IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»; Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi»; Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»; Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile» che riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle prestazioni di invalidita' e inabilita'; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»; Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennita') in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione; Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS; Vista altresi', la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del presidente dell'INPS con la quale e' stata inviata la relazione tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183; Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»; Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici; Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di amministrazione; Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata determinazione; Decreta: Art. 1 1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 19 marzo 2013 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 71