IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  «Ordinamento  del  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della
legge 15 dicembre 1990, n. 395»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento delle strutture e  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della  legge  28
luglio 1999, n. 266»; 
  Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega  al  Governo
per  la  disciplina  dell'ordinamento  della  carriera   dirigenziale
penitenziaria»; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e successive modifiche ed integrazioni concernente  «Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  1998,  n.  297,  come
integrato con il  decreto  ministeriale  1°  febbraio  2000,  n.  51,
concernente  «Regolamento  recante  norme  per   l'espletamento   dei
concorsi per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto  d'esame,  le  categorie
dei titoli da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  massimo  da
attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione
ed i programmi del corso»; 
  Ritenuta la necessita' di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n.  297,  recanti  la  disciplina  della
composizione delle commissioni esaminatrici; 
  Esperite le procedure previste dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 27 marzo 2013; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente : 
  «1. La commissione esaminatrice  per  lo  svolgimento  della  prova
preliminare nonche' delle prove  di  esame  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i  dirigenti
penitenziari  dell'Amministrazione   penitenziaria   e   da   quattro
componenti  scelti  tra  i  dirigenti  penitenziari  ovvero   tra   i
funzionari dell'Amministrazione penitenziaria  appartenenti  all'area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi  del  Corpo  di
polizia penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  a  commissario
capo». 
  2. Il comma 2 dell'art. 2  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
  «2.   Svolge   le   funzioni   di   segretario    un    funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente  ai  ruoli  direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 15 dicembre 1990, n.  395  (Ordinamento  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria),  e'  Pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n. 395),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146
          (Adeguamento   delle    strutture    e    degli    organici
          dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  12  della  legge  28
          luglio  1999,  n.  2669,  e'  Pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132. 
              - La legge 27 luglio 2005, n. 154  (Delega  al  Governo
          per   la   disciplina   dell'ordinamento   della   carriera
          dirigenziale penitenziaria), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63
          (Ordinamento della carriera dirigenziale  penitenziaria,  a
          norma della legge 27 luglio 2005, n.  154),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.  487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
          concernente «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297,  come
          integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.
          51  (Regolamento  recante  norme  per  l'espletamento   dei
          concorsi per l'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo
          degli ispettori del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  la
          composizione delle  commissioni  esaminatrici,  le  materie
          oggetto d'esame, le categorie dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          categoria di  titoli,  le  modalita'  di  attuazione  ed  i
          programmi  del  corso),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 1998, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 7  del  citato
          decreto ministeriale n. 297 del 1998: 
              «Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
          esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova  preliminare
          nonche' delle prove di esame di cui al successivo  articolo
          3 del presente decreto e' composta da un presidente  scelto
          tra i funzionari con qualifica non  inferiore  a  dirigente
          superiore    in    servizio    presso    il    Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  e  da  altri   quattro
          membri, uno dei quali  professore  d'istituto  d'istruzione
          secondaria di secondo grado in una  o  piu'  delle  materie
          sulle   quali   verte   la   prova   e    tre    funzionari
          dell'amministrazione  penitenziaria   con   qualifica   non
          inferiore all'ottava. 
              2. Svolge le  funzioni  di  segretario  un  funzionario
          dell'amministrazione  penitenziaria   con   qualifica   non
          inferiore all'ottava in  servizio  presso  il  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria. 
              3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti  per
          gli esami di lingue straniere. 
              4. Qualora il numero dei candidati superi il numero  di
          mille unita', la commissione, con successivo decreto,  puo'
          essere  integrata  di  un  numero  di  componenti  tali  da
          permettere, unico restando il presidente,  la  suddivisione
          in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 
              5. Per  supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze  o
          impedimenti di uno dei componenti o  del  segretario  della
          commissione e delle sottocommissioni, puo' essere  prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  e  di  uno  o
          piu' segretari supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». 
              «Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
          esaminatrice per lo  svolgimento  delle  prove  d'esame  e'
          composta da un  presidente  scelto  tra  i  funzionari  con
          qualifica non inferiore a dirigente superiore  in  servizio
          presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
          da  altri  quattro  membri,  uno   dei   quali   professore
          d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in  una
          o piu' delle materie sulle  quali  verte  la  prova  e  tre
          funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica
          non inferiore all'ottava. 
              2. Svolge le  funzioni  di  segretario  un  funzionario
          dell'amministrazione  penitenziaria   con   qualifica   non
          inferiore all'ottava in  servizio  presso  il  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria. 
              3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti  per
          gli esami di lingue straniere. 
              4. Qualora il numero dei candidati superi il numero  di
          mille unita', la commissione, con successivo decreto,  puo'
          essere  integrata  di  un  numero  di  componenti  tali  da
          permettere, unico restando il presidente,  la  suddivisione
          in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 
              5. Per  supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze  e
          impedimenti di uno dei componenti o  del  segretario  della
          commissione e delle sottocommissioni, puo' essere  prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  e  di  uno  o
          piu' segretari supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          settembre 2007, n. 170, reca:  "Regolamento  recante  norme
          per  la  ripartizione  del  fondo  di  cui   al   comma   5
          dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163  e  successive  modificazioni  e  integrazioni",  e  il
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          51, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le  Forze
          di polizia ad ordinamento civile  e  del  provvedimento  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare, integrativo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  settembre  2007,  n.   170,   relativo   al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto ministeriale n. 297 del 1998, come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato: 
              «Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
          esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova  preliminare
          nonche' delle prove di esame  di  cui  all'articolo  3  del
          presente decreto e' composta da un presidente scelto tra  i
          dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e
          da quattro componenti scelti tra i  dirigenti  penitenziari
          ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione  penitenziaria
          appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai
          ruoli direttivi del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con
          qualifica non inferiore a commissario capo. 
              2. Svolge le  funzioni  di  segretario  un  funzionario
          dell'Amministrazione penitenziaria  appartenente  ai  ruoli
          direttivi del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  dell'
          area funzionale III. 
              3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti  per
          gli esami di lingue straniere. 
              4. Qualora il numero dei candidati superi il numero  di
          mille unita', la commissione, con successivo decreto,  puo'
          essere  integrata  di  un  numero  di  componenti  tali  da
          permettere, unico restando il presidente,  la  suddivisione
          in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 
              5. Per  supplire  ad  eventuali  temporanee  assenze  o
          impedimenti di uno dei componenti o  del  segretario  della
          commissione e delle sottocommissioni, puo' essere  prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  e  di  uno  o
          piu' segretari supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso
          decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».