Estratto determinazione FV n. 206/2013 del 17 luglio 2013 
 
    Medicinale: VENLAFAXINA DOC GENERICI 
    Confezioni: 
    038466 013/M "37,5 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  10
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 025/M "37,5 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  20
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 037/M "37,5 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  28
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 049/M "37,5 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  30
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 052/M "37,5 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  98
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 064/M "37,5 mg capsule rigide a rilascio  prolungato"  100
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 076/M "75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato"  14
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 088/M "75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato"  28
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 090/M "75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato"  30
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 102/M "75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato"  56
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 114/M "75 mg capsule  rigide  a  rilascio  prolungato"  98
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 126/M "75 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  100
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 138/M "150 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  10
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 140/M "150 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  28
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 153/M "150 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  30
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 165/M "150 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  56
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 177/M "150 mg capsule rigide  a  rilascio  prolungato"  98
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    038466 189/M "150 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato"  100
capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL 
    Titolare AIC: DOC Generici s.r.l. 
    Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1253/001-003/R/001 
    Con  scadenza  il  05/09/2012   e'   rinnovata,   con   validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio
Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Datala pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana,  Parte
II,  n.  38,  del   30/03/2013,   della   procedura   di   variazione
IT/H/xxxx/IA/022/G (DK/H/1253/001-003/IA/020). 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14  co.2
del D.Lgs. n. 219/2006, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto,   per   il   Foglio
Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in  vigore
della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla determinazione possono essere dispensate al  pubblico  fino  al
180° giorno dalla data di entrata  in  vigore  della  determinazione.
Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine  sopra  indicato,   tali
confezioni andranno ritirate dal commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  Italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.