IL DIRETTORE CENTRALE della Finanza Locale Visto l'art. 23, comma 12-septies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: «Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il Comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la Provincia di L'Aquila.......»; Visto l'art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 7, comma 6-sexies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: «Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la Provincia dell'Aquila........»; Ritenuto che a seguito delle richiamate modifiche apportate dall'art. 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, non possono essere piu' ritenute valide le certificazioni gia' prodotte dagli enti interessati nel rispetto della precedente normativa che prevedeva l'assegnazione di un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite; Considerato che per le motivazioni innanzi espresse si rende necessario consentire agli enti beneficiari di riprodurre una nuova certificazione che, per motivi di semplificazione, riportera' sia i dati riferiti all'anno 2012 che all'anno 2013, da formulare nel rispetto delle modifiche introdotte dalla normativa di cui in premessa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Ritenuta, pertanto, la necessita' di predisporre un nuovo modello di certificazione per la comunicazione, in relazione alla situazione emergenziale, dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013 ; Decreta Art. 1 modello di certificazione 1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013, in relazione alla situazione emergenziale.