Art. 1 
 
 
        Istituzione e compiti della Commissione parlamentare 
                            di inchiesta 
 
  1. E' Istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni  della  diffusione
delle  merci  contraffatte  e  delle  merci   usurpative   in   campo
commerciale, nonche' della pirateria elettronica  e  digitale  e  del
commercio  abusivo,  di   seguito   denominata   «Commissione»,   con
l'obiettivo  di  approfondire  e  raccogliere   dati   aggiornati   e
dettagliati sui citati fenomeni,  di  verificare  le  ricadute  e  le
potenzialita'    effettive    del    Piano    strategico    nazionale
anticontraffazione e di individuare misure di  carattere  legislativo
sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy. 
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono: 
  a) per «merci contraffatte»: le merci che recano  illecitamente  un
marchio identico ad un marchio registrato; 
  b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono  riproduzioni
illecite di prodotti tutelati da diritti di proprieta' intellettuale; 
  c) per «pirateria  elettronica  e  digitale»:  il  commercio  e  la
diffusione di supporti informatici o files  illegali,  in  violazione
dei relativi diritti di proprieta' intellettuale; 
  d) per «commercio abusivo»: situazioni  riportabili  all'abusivismo
commerciale, inteso come attivita' esercitata al di fuori di spazi  e
regole prestabilite, anche in ambito web. 
  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati  raggiunti
e i limiti  istituzionali  tecnologici,  normativi,  organizzativi  e
finanziari  attribuibili  al  livello  nazionale   che   hanno   reso
inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni  di
cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio  dei
poteri  di  prevenzione,  di  controllo   e   sanzionatori   previsti
dall'ordinamento, alla funzionalita' del sistema di raccolta dei dati
e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e  alla
valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali  al  fine  di
prevedere  politiche  di  prevenzioni  e  di  individuare  poteri  di
controllo e di repressione piu' efficaci, con particolare riferimento
alla tutela del made in Italy e della salute e  della  sicurezza  dei
cittadini.  La  Commissione  ha  altresi'  il  compito  di   valutare
l'entita' delle  risorse  da  destinare  al  sistema  statistico  per
definire la misura delle attivita' connesse alla contraffazione, alla
pirateria e all'abusivismo nel campo commerciale, le buone  prassi  e
la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la
congruita' dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela
dei diritti di  proprieta'  intellettuale  e  quelle  in  materia  di
promozione dell'invenzione. 
  4. La Commissione, in particolare,  raccoglie  dati  sulle  diverse
realta' territoriali e dei distretti industriali italiani allo  scopo
di accertare la dimensione  del  fenomeno,  specialmente  per  quanto
riguarda: 
  a) le  merci  contraffatte  e  usurpative  vendute  nel  territorio
nazionale, suddivise per settori produttivi; 
  b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio
nazionale per essere commercializzate in altri Paesi; 
  c) la produzione illegittima di  merci  contraffatte  e  usurpative
approntate  da  licenziatari  di  produzione  infedeli  e  da  questi
smerciate,  con  o  senza  il  marchio  originale,  ma  comunque   in
violazione del contratto di licenza; 
  d) la produzione illegittima di  merci  contraffatte  e  usurpative
destinate  contrattualmente  a  specifiche   aree   geografiche,   ma
dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori  delle  zone  di
loro pertinenza; 
  e)  la  produzione  illegittima  di  merci   che,   senza   violare
direttamente marchi o modelli, ne imitano in  maniera  tendenziosa  o
confusiva l'aspetto; 
  f) la diffusione delle merci contraffatte e  usurpative  attraverso
il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini
che tendano ad  ingenerare  ambigua  informazione  nei  riguardi  dei
consumatori; 
  g)  le  risorse  e  gli  strumenti  di  controllo  del   territorio
effettivamente impegnati per rafforzare il sistema  di  contrasto,  a
partire da quello doganale; 
  h) le eventuali inefficienze  e  sottovalutazioni  da  parte  delle
istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da  parte  della  societa'
civile, le eventuali responsabilita' degli enti  preposti,  l'impegno
nel  contrastare  il  fenomeno  relativo  alla  produzione  di  merci
contraffate  e  usurpative  nel  territorio  nazionale   e,   infine,
l'impegno  nel  sensibilizzare  i  consumatori  sulla  gravita'   del
fenomeno stesso; 
  i) le connessioni con la criminalita' organizzata; 
  l)  la  verifica  dei  risultati  raggiunti  nelle   attivita'   di
prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti  preposti
al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1; 
  m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione,
di controllo e sanzionatori previsti  dall'ordinamento,  la  corretta
applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di
adeguamento della stessa,  anche  relativamente  all'indicazione  del
Paese di origine dei prodotti; 
  n) la situazione delle piccole e  medie  imprese  e  dei  distretti
industriali in rapporto alle possibilita' di accesso  ai  diritti  di
proprieta' industriale, nonche' alla difesa  e  tutela  degli  stessi
diritti; 
  o) la qualita' dei brevetti nazionali e  l'eventuale  esistenza  di
brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati  senza  il  prescritto
esame del loro contenuto inventivo; 
  p) le questioni relative al fenomeno  dell'italian  sounding  nella
prospettiva  della  tutela  della  reputazione   e   dell'indicazione
commerciale  «made  in  Italy»  e  delle  altre   denominazioni   che
identificano le produzioni di qualita' di origine italiana; 
  q)  l'analisi   della   legislazione   vigente,   con   particolare
riferimento alle imprese italiane operanti all'estero; 
  r) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento
alla congruita' dell'organizzazione delle  sezioni  specializzate  in
materia di imprese.