IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1237  della  Commissione  dell'11
dicembre 2009 con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine  protetta
«Marrone di Caprese Michelangelo»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  1°  ottobre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del  10
novembre 2010, con il quale  l'organismo  «Agroqualita'  S.p.A.»  con
sede in Roma, via Cesare Pavese  n.  305,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
«Marrone di Caprese Michelangelo»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° ottobre 2010; 
  Considerato che il «Comitato Promotore per il riconoscimento  della
DOP Marrone di Caprese Michelangelo» e la Regione Toscana  non  hanno
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Marrone
Caprese Michelangelo» anche nella fase intercorrente tra la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  1°
ottobre  2010,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo  denominato  «Agroqualita'  S.p.A.»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
S.p.A.» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305,  con  decreto  1°
ottobre 2010 ad  effettuare  i  controlli  per  la  denominazione  di
origine protetta «Marrone Caprese Michelangelo»,  registrata  con  il
Regolamento (UE) n. 1237 dell'11 dicembre  2009,  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.