IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato su G.U. 28 novembre 2011, n. 277; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti; Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella G.U. n. 222 del 23 settembre 2005; Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006; Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009; Considerato che attualmente il contingente di base delle autorizzazioni CEMT viene moltiplicato per coefficienti crescenti, in relazione al minor tasso di inquinamento dei veicoli utilizzati; Considerato che e' possibile che in sede CEMT venga deciso di ridurre tali coefficienti, riducendo cosi' il numero delle autorizzazioni attribuite a ciascun Paese membro; Considerata quindi l'opportunita' di dettare regole per applicare tale eventuale riduzione, in occasione delle procedure di rinnovo annuale delle autorizzazioni; Considerata la necessita' di precisare i casi per i quali si possa procedere alla voltura delle autorizzazioni al trasporto internazionale; Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso alla titolarita' delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonche' di favorire l'utilizzo di veicoli piu' nuovi e a minor impatto ambientale; Ritenuto quindi necessario sostituire il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e successive modifiche ed integrazioni; Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN), i cui gestori che assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa. 3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio. 4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale. 5. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.