IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'art. 4  (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 recante norme per l'attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa  agli  ascensori,  pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22  dicembre  2009  «Designazione  di  "Accredia''
quale unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  hanno  affidato
all'Organismo nazionale italiano  di  accreditamento  -  ACCREDIA  il
compito di rilasciare accreditamenti in conformita'  alle  norme  UNI
CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN  45011  e  alle
Guide  europee  di  riferimento,  ove  applicabili,  agli   organismi
incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita'  ai
requisiti  essenziali  di  sicurezza  della  Direttiva  95/16/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  giugno  1995  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
ascensori; 
  Vista l'istanza della societa' Eucert S.r.l. del  25  luglio  2013,
prot.  n.  126661  volta  a  svolgere  attivita'  di  valutazione  di
conformita' di cui alla direttiva 95/16/CE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per
gli organismi notificati di Accredia del 28 giugno 2013, al n. 111799
del 3 luglio 2013, con la quale e' rilasciato  alla  societa'  Eucert
S.r.l., l'accreditamento per la norma UNI CEI EN  ISO  45011:99;  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al  disposto  dell'art.  9,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo Eucert S.r.l. con sede in via G.  Paisiello,  152  -
50144  Firenze,  e'  autorizzato  ad  effettuare  la  valutazione  di
conformita' ai sensi della  direttiva  95/16/CE  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione  della  direttiva
95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli: 
      allegato VI: Esame finale; 
      allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G); 
      attivita' di verifica in conformita' a  quanto  previsto  dagli
articoli 13 e 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
162/1999. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1999 citato.