IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione Europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 2, comma 236, lettera a), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008, che destina la somma di 1,5 milioni di euro sopra citata, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuita' territoriale dell'isola d'Elba, in conformita' alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 43 della legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012 (Legge finanziaria 2013), che autorizza la Giunta Regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei con l'isola d'Elba; Visto il decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa», cosi' come modificato dal D.M. n. 988 del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, che ha differito la data di entrata in vigore degli oneri medesimi, al 27 marzo 2011; Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'isola d'Elba, tramite una nuova Conferenza di Servizi; Vista la delega conferita con nota n. 33710 del 25 settembre 2012 dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi, al fine di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013; Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra lo scalo dell'isola d'Elba e quelli di Pisa, Firenze e Milano Linate; Considerato che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del presente decreto gli effetti del regime onerato sui voli da e per l'isola d'Elba, cosi' come individuati dal decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.