IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500, della citata  legge
n. 228 del 2012, il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491  a  499  del  citato
articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
febbraio  2013,  recante  attuazione  dei  commi   da   491   a   499
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  il  citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 al fine di  completare
l'attuazione dei predetti commi da 491 a 499; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
febbraio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
febbraio  2013,  recante  attuazione  dei  commi   da   491   a   499
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. L'imposta  si  applica  anche  al  trasferimento  della  nuda
proprieta'."; 
  b) all'articolo 3, comma 3, dopo le  parole  "strumenti  finanziari
partecipativi", ovunque ricorrano,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
titoli rappresentativi"; 
  c)  all'articolo  4,  comma   2,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)  in  caso  di
acquisto di  azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e  titoli
rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti  finanziari
di  cui  al  comma  492  diversi  da  quelli  negoziati  su   mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione,  il  maggiore
tra  il  valore  di  esercizio  stabilito  delle  azioni,   strumenti
finanziari partecipativi e titoli rappresentativi  ed  il  prezzo  di
liquidazione   delle   medesime    azioni,    strumenti    finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per
lo specifico strumento finanziario di cui al comma  492.  Qualora  il
contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione,  si
assume  come  tale  il  prezzo  ufficiale  delle  azioni,   strumenti
finanziari partecipativi e  titoli  rappresentativi  sottostanti  (se
quotati  su  mercati  regolamentati  o   sistemi   multilaterali   di
negoziazione) del giorno precedente al  regolamento  dello  strumento
finanziario  stesso.  Qualora   le   azioni,   strumenti   finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano  quotati
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione,  si
assume, per prezzo  di  liquidazione,  il  valore  normale  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4 del TUIR;"; 
  2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) in  caso  di
acquisto di  azioni,  strumenti  finanziari  partecipativi  e  titoli
rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti  finanziari
di cui al comma 492 negoziati  su  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle
azioni,    strumenti    finanziari     partecipativi     e     titoli
rappresentativi;"; 
  d) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le  parole  "del  valore
della transazione" sono soppresse; 
  e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, primo periodo, le parole "alla data di emissione per
gli strumenti finanziari ed  i  valori  mobiliari  di  cui  al  comma
precedente che sono negoziati  su  mercati  regolamentati  e  sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  ed   alla   data   di   conclusione
dell'operazione su tali strumenti negli altri casi." sono  sostituite
dalle seguenti: ": a)  alla  data  di  emissione  per  gli  strumenti
finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che  sono
quotati  su  mercati  regolamentati  e   sistemi   multilaterali   di
negoziazione, sempreche' non sia possibile modificare il  sottostante
o il valore di riferimento; b) alla data di emissione ed alla data di
variazione del sottostante o valore di riferimento per gli  strumenti
finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente  che  sono
quotati  su  mercati  regolamentati  e   sistemi   multilaterali   di
negoziazione, qualora sia possibile modificare il  sottostante  o  il
valore di riferimento; c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed
alla data di variazione del sottostante o valore di  riferimento  per
gli strumenti finanziari ed  i  valori  mobiliari  di  cui  al  comma
precedente che non sono quotati su mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione."; 
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. Ai soli  fini  del
presente decreto e dell'applicazione dell'imposta  di  cui  al  comma
492: a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori  mobiliari  che
abbiano come sottostante o come valore di  riferimento  dividendi  su
azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta;  b)
le obbligazioni e i  titoli  di  debito  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), e i diritti di opzione
sono  considerati  valori  mobiliari  di  cui  alla  lettera  b)  del
precedente comma 1."; 
  f)  all'articolo  8,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) al secondo periodo, le parole "o della scadenza" sono sostituite
dalle parole ", della scadenza,  del  sottostante  o  del  valore  di
riferimento;  ai  soli  fini  dell'assoggettamento  ad  imposta   non
costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante  o
del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purche' il
contratto sia gia' stato assoggettato ad imposta"; 
  2)  al  terzo  periodo,  le  parole  "in  modo  automatico  e   non
discrezionale, in base a  previsione  definita  nel  contratto"  sono
sostituite dalle seguenti: "o in diminuzione, che non dipenda da  una
modifica del sottostante o del valore di riferimento"; 
  3) dopo il terzo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  "In  caso  di
modifica delle parti, l'imposta e' dovuta dalla  parte  sostituita  e
dalla parte subentrante." ; 
  g) all'articolo 9, comma 1, dopo il  numero  4),  sono  inseriti  i
seguenti: 
  1) "4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo  pagato  o  ricevuto
per la cessione o l'acquisto del diritto;"; 
  2) "11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito,  il  numero  di
obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per
il prezzo di acquisto o vendita;"; 
  h) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1: 
  a) alla lettera b), dopo le parole "titoli di debito" sono aggiunte
le seguenti:  ",  che  contengono  l'obbligazione  incondizionata  di
pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a  quella  in  essi
indicata"; 
  b)  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:  "b-bis)  le
operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS;"; 
  c) alla lettera d), dopo la parola "conversione" sono  aggiunte  le
seguenti: ", dello scambio o del rimborso"; 
  d)  dopo  la  lettera  d),  e'  inserita   la   seguente:   "d-bis)
l'assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli
rappresentativi a fronte di distribuzione  di  utili,  riserve  o  di
restituzione di capitale sociale;"; 
  e) alla lettera g), dopo le parole  "dalla  stessa  societa'"  sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' tra OICR master e OICR feeder di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;"; 
  2) al comma 2, lettera b), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati  da  un'Autorita'  pubblica
nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta
lista, si applicano le previsioni della presente lettera  qualora  si
impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli  strumenti
di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui  al
primo periodo della presente lettera e a  trasmetterli  su  richiesta
all'Agenzia delle entrate."; 
  i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 3, lettera  a),  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: ". CONSOB, sulla base delle informazioni  ricevute,  conferma
il possesso dei requisiti necessari, entro  i  termini  definiti  con
successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facolta'
della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso,  i
termini decorrono  dalla  ricezione  della  suddetta  documentazione.
Nelle more del rilascio, da parte della  Commissione  Europea,  della
dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera k) del regolamento (UE) n.  236/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell'esenzione  per  l'attivita'
di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si  considerano
equivalenti i mercati regolamentati  o  i  sistemi  multilaterali  di
negoziazione che siano: 
  a) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un'Autorita'  pubblica
nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di
cooperazione bilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione
del          sito           internet           della           CONSOB
(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco
rdi.html) 
  oppure 
  b) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un'Autorita'  pubblica
nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di
cooperazione  multilaterale,  cosi'  come  individuato  nell'apposita
sezione       del       sito       internet        della        IOSCO
(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist,    Annex
A), purche' siano istituiti in Stati e territori inclusi nella  lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del TUIR oppure 
  c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo  67,  comma  2,
del TUF, come da elenco pubblicato sul  sito  internet  del  predetto
organo
(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html
)"; 
  2) al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
seguente: "Per  gli  Stati  ai  quali  non  si  applicano  le  citate
direttive, il  soggetto  che  agisce  nell'ambito  dell'attivita'  di
sostegno alla liquidita' e' ammesso a fruire dell'esenzione,  purche'
abbia provveduto  ad  inoltrare  apposita  istanza  alla  CONSOB;  il
predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalita' e i
termini per la  presentazione  dell'istanza  e  per  la  risposta  al
richiedente. Il soggetto e' tenuto a dimostrare di aver stipulato  un
contratto per  lo  svolgimento  dell'attivita'  direttamente  con  la
societa'  emittente  del  titolo  azionario  e,  fatto  salvo  quanto
previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni
operative  richieste  dalla  prassi  di  mercato  ammessa  denominata
"Liquidity  Enhancement  Agreements"   approvata   dalla   CONSOB   e
pubblicata  nell'apposita  sezione  del   sito   internet   dell'ESMA
(http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity
-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares).
L'attivita' deve essere svolta su  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione che siano: 
  a) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un'Autorita'  pubblica
nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di
cooperazione bilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione
del          sito           internet           della           CONSOB
(http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco
rdi.html) oppure 
  b) autorizzati e sottoposti a vigilanza  da  un'Autorita'  pubblica
nazionale, con  la  quale  la  CONSOB  ha  stipulato  un  accordo  di
cooperazione  multilaterale,  cosi'  come  individuato  nell'apposita
sezione       del       sito       internet        della        IOSCO
(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist,    Annex
A), purche' siano istituiti in Stati e territori inclusi nella  lista
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del TUIR oppure 
  c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo  67,  comma  2,
del TUF, come da elenco pubblicato sul  sito  internet  del  predetto
organo
(http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html
)."; 
  3) al comma 5, ultimo periodo,  la  parola  "fondi"  e'  sostituita
dalla seguente: "soggetti". 
  j) nell'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 3, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  "In  caso
di ammissione alla negoziazione su mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di  negoziazione,  la  verifica  dell'inclusione  nella
lista delle societa' di cui ai  commi  1  e  2  avviene  a  decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  per  il  quale  e'   possibile
calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino  a
tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore  al  limite
di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.".