IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Viste le Direttive Europee  440/1991/CEE,  18/1995/CE,  12/2001/CE,
13/2001/CE, 14/2001/CE e 34/2012 UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003  n.  188,  recante
l'attuazione delle direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e  14/2001/CE  in
materia ferroviaria e s.m.i.; 
  Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone
di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»; 
  Visto il decreto del Ministro 21 marzo  2000  n.  43/T  concernente
«Criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria»; 
  Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti
15  luglio  2003,  n.  29/T  relativo  all'adeguamento  al  tasso  di
inflazione programmato per l'anno 2003; 
  Visto l'art. 1, comma 970 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che,
per le linee AV, ha stabilito l'adeguamento in misura  non  inferiore
al  2  per  cento   annuo   dei   pedaggi   dovuti   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura; 
  Vista la delibera CIPE 31 gennaio 2003, n. 2 - come  integrata  con
la delibera 25 luglio 2003, n. 24, e con la delibera 5 dicembre 2003,
n. 114 - con la quale il Comitato ha preso atto  delle  modalita'  di
attuazione dell'art. 75  della  Legge  n.  289/2002  prospettate  nel
dossier  di  valutazione  economico-finanziaria  del  «sistema   alta
velocita'/alta capacita'» sull'asse Torino-Milano-Napoli; 
  Vista la delibera CIPE 18 marzo 2005 n. 001 con la quale  e'  stato
approvato    l'aggiornamento    del    dossier     di     valutazione
economico-finanziaria  relativo  alla   linea   alta   velocita'/alta
capacita' Torino Milano-Napoli contenente in  particolare  il  canone
che le imprese ferroviarie sono tenute  a  corrispondere  al  gestore
dell'infrastruttura per l'utilizzazione delle linee stesse; 
  Visto il decreto  ministeriale 18  agosto  2006  del  Ministro  dei
trasporti, con il quale sono state apportate modifiche agli  allegati
tecnici ed economici del  citato decreto  ministeriale 43.T/2003,  in
relazione all'intervenuta  evoluzione  della  rete  ferroviaria,  con
l'apertura delle tratte AV Torino -Novara e Roma - Gricignano. 
  Vista la legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificata  con  legge  24
marzo  2012,  n.  27,  che  all'art.  36  istituisce  l'Autorita'  di
Regolazione dei trasporti, la quale assume, fra l'altro,  il  compito
di determinazione dei  criteri  per  la  fissazione  dei  pedaggi  di
accesso all'infrastruttura ferroviaria; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
in Legge 9 agosto 2013, n. 98,  che  ha  apportato  alcune  modifiche
all'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003, sulla determinazione
dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria; 
  Considerato che, successivamente all'emanazione del  citato decreto
ministeriale del 18 luglio  2006,  sono  state  aperte  all'esercizio
ulteriori tratte della rete AV Torino-Milano-Napoli; 
  Considerato che occorre promuovere la  concorrenza,  eliminando  le
eventuali barriere all'accesso all'infrastruttura, con l'obiettivo di
incrementare il  traffico  ferroviario,  nell'ottica  dello  sviluppo
sostenibile del sistema dei trasporti del Paese; 
  Considerato che a seguito dell'estensione dell'utilizzo della  rete
AV,  i  risultati  di  esercizio  del  gestore   dell'infrastruttura,
relativamente al bilancio consolidato 2010 e 2011 ed alle  previsioni
di bilancio 2012 e 2013, evidenziano un utile crescente; 
  Considerato,  in  particolare,  che  dai   dati   contabili   sopra
richiamati,  si  rileva  un  introito  da  circolazione   stabilmente
superiore al risultato di esercizio, al netto delle voci di costo che
le  vigenti  disposizioni  contenute  nel   decreto  legislativo   n.
188/2003, pongono a carico del Gestore dell'infrastruttura; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 15 comma  1  del  citato decreto
legislativo  n. 188/03  i  conti  del   gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i  ricavi
derivanti dalla riscossione dei canoni e delle eccedenze  provenienti
da altre attivita' commerciali e i contributi pubblici  definiti  nel
contratto di programma, da un lato, e i costi relativi alla  gestione
dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro; 
  Considerato che quota parte di detto utile  debba  comunque  essere
destinato a contribuire ad alcuni oneri di  gestione,  rivenienti  da
obbligazioni  preesistenti  sia  in  tema  di  investimenti,  che  di
attivita' di manutenzione; 
  Considerato,  peraltro,  che  il  margine  esistente  consente  una
riduzione  del  pedaggio  della  rete  AV,  utile  ai  fini   di   un
riequilibrio degli oneri a carico delle imprese ferroviarie; 
  Considerato che, nelle more del recepimento della Direttiva 34/2012
UE, con il quale verra'  attuato  un  nuovo  sistema  di  regole  per
l'accesso all'infrastruttura  ferroviaria,  e'  vigente  il  disposto
dell'art. 24 della citata legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha reso  la
previsione dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo  n. 188/2003,
maggiormente coerente  con  i  principi  comunitari,  in  termini  di
autonomia del Gestore dell'infrastruttura  nella  determinazione  del
pedaggio; 
  Considerato che e' competenza della citata Autorita' di regolazione
dei  trasporti,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  definire
compiutamente    la    complessiva    disciplina    per     l'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, anche attraverso le previste indagini
conoscitive, ai sensi dell'art. 37 della citata Legge  del  24  marzo
2012, n. 27; 
  Vista la nota n. 0000913 del 6 settembre  2013,  con  la  quale  il
Gestore dell'infrastruttura ha definito  e  proposto  l'aggiornamento
del valore del pedaggio sulla rete AV; 
  Ritenuto, in base alle considerazioni che  precedono -  nelle  more
delle determinazioni che a regime assumera' la  citata  Autorita'  di
regolazione dei trasporti - necessario  intervenire  sul  valore  del
pedaggio delle sole linee AV, al fine di  renderlo  coerente  con  la
realta' operativa esistente, in relazione allo sviluppo della rete  e
del traffico ferroviario; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art.  24  della  Legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e'
approvata la proposta del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, di
cui alla nota n. 0000913 del 6 settembre 2013 citata in premessa, che
definisce nella misura del 15% la riduzione da applicare, a decorrere
dalla data del presente decreto, sul valore del pedaggio  di  14,7752
€/km, sulle linee bidirezionali AV di seguito indicate: 
    tratta Torino Stura origine AV - Milano Certosa, km 126; 
    tratta Milano Rogoredo - Bologna Centrale, km 205; 
    tratta Bologna Centrale - Firenze Castello, km 86 
    tratta Roma Prenestina - deviatoio esterno  Napoli  Centrale,  km
217. 
      Roma, 10 settembre 2013 
 
                                                    Il Ministro: Lupi