Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010: 
    Esaminata la documentata domanda presentata il  27  giugno  2013,
per il  tramite  la  Regione  Toscana,  dal  Consorzio  Vino  Chianti
Classico,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei
vini  «Chianti  Classico»,  nel  rispetto  della  procedura  di   cui
all'articolo 10, comma 1, del citato D.m. 7 novembre 2012; 
    Visto il parere favorevole della  Regione  Toscana  sulla  citata
proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita  dei  vini  «Chianti
Classico» espresso con deliberazione Giunta regionale n. 387  del  27
maggio 2013; 
    Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  61/2010,
espresso nella riunione del 5 settembre 2013 sulla predetta  proposta
di modifica del disciplinare di produzione; 
    Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del  richiamato  D.m.  7
novembre 2013 alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di   Origine
Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico». 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione,   in   regola   con   le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio divisionale PQA IV - Via XX Settembre,  20  -  00187  Roma  -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta di disciplinare.