IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012,  n.  41,  concernente  il  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 2 agosto 2012  n.  12081,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi  dell'articolo  19  della  legge  n.  1096/71,  le
varieta' di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per  le
quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi  del  responsabile
della conservazione in purezza; 
  Considerate le richieste degli  interessati  volte  a  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  dette
variazioni; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle  sotto
elencate varieta', gia'  assegnata  ad  altra  Ditta  con  precedenti
decreti, e' attribuita  al  nuovo  responsabile,  a  fianco  di  essa
indicato: 
    

|============|======|========|===================|==================|
|  Specie    |Codice|Varieta'|      Vecchio      |       Nuovo      |
|            | SIAN |        |   responsabile    |   responsabile   |
|============|======|========|===================|==================|
|Erba medica | 8864 | Memont | Agenzia Regionale |    Assessorato   |
|            |      |        | per i Servizi di  |    Agricoltura   |
|            |      |        | Sviluppo Agricolo |  Regione Abruzzo |
|            |      |        | - Abruzzo         |                  |
|------------|------|--------|-------------------|------------------|
|Erba medica | 8730 | Memar  | Agenzia Regionale |    Assessorato   |
|            |      |        | per i Servizi di  |    Agricoltura   |
|            |      |        | Sviluppo Agricolo |  Regione Abruzzo |
|            |      |        | - Abruzzo         |                  |
|------------|------|--------|-------------------|------------------|
|Erba medica |  455 | Nardian|     PRO.SE.ME.    |  Artigiansementi |
|            |      |        |                   |       S.r.l.     |
|------------|------|--------|-------------------|------------------|
| Trifoglio  |  498 | Laura  |     PRO.SE.ME.    |  Artigiansementi |
|alessandrino|      |        |                   |       S.r.l.     |
|============|======|========|===================|==================|

    
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 luglio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi