L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 30 settembre 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo"; 
  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e'  stato  adottato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Autorita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003,  n.  313  e  dalla  legge  23
novembre 2012, n. 215; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni"  ed,  in
particolare, l'art. 4, che nel modificare l'art.  1  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, aggiunge  il  comma  2-bis  relativamente  alla
promozione della pari opportunita' tra  donne  e  uomini  nell'ambito
delle trasmissioni per la comunicazione politica; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
"Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali"; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  "Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali"; 
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta  del
Sindaco e del Presidente della Provincia, del  Consiglio  comunale  e
del Consiglio provinciale", e successive modificazioni; 
  Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto  Adige,
nel testo  modificato  dall'art.  4  della  legge  costituzionale  31
gennaio 2001, n. 2; 
  Vista la legge della Provincia  di  Trento  5  marzo  2003,  n.  2,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di  Trento  e
del Presidente  della  Provincia",  e  successive  modificazioni,  in
particolare, la legge  provinciale  20  marzo  2013,  n.  3,  recante
"Modificazioni dell'art. 8 della  legge  elettorale  provinciale,  in
materia di composizione della Giunta provinciale"; 
  Vista la legge della Provincia di Bolzano 14  maggio  2003,  n.  4,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano" e
successive modifiche; 
  Vista la legge della Provincia di Bolzano  8  maggio  2013,  n.  5,
recante "Disposizioni sull'elezione  del  Consiglio  della  Provincia
autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione
della Giunta provinciale" ed, in particolare, le  disposizioni  sulla
rappresentanza di genere; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di  Trento
n. 117 del 26 luglio 2013 con il quale sono stati  convocati  per  il
giorno  27  ottobre  2013  i  comizi  per  l'elezione  del  Consiglio
provinciale e del Presidente della Provincia di Trento; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 con il quale sono stati  convocati  per
il giorno 27 ottobre 2013  i  comizi  per  l'elezione  del  Consiglio
provinciale di Bolzano; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Vista la delibera  approvata  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella
seduta del 24 settembre 2013, recante  "Disposizioni  in  materia  di
comunicazione politica, messaggi  autogestiti  e  informazione  della
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per  le
consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e
Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e
18 novembre 2013"; 
  Udita la relazione del Commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23  novembre  2012,  n.  215,  in
materia  di  disciplina  dell'accesso  ai  mezzi   di   informazione,
finalizzate a dare concreta attuazione ai  principi  del  pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema  radiotelevisivo,   si   riferiscono   alle
consultazioni per le  elezioni  del  Presidente  della  Provincia  di
Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per
il giorno  27  ottobre  2013.  Tali  disposizioni  si  applicano  nei
confronti  delle  emittenti  locali  che  esercitano  l'attivita'  di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica negli ambiti territoriali provinciali  interessati  dalle
consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui al presente provvedimento con  altre
consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni attuative
della  legge  22  febbraio  2000,  n.   28,   relative   a   ciascuna
consultazione. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  nazionali  private  l'obbligo  del  rispetto  dei
principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del
pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e  7  del  Testo  Unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, i programmi di approfondimento informativo,  qualora  in
essi  assuma  carattere  rilevante  l'esposizione   di   opinioni   e
valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni  oggetto
del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia  ed
equilibrata presenza ai diversi soggetti politici come individuati al
comma 2 del successivo articolo 2.