IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
             della qualita' agroalimentare e della pesca 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento
unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione  del  10  luglio
2009 recante talune modalita' di  applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le  categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le  relative  restrizioni,  in
particolare l'allegato II, sezione C,  punto  2,  del  Reg.  (CE)  n.
606/2009,  cosi'  come  modificato  con  il  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009, che prevede che le  partite
destinate  all'elaborazione  dei  vini   spumanti   di   qualita'   a
denominazione di origine protetta "Prosecco" ed  altri,  elaborate  a
partire da  una  sola  varieta'  di  vite  possono  avere  un  titolo
alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato
approvato il disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata " Prosecco"; 
  Vista l'istanza presentata in data 6 settembre 2013  dal  Consorzio
di tutela della DOC "Prosecco", con sede in  Treviso,  con  la  quale
tenendo conto delle particolari condizioni  climatiche  verificatesi,
e' stata richiesta la riduzione  del  titolo  alcolometrico  volumico
totale ad un tenore non  inferiore  all'8,5  %  vol.  delle  partite,
ottenute nella corrente  campagna  vendemmiale  2013/2014,  destinate
all'elaborazione della  sola  tipologia  spumante  della  citata  DOC
"Prosecco", ai sensi  ed  alle  condizioni  previste  dalla  predetta
normativa comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso sulla  predetta  istanza  dalle
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con  nota  n.
375388 del 10 settembre 2013 e con nota n.  63267  del  12  settembre
2013; 
  Ritenuto che sussistono  le  condizioni  per  l'accoglimento  della
richiesta in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per la campagna  vendemmiale  2013/2014,  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della
sola tipologia spumante della DOC  "Prosecco",  riconosciuta  con  il
decreto ministeriale  17  luglio  2009  richiamato  in  premessa,  e'
fissato  a  8,5  %  vol.,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, cosi'
come modificato con il regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del
30 novembre 2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito