IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012; Tenuto conto, altresi', che ai sensi del comma 5-ter, del sopracitato art. 3, l'anticipazione di cui al comma 5-bis e' stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro, da restituire in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno; Visto che, in base al comma 5-quater del sopracitato art. 3, ai fini della copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, si provvede a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge; Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto; Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro; Ritenuto, ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili, che occorre rideterminare le anticipazioni richieste dai comuni di cui all'allegato A in quanto eccedenti l'importo complessivo di 20 milioni di euro, e prendendo in considerazione la grandezza demografica e l'importo richiesto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1 Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione 1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione e dell'importo richiesto, in una percentuale del 50% per ciascuno dei suddetti parametri. 2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data di efficacia del presente decreto.