IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  E 
 
           IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
                     E L'INTEGRAZIONE CON DELEGA 
                   ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica"; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   con   particolare   riguardo   all'art.    3-septies
concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  "Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)"  che,  al  fine  di  garantire
l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto  il  territorio  nazionale  con  riguardo  alle
persone non autosufficienti, istituisce  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato   Fondo   per   le   non
autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006,  n.
296,  che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244",
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente  del
Consiglio dei  Ministri"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente,  la  denominazione  "Ministro  delle   politiche   per   la
famiglia"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011, con il quale il  Ministro  senza  portafoglio  per  la
cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi e'
fra  l'altro  delegato  ad  esercitare  le  funzioni  attribuite   al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  relativamente  alla  materia
delle politiche della famiglia; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  che  individua  la  trasparenza,  anche   con   riferimento
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali, come "livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "L'istituzione del
Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione
"Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali"  in  luogo  della
precedente "Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali"; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
658 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tra   l'altro,   in   via
prevalente,  per  l'incremento  della  dotazione  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma  1264,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
finalizzato    al    finanziamento    dell'assistenza     domiciliare
prioritariamente  nei  confronti   delle   persone   gravemente   non
autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica; 
  Visto l'art. 1, comma 264, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)"che prevede che  la  dotazione
del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013; 
  Visto inoltre,  l'art.  1,  comma  272,  della  medesima  legge  24
dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2013)"  che
prevede che per gli interventi di pertinenza del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di  cui  all'art.  1,  comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2013; 
  Visto altresi', l'art.  1,  comma  109,  della  medesima  legge  24
dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2013)"  che
prevede che nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 20, comma  2,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),
nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano  di  150.000
verifiche  straordinarie  annue,  aggiuntivo  rispetto  all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti  sanitari  e
reddituali, nei confronti dei titolari  di  benefici  di  invalidita'
civile,  cecita'  civile,  sordita',  handicap  e   disabilita'.   Le
eventuali risorse derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  da
accertarsi, con il procedimento di cui  all'art.  14  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  a  consuntivo  e  su  base  pluriennale  come
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dai  programmi
straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata  in  vigore
della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo  per  le
non autosufficienze di cui all'art. 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40  milioni  di  euro
annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
  Acquisita  in  data  24  gennaio  2013  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non  autosufficienze"  per
l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano per le  finalita'  di  cui
all'art. 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome  avviene
secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
    a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore  a
75 anni, nella misura del 60% 
    b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni  successivi
sulla base delle esigenze che si determineranno  con  la  definizione
dei livelli essenziali delle  prestazioni  sociali,  con  particolare
riferimento alle persone non autosufficienti. 
  3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento  sul  capitolo  di  spesa  3538  "Fondo   per   le   non
autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto  dall'art.
6, fra le Regioni con  le  stesse  modalita'  e  criteri  di  cui  al
presente decreto, come da Tabella 1.