5. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di
massa complessiva superiore  a  6  t.  a  titolo  di  proprieta',  di
leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.