IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto  il  Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste le Comunicazioni della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico  generale  (GUUE  2012/C  8/02)  e   la   Decisione   della
Commissione Europea  riguardante  l'applicazione  delle  disposizioni
dell'art.  106,  paragrafo  2,   del   Trattato   sul   Funzionamento
dell'Unione europea agli Aiuti di Stato sotto forma di  compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a  determinate  imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico  generale
(GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  Regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  Regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto l'art. 2, comma 236, lettera a), della legge del 24  dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede  che  con  decreto
del  Ministro  dei  trasporti,  siano  individuati   gli   interventi
necessari per il  potenziamento  e  la  sicurezza  dell'aeroporto  di
Reggio Calabria per assicurare la continuita' territoriale da  e  per
tale aeroporto nonche' per  la  continuita'  territoriale  dell'isola
d'Elba, per un importo massimo di 1,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2008; 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n.  14/T  del
24 gennaio 2008, che destina la somma di 1,5 milioni  di  euro  sopra
citata, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la
continuita'  territoriale  dell'isola  d'Elba,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n.  2408/92  del  Consiglio,
del 23 luglio 1992, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.
1008/2008; 
  Visto l'art. 43 della legge regionale n. 77 del 27  dicembre  2012,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  74  del
27 dicembre 2012 (Legge finanziaria 2013), che  autorizza  la  Giunta
Regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo
di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, al  fine
di concorrere al pagamento  degli  oneri  di  servizio  pubblico  per
l'effettuazione di collegamenti aerei con l'isola d'Elba; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  280  del  10  maggio  2010  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 126 del 1° giugno 2010 avente ad oggetto «Imposizione di oneri  di
servizio  pubblico  sulle  rotte  Elba  Marina  di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e  viceversa»,  cosi'  come
modificato dal D.M. n. 988 del  15  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13
del 18 gennaio 2011, che ha differito la data di  entrata  in  vigore
degli oneri medesimi, al 27 marzo 2011; 
  Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui  quali
articolare una nuova imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei con l'isola d'Elba, tramite una  nuova  Conferenza
di Servizi; 
  Vista la delega conferita con nota n. 33710 del 25  settembre  2012
dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al  Presidente
della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi,
al fine di individuare il  contenuto  dell'imposizione  di  oneri  di
servizio  pubblico  sulle  rotte  Elba  Marina  di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo - Milano Linate; 
  Viste le risultanze  della  Conferenza  di  servizi,  tenutasi  nei
giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013; 
  Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati  tra  lo  scalo
dell'isola d'Elba e quelli di Pisa, Firenze e Milano Linate; 
  Considerato che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del
presente decreto gli effetti del regime onerato sui  voli  da  e  per
l'isola d'Elba, cosi' come individuati dal  decreto  ministeriale  n.
280 del 10 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  Decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo  -  Milano  Linate  e  viceversa,   costituisce   un   servizio
d'interesse economico generale.