IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico; 
  Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e' propria
del Ministero dell'istruzione, universita' e  ricerca  la  competenza
relativa: 
    - alla determinazione, per l'intero territorio  nazionale,  della
data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa  nell'esame
di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  (prova  di  cui
all'art. 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59); 
    - alla determinazione, per l'intero territorio  nazionale,  della
data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore; 
    - alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza
nazionale; 
  Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297  e  successive  modificazioni,  per  il  quale  "Le  attivita'
didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e  quelle
di  aggiornamento,  si  svolgono  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
settembre ed il 30 giugno  con  eventuale  conclusione  nel  mese  di
luglio degli esami di maturita'"; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2012,  n.  68  (Calendario
delle festivita' e degli esami per l'anno 2012/2013); 
  Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni,  per  i  quali  "L'esame  di
licenza media si sostiene in un'unica sessione  con  possibilita'  di
prove suppletive per i  candidati  assenti  per  gravi  e  comprovati
motivi. Le prove  suppletive  devono  concludersi  prima  dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo"; 
  Visto l'art. 7, comma  2,  dell'ordinanza  ministeriale  29  luglio
1997, n. 455 ("Educazione in eta' adulta - Istruzione e formazione"),
per il quale "Le prove d'esame, per coloro per i  quali  e'  previsto
all'interno del  patto  formativo  il  conseguimento  del  titolo  di
licenza media, vengono predisposte al termine delle attivita',  anche
in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione
a specifici progetti finalizzati"; 
  Visto il decreto legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede  all'art.  1,
comma 24, alcune disposizioni sulle  celebrazioni  e  le  festivita',
concernenti  anche  la  determinazione  annuale  delle   date   delle
festivita' dei Santi Patroni; 
  Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni e le  festivita'
di cui al citato art. 1, comma 24, del  decreto  legge  n.  138/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n.  148/2011,  sono  attuate
con apposto D.P.C.M.; 
  Atteso che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato; 
  Ritenuto, pertanto, che  fino  all'emanazione  del  D.P.C.M.,  sono
confermate le date delle festivita'  dei  Santi  Patroni  determinate
secondo la normativa precedente all'art. 1,  comma  24,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 148/2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, Regolamento  recante  norme  generali  per  la  ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per  gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Tenuto conto che la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 ha precisato che i
C.P.I.A. verranno attivati dall'a.s. 2014/2015, in quanto la  tardiva
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre
2012,  n.  263  non  ha  consentito  alle  Regioni  di   programmare,
nell'ambito della definizione della rete  scolastica  e  dell'offerta
formativa, l'attivazione dei C.P.I.A. e  che,  pertanto,  per  l'a.s.
2013/2014 rimangono in vigore le disposizioni fin qui emanate; 
  Tenuto conto che, allo stato attuale, il Consiglio Nazionale  della
Pubblica Istruzione non puo' rendere il prescritto parere, in  quanto
il regime di proroga, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n.  216
del 29 dicembre 2011, convertito nella legge n. 14  del  24  febbraio
2012, e' cessato alla data del 31 dicembre 2012; 
  Attesa l'esigenza di procedere agli  adempimenti  sopra  menzionati
per l'anno scolastico 2013/2014; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame  di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per  l'anno
scolastico  2013/2014,  per  l'intero  territorio  nazionale  ed   in
sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30;
in prima e seconda sessione suppletiva  potra'  essere  espletata  il
giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014  con  inizio  alle
ore 8.30.