IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                e con 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  ed  in
particolare l'articolo 191; 
  Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
178/2002, del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare  (EFSA)  e  fissa  le
procedure relative alla sicurezza degli alimenti; 
  Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
n.1829/2003, del 22 settembre 2003,  relativo  agli  alimenti  ed  ai
mangimi geneticamente modificati; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
98/294/CE del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di
mais geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 810), ai  sensi
della direttiva 90/220/CEE del Consiglio; 
  Vista la Sentenza della Corte di Giustizia europea dell'8 settembre
2011, n. C-58/10, che ha stabilito che  gli  organismi  geneticamente
modificati,  che  siano  stati  autorizzati  in  applicazione   della
direttiva  90/220/CE,  successivamente   notificati   come   prodotti
esistenti ai sensi del regolamento (CE) 1829/2003 e, infine,  oggetto
di domanda  di  rinnovo  di  autorizzazione  ai  sensi  dello  stesso
regolamento, non possono costituire l'oggetto, da parte di uno  Stato
Membro,  di  misure  di  sospensione   o   di   divieto   provvisorio
dell'utilizzo o dell'immissione in commercio ai  sensi  dell'articolo
23   della   direttiva    2001/18/CE,    sull'emissione    deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che  abroga  la
direttiva 90/220/CE, laddove siffatte misure possono essere  adottate
conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003. 
  Vista la nota del 25 marzo 2013, protocollo  n.  550,  con  cui  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  ha  chiesto
al Ministro della Salute di attivare la procedura di cui all'articolo
53 del regolamento (CE) 178/2002; 
  Vista la nota del 2 aprile 2013 con cui le autorita' italiane hanno
informato la Commissione europea, ai sensi del menzionato articolo 34
del regolamento (CE) 1829/2003 e  dell'articolo  54  del  regolamento
(CE) 178/2002, della necessita' di adottare misure  di  emergenza  in
conformita' alla procedura di cui  all'articolo  53  del  regolamento
(CE) 178/2002; 
  Considerato che il mais MON810 e' stato autorizzato  nel  1998,  ai
sensi della direttiva 90/220/CE, in base alla quale  i  requisiti  in
materia di valutazione dei  rischi  sono  molto  inferiori  a  quelli
stabiliti dalla Direttiva 2001/18/CE che la abroga e sostituisce; 
  Considerato  che  il  Consiglio  dell'Unione  europea,   attraverso
l'adozione unanime  delle  conclusioni  del  4  dicembre  2008  nella
sessione del Consiglio "Ambiente", ha dichiarato che le procedure  di
valutazione  del  rischio  ambientale  degli  OGM  dovrebbero  essere
rafforzate, specialmente per quel che riguarda gli  aspetti  relativi
agli impatti sugli insetti  non  bersaglio,  alla  definizione  degli
ambienti riceventi e agli impatti a lungo termine; 
  Considerato che nuove linee guida sono state  pubblicate  da  parte
dell'EFSA nel 2010 e  che  la  Commissione  europea  ne  ha  proposto
l'adozione in un regolamento di cui sono in corso la redazione ed  il
negoziato tra la Commissione e gli Stati membri; 
  Considerato che il parere dell'EFSA del 15 giugno 2009  concernente
il rinnovo dell'autorizzazione del MON810, pubblicato  il  30  luglio
2009, non  ha  potuto  tener  conto  di  fatto  dei  nuovi  requisiti
introdotti dalle conclusioni del Consiglio  del  4  dicembre  2008  e
delle citate nuove linee guida dell'EFSA pubblicate nel 2010; 
  Considerato che nel parere dell'8  dicembre  2011  sul  mais  Bt11,
l'EFSA ha concluso che la coltura di questo mais presenta impatti  in
relazione all'acquisizione di resistenze  da  parte  di  parassiti  e
sulla mortalita' delle popolazioni  di  lepidotteri  sensibili  e  ha
ritenuto che questi  risultati  si  applichino  al  mais  MON810  che
produce  la  stessa  tossina  Cry1Ab,  raccomandando,  pertanto,   un
rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza; 
  Considerato che  il  suddetto  parere  mette  in  evidenza  che  la
coltivazione  del  mais  MON810  e'   chiaramente   suscettibile   di
presentare un grave rischio per l'agrobiodiversita'  in  mancanza  di
misure di gestione che siano in grado di limitare questo rischio; 
  Considerato che nessuna misura di  gestione  per  il  mais  MON810,
destinata a limitare i rischi importanti per l'ambiente  identificati
dalle conclusioni dell'EFSA dell'8 dicembre 2011,  e'  imposta  dalla
decisione relativa all'autorizzazione 98/294/CE, presa ai sensi della
abrogata direttiva 90/220/CEE e il cui rinnovo e' ancora in  fase  di
esame; 
  Considerato che la Commissione europea, a seguito della citata nota
delle Autorita' italiane, non ha intrapreso, sino alla data  odierna,
alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa  in  coltura
del mais MON810  per  imporre  l'attuazione  di  misure  di  gestione
necessarie per la protezione  dell'ambiente  raccomandate  dall'EFSA,
secondo la procedura di cui  all'articolo  53  del  regolamento  (CE)
178/2002; 
  Considerato che, per i motivi di cui sopra, il  mantenimento  della
coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non  tutela
a sufficienza l'ambiente e la biodiversita'; 
  Considerato che, a fronte del decreto del Ministro dell'agricoltura
francese che, in data 16 marzo 2012, ha interdetto la messa a coltura
del mais geneticamente modificato MON810 sul territorio  francese  ai
sensi dell'articolo 54 regolamento (CE) 178/2002 per ragioni analoghe
a quelle di cui al presente decreto e, in riferimento  al  menzionato
parere EFSA dell'8 dicembre  2011,  la  Commissione  europea  non  ha
ritenuto di adottare  alcun  provvedimento  di  modifica,  proroga  o
abrogazione, ai sensi del citato articolo  54  e  che,  pertanto,  le
suddette misure continuano a trovare applicazione; 
  Considerato altresi': che il ridetto parere EFSA sul Bt11, anche se
applicabile al MON810, si concentra sugli impatti  su  organismi  non
bersaglio e l'emergere di  resistenze,  senza  considerare  l'insieme
degli elementi necessari per una valutazione  completa  del  rischio;
che nessuna valutazione precisa e' inoltre disponibile sugli  effetti
sub-letali di MON810; che, inoltre, uno studio recente  dell'Istituto
federale di tecnologia di  Zurigo  conferma  che  in  laboratorio  la
tossina Cry1Ab aumenta la mortalita' delle larve di coccinella;  che,
di conseguenza, il  MON810  dovrebbe  essere  oggetto  di  una  nuova
valutazione specifica e completa; 
  Considerato che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca
e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota  del  2
aprile 2013, "Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009
sugli impatti della coltivazione del  mais  MON810,  con  particolare
esame degli effetti su organismi non bersaglio  e  sulla  persistenza
della tossina Bt nell'ambiente", conclude che  il  MON810  "Avra'  un
impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di  O.  Nubilalis",
"Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non  bersaglio"  e
"Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente
dannosi per le altre colture"; 
  Considerato che il parere dell'ISPRA 30 aprile 2013  prot.  017903,
recante  "approfondimento  tecnico-scientifico   relativo   al   mais
geneticamente modificato MON810" conclude che gli studi sugli impatti
ambientali relativi alla coltivazione  del  mais  MON810  evidenziano
rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e  non  escludono
la  possibilita'  di  impatto  negativo  sugli  organismi   acquatici
sensibili alle tossine Cry1Ab; 
  Considerato pertanto  che  e'  urgente,  dato  il  protrarsi  della
stagione della semina, adottare  misure  temporanee,  in  ragione  di
esigenze connesse ai cicli produttivi, di  cui  all'articolo  34  del
regolamento (CE) 1829/2003, secondo la procedura di cui  all'articolo
54 del regolamento (CE) 178/2002, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La coltivazione di varieta' di mais MON810, provenienti da  sementi
geneticamente modificate e' vietata nel  territorio  nazionale,  fino
all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo  54,  comma  3
del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio  2002  di  cui  sopra  e
comunque  non  oltre  diciotto   mesi   dalla   data   del   presente
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' immediatamente trasmesso alla Commissione
europea  e  agli  Stati   membri   dell'Unione   europea   ai   sensi
dell'articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54,  comma
2, del regolamento comunitario n. 178/2002.