IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 recante "attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE"; Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT (ora ISPRA), le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente; Visto l'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono state trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Considerati gli approfondimenti avvenuti nelle riunioni del gruppo di lavoro ad hoc del Comitato tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso scientifico e tecnologico (TAC) della Commissione europea relativo ai criteri per la metodologia dell'inventario; Considerato che l'Ispra, nell'anno 2006, ha realizzato il censimento dei siti minerari abbandonati italiani; Sentito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. 2. Le strutture di deposito chiuse o abbandonate di cui al comma 1 comprendono tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attivita' estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, con l'esclusione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 117/2008.