L'AUTORITA' Nella riunione del Consiglio del 30 settembre 2013; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, aggiunge il comma 2-bis relativamente alla promozione della pari opportunita' tra donne e uomini nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"; Vista la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni; Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; Vista la legge della Provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia", e successive modificazioni, in particolare, la legge provinciale 20 marzo 2013, n. 3, recante "Modificazioni dell'art. 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale"; Vista la legge della Provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4, recante "Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano" e successive modifiche; Vista la legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale" ed, in particolare, le disposizioni sulla rappresentanza di genere; Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 117 del 26 luglio 2013 con il quale sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2013 i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento; Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 con il quale sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2013 i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Vista la delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 24 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013"; Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 27 ottobre 2013. Tali disposizioni si applicano nei confronti delle emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali provinciali interessati dalle consultazioni. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascuna consultazione. 4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al comma 2 del successivo articolo 2.