IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento  del   lavoro,   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
Salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della Salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto 23 novembre 2012 con il quale e' stato autorizzato
al numero 15631 il  permesso  di  commercio  parallelo  del  prodotto
fitosanitario ORYTIS II, a nome dell'Impresa Verde Bio Srl, con  sede
in Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria 14/b; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento RUFAST E-FLO, registrato al n. 9668 a  nome  dell'Impresa
Cheminova A/S, nonche' il decreto dirigenziale 15 gennaio 2013 con il
quale il prodotto fitosanitario in questione e' stato  adeguato  alle
condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante  del
medesimo decreto; 
  Considerato che un prodotto fitosanitario per  il  quale  e'  stato
rilasciato un permesso di commercio parallelo puo' essere immerso sul
mercato   e   impiegato   solo   conformemente   alle    disposizioni
dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino  alla  data  di
scadenza di quest'ultimo; 
  Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del  prodotto  fitosanitario
ORYTIS II alle indicazioni  di  cui  all'etichetta  del  prodotto  di
riferimento RUFAST E-FLO, modificata con decreto del 15 gennaio 2013; 
  Visto  il  versamento  effettuato  dal  titolare  del  permesso  di
commercio parallelo  del  prodotto  fitosanitario  ORYTIS  II,  quale
tariffa per gli accertamenti conseguenti  al  rilascio  del  presente
decreto di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
  E'   autorizzato   l'adeguamento   dell'etichetta   del    prodotto
fitosanitario  ORYTIS  II,  registrato  come  permesso  di  commercio
parallelo  al  numero  15631  a  nome  dell'Impresa  Verde  Bio  Srl,
all'etichetta del prodotto di riferimento RUFAST E-FLO, registrato al
numero 9668, a nome dell'Impresa Cheminova A/S. 
  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del   presente   decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  La data  di  scadenza  del  permesso  di  commercio  parallelo  del
prodotto fitosanitario ORYTIS II e'  fissata  al  31  dicembre  2021,
conformemente alla data  di  scadenza  del  prodotto  di  riferimento
RUFAST E-FLO, ai sensi dell'art. 52,  par.  6  del  regolamento  (CE)
1107/2009. 
  Il titolare del permesso e'  tenuto  a  rietichettare  il  prodotto
fitosanitario  non  ancora  immerso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della  loro
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato  in  via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 settembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello