IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       PER GLI AFFARI INTERNI 
                           E TERRITORIALI 
 
   Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011
n. 149 - nel testo vigente prima della modifica introdotta  dall'art.
4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - con il  quale  sono
previste sanzioni a carico degli enti che non rispettano il patto  di
stabilita' interno, fra cui una riduzione del fondo  sperimentale  di
riequilibrio  in  misura  pari  alla  differenza  tra  il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per
un importo non superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto  l'art.  8,  comma  1,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012  n.  213,
con il quale si prevede che il riferimento al gia' citato 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo  si  intende
riferito all'ultima annualita' della certificazione al rendiconto  di
bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art.  161
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
  Considerato che agli enti che non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' dell'anno 2010 il citato 3 per cento  e'  stato  calcolato
sul certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2009; 
  Visto l'art. 31, comma 28, della legge del 12 novembre 2011 n. 183,
con il quale si prescrive  che  agli  enti  locali  per  i  quali  la
violazione  del   patto   di   stabilita'   interno   sia   accertata
successivamente all'anno seguente  a  quello  cui  la  violazione  si
riferisce, le sanzioni previste dal predetto art.  7,  comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, si  applicano  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 1, comma 384 della legge 24 dicembre 2012 n.  228,  in
base al quale «Per gli anni 2013 e 2014 le  disposizioni  vigenti  in
materia di  sanzioni  che  richiamano  il  fondo  sperimentazione  di
riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore  dei  comuni  della
regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono  riferite  al
fondo di solidarieta' comunale»; 
  Vista  la  circolare  n.  5  del  7  febbraio  2013  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato concernente il patto di stabilita'  interno  per
il triennio 2013-2015; 
  Vista la nota  n.  58454  del  19  luglio  2013  con  la  quale  il
dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  ha  comunicato  che,  a  seguito  di
accertamento successivo da parte della Sezione regionale di controllo
della Corte dei  Conti  per  il  Molise,  il  comune  di  Isernia  ha
trasmesso una certificazione attestante il mancato rispetto del patto
di  stabilita'  interno  dell'anno  2010  per  un  importo  di   euro
2.780.000,00; 
  Dato atto che il 3 per cento delle entrate correnti del certificato
al rendiconto di bilancio 2009 del comune di Isernia ammonta  a  euro
507.179,37; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Determinazione dell'importo della sanzione 
 
  1. Il comune di Isernia e' assoggettato  ad  una  sanzione  il  cui
importo e' di euro 507.179,37, pari al  3  per  cento  delle  entrate
correnti risultanti dal certificato al rendiconto di bilancio 2009.