IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e  successive
modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  stipula,  nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad  evidenza
pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura  di
beni e servizi  con  le  quali  l'impresa  prescelta  si  impegna  ad
accettare, sino a concorrenza  della  quantita'  massima  complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni  ivi  previsti,
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato,
anche con il ricorso alla locazione finanziaria; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  febbraio  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000,
n. 58, con il quale il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di
stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi  per  conto
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A.  per  conto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  2  maggio  2001,  con  cui  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
ha affidato alla Consip S.p.A. le  iniziative  ed  attivita'  di  cui
all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha  previsto,  in
tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione  tra  la  predetta
societa' e lo stesso Ministero per  regolare  i  rapporti  reciproci,
fermo restando quanto gia' previsto dal citato  decreto  ministeriale
del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni e integrazioni,  il  quale  stabilisce  che:
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi
gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni
educative  e   le   istituzioni   universitarie,   sono   tenute   ad
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  quadro;  le  restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge  23
dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi  parametri  di
prezzo -  qualita'  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei
contratti di acquisto di  beni  e  servizi;  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni  stipulate  dalle  centrali  regionali  di
riferimento  ovvero,  qualora   non   siano   operative   convenzioni
regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che:  le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione  degli
istituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni
e servizi al di sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono
tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di  cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; fermi restando gli  obblighi  e  le
facolta' previsti al comma 449  del  medesimo  art.  1,  le  restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di  importo
inferiore alla soglia di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328
ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
per gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e  grado,  nonche'  le
istituzioni educative e le universita' statali, tenendo  conto  delle
rispettive specificita', sono  definite,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  linee   guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento, degli acquisti
di  beni  e  servizi  omogenei  per  natura  merceologica  tra   piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al comma 450; 
  Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base
dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni
di beni e servizi di cui al comma  569  dell'art.  2  della  medesima
legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo  di
ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in  relazione  agli  acquisti
d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del
valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni  e
dei servizi ed il livello di  aggregazione  della  relativa  domanda,
nonche'  le  tipologie  dei  beni  e  dei  servizi  non  oggetto   di
convenzioni  stipulate   da   Consip   S.p.A.   per   le   quali   le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  sono  tenute  a  ricorrere  alla
Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di   stazione   appaltante   ai   fini
dell'espletamento  dell'appalto  e  dell'accordo  quadro,  anche  con
l'utilizzo dei sistemi telematici; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale stabilisce che, fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 449  e
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dall'art.  2  comma  574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni pubbliche  e
le societa' inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT  ai  sensi  dell'art.  1
della legge n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica  diretta  o
indiretta, sono  tenute  ad  approvvigionarsi  -  relativamente  alle
categorie merceologiche ivi individuate - attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
committenza di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455
della legge n. 296/2006 ovvero ad esperire proprie autonome procedure
nel  rispetto  della  normativa  vigente,   utilizzando   i   sistemi
telematici di negoziazione di Consip o della centrale di  committenza
regionale di riferimento, facendo salva la possibilita' di  procedere
ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche  al  di
fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi prevedano
corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza
regionali; 
  Visto l'art. 1, comma 158, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(c.d. legge di stabilita'), il quale stabilisce che:  fermo  restando
quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, e successive  modificazioni,  all'art.  2,  comma  574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni
e di  servizi  nonche'  la  soglia  al  superamento  della  quale  le
amministrazioni pubbliche statali, centrali e  periferiche  procedono
alle  relative  acquisizioni   attraverso   strumenti   di   acquisto
informatici  propri  ovvero  messi  a  disposizione   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'Amministrazione Digitale», cosi' come integrato e modificato dai
successivi interventi normativi; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed  il  D.P.R.  5
ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed  attuazione
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163»  che  disciplinano
l'utilizzo di sistemi telematici e dispositivi  e  mezzi  elettronici
nelle procedure di acquisizione di beni e servizi; 
  Visto  l'art.  287,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il quale stabilisce che: fatta
salva la facolta' di ciascuna stazione  appaltante  di  istituire  un
sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 60 del codice, il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di  Consip
S.p.A. ed utilizzando le proprie  infrastrutture  tecnologiche,  puo'
provvedere alla realizzazione e gestione di un  sistema  dinamico  di
acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli  strumenti
organizzativi ed amministrativi, elettronici e  telematici  necessari
alla sua realizzazione e gestione  nonche'  curando  l'esecuzione  di
tutti i servizi informatici, telematici, e  di  consulenza  necessari
alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le
attivita'  necessarie  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico  di
acquisizione e per l'ammissione allo stesso; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  del  15  marzo  2008
recante «modifica del regolamento (CE) n.  2195/2002  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  relativo  al  vocabolario  comune  per  gli
appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relative alle  procedure  per  gli
appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV»; 
  Considerata la necessita' di procedere, in attuazione dell'art.  1,
comma 158 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  all'individuazione
delle categorie di beni e servizi nonche' della soglia al superamento
della  quale  le  amministrazioni  pubbliche  statali,   centrali   e
periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti
informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che, ai fini  dell'individuazione  delle  categorie  di
beni e servizi e della soglia di cui al  precedente  considerato,  il
Ministero dell'economia e delle finanze tramite le proprie strutture,
ha effettuato le necessarie analisi con  riferimento  alla  natura  e
agli importi relativi alle acquisizioni svolte dalle  amministrazioni
statali, centrali e periferiche, anche sulla base  di  quanto  emerso
dall'analisi   dei   dati    resi    disponibili    dall'Osservatorio
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  in  tema  di
acquisizione di beni e servizi, sulla base dell'art. 8, comma  2  del
decreto-legge n. 52/2012,  e  alle  caratteristiche  dei  mercati  di
riferimento; 
  Considerata la finalita' di diffondere il ricorso  a  strumenti  di
acquisto informatici, nell'ottica dell'incremento della trasparenza e
dell'economicita' della gestione dei contratti pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. Per l'anno 2013 e in ogni caso fino all'emanazione di successivo
decreto,   le   amministrazioni   pubbliche   statali,   centrali   e
periferiche, procedono alle  acquisizioni  dei  beni  e  dei  servizi
relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72 come individuate ai sensi del
Regolamento (CE)  n.  213  del  28  novembre  2007  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 marzo 2008,  attraverso
strumenti di acquisto informatici  propri  o  messi  a  disposizione,
secondo  quanto  previsto  al  successivo  art.  2,   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, nel  caso  in  cui  l'importo  a  base
d'asta sia superiore alla soglia di 2,5  milioni  di  Euro  e  almeno
l'ottanta per cento del detto importo sia costituito da  acquisizioni
di beni e servizi inclusi tra i CPV di seguito elencati: 
    Per la divisione «30», le classi CPV:  3010,  3011,  3012,  3014,
3015, 3020, 3021, 3022, 3023; 
    Per la divisione «48»: tutta la divisione; 
    Per la divisione «50», le classi CPV: 5031, 5032; 
    Per la divisione «72»: tutta la divisione. 
  2. Le amministrazioni pubbliche  statali,  centrali  e  periferiche
procedono ai sensi del precedente comma, per  le  relative  procedure
dirette  all'acquisizione  avviate   a   partire   dal   sesto   mese
dall'entrata in vigore del presente decreto.