Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010: Esaminata la documentata domanda presentata il 27 giugno 2013, per il tramite la Regione Toscana, dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, comma 1, del citato D.m. 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico» espresso con deliberazione Giunta regionale n. 387 del 27 maggio 2013; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 5 settembre 2013 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del richiamato D.m. 7 novembre 2013 alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio divisionale PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta di disciplinare.