IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, il quale prevede  che  al  fine  di  favorire  il  ripristino
dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni  che,
nell'anno 2012, entro la data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto, hanno dichiarato lo stato di  dissesto  finanziario  di  cui
all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono
motivatamente  chiedere  al  Ministero  dell'interno,  entro  il   15
dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti  in
sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012; 
  Tenuto  conto,  altresi',  che  ai  sensi  del  comma  5-ter,   del
sopracitato  art.  3,  l'anticipazione  di  cui  al  comma  5-bis  e'
stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro,  da  restituire
in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il  30  settembre
di ciascun anno; 
  Visto che, in base al comma 5-quater del  sopracitato  art.  3,  ai
fini della copertura  degli  oneri  derivanti  nell'anno  2012  dalle
disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, si provvede
a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di  cui  all'art.  4,
comma 1, del suddetto decreto legge; 
  Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine  previsto
e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del  presente
decreto; 
  Ritenuto dover stabilire con il presente decreto  anche  i  criteri
per l'assegnazione a ciascun ente  dell'anticipazione  richiesta  nei
limiti della misura massima di 20 milioni di euro; 
  Ritenuto, ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili,  che
occorre rideterminare le anticipazioni richieste dai  comuni  di  cui
all'allegato A  in  quanto  eccedenti  l'importo  complessivo  di  20
milioni  di  euro,  e  prendendo  in  considerazione   la   grandezza
demografica e l'importo richiesto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione 
 
  1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e'
determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni  di  euro,
stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione e  dell'importo
richiesto, in una percentuale  del  50%  per  ciascuno  dei  suddetti
parametri. 
  2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata all'ente locale, in  un'unica  soluzione  entro  15  giorni
successivi alla data di efficacia del presente decreto.