IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  "Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento  degli  animali  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
febbraio  2003,  concernente  il  "Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare,  l'articolo
8 del predetto accordo; 
  Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente  la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e  dei  percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2009, n. 207, e del 21  luglio  2011,  che  sostituisce  la
predetta o.m., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre  2011,
n. 210; 
  Considerato  che  e'  tuttora  attuale   l'esigenza   di   tutelare
l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e
degli spettatori presenti alle manifestazioni in  questione,  secondo
le motivazioni contenute nell'o.m. 21 luglio 2011 cit.; 
  Ritenuto, nelle more dell'emanazione di un'organica  disciplina  in
materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m.  21  luglio
2011  cit.,  integrandole  con  quelle  ulteriori  emerse  alla  luce
dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'ordinanza
ministeriale 21 luglio 2011; 
  Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013  il  Consiglio  dei
Ministri ha approvato un disegno di  legge  recante  disposizioni  in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino  delle
professioni  sanitarie  di  tutela  della  salute  umana  nonche'  di
benessere  animale,  il  cui  articolo  21  contempla,  tra  l'altro,
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e   tutela   della   salute
nell'ambito delle  manifestazioni  popolari  pubbliche  o  aperte  al
pubblico nelle quali vengono impiegati equidi; 
  Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell'iter
del   predetto   disegno   di   legge,   di   prorogare   l'efficacia
dell'ordinanza del 21 luglio 2011,  come  modificata  dalla  presente
ordinanza, di ulteriori 12 mesi; 
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato  On.le  Paolo  Fadda
(registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro  n.  10,
foglio n. 367); 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della  salute  21  luglio  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al  pubblico,  incluse
le prove, nelle  quali  vengono  utilizzati  equidi  a  eccezione  di
mostre, sfilate e cortei garantiscono  i  requisiti  di  sicurezza  e
salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni
di cui alla presente ordinanza e all'allegato A, che  ne  costituisce
parte  integrante.  Sono  escluse  dall'applicazione  delle  presenti
disposizioni le manifestazioni  che  si  svolgono  all'interno  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI,  dalla
Federazione  italiana  sport  equestri  (FISE),   dalla   Federazione
equestre internazionale (FEI),  dalla  Federazione  italiana  turismo
equestre e trec (FITETREC - A.N.T.E.) nonche' da enti  di  promozione
sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti  o
disciplinari prevedono  misure  di  sicurezza  almeno  equivalenti  a
quelle  previste  dalla   presente   ordinanza,   nell'ambito   delle
discipline indicate dai rispettivi statuti."; 
    b) all'allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  lettera  a)  dopo  le  parole  "che  assistono   alla
manifestazione" sono  aggiunte  le  seguenti:  "ed  e'  adeguatamente
delimitato al fine di evitare la fuga degli animali"; 
      2) alla lettera b) dopo la parola  "idoneo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "anche sulla base della valutazione del rischio"; 
      3) la lettera d) e' sostituita come segue: "d)  Il  tecnico  di
cui all'articolo 1, comma 2,  e'  formato  attraverso  uno  specifico
percorso  formativo  certificato  dagli  enti   tecnico-sportivi   di
riferimento,  Ministero  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
forestali - gestione ex ASSI  e  CONI  -  FISE,  ed  e'  inserito  in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi  siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere  pubblici  i
requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi."; 
      4)  la  lettera  f)  e'  sostituita   come   segue:   "f)   Gli
organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per  la  salute
degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato
servizio di soccorso per gli animali,  assicurando  a  tal  fine:  la
presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi  o  di  un  mezzo  di
trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria  per
equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della
manifestazione effettua l'esame  obiettivo  generale  sugli  animali,
valuta le loro condizioni,  anche  sulla  base  delle  certificazioni
fornite dal veterinario di fiducia  e,  ove  lo  ritenga  necessario,
esegue una visita piu'  approfondita  o  ulteriori  accertamenti  per
ammettere gli animali alla manifestazione,  oltre  ad  assicurare  il
primo soccorso".