IL CAPO DIPARTIMENTO 
  delle Politiche europee e Internazionali e dello Sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE)  n.  110/2008  che,  ai
fini della registrazione  delle  Indicazioni  geografiche  stabilite,
prevede la presentazione  alla  Commissione  europea  di  una  scheda
tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo
regolamento; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  491/2009  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto ministeriale  13  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione
della  scheda  tecnica  della  indicazione   geografica   «Mirto   di
Sardegna»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione geografica «Mirto  di  Sardegna»,
riportata   nell'Allegato   A,   parte   integrante   del    presente
provvedimento. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2013 
 
                                          Il Capo dipartimento: Blasi