IL CAPO DIPARTIMENTO 
                    delle politiche competitive, 
                   della qualita' agroalimentare, 
                        ippiche e della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   670/2011   della
commissione del 12 luglio 2011 con il quale e'  stato  modificato  il
citato  Regolamento  (CE)  n.  607/2009,   ed   in   particolare   la
disposizione transitoria di cui all'art. 73,  par.  2,  dello  stesso
regolamento, in base alla  quale  la  procedura  ordinaria  «prevista
all'art. 118-octodecies del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  non  si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere  dal  1°  agosto  2009  e  trasmesse  da
quest'ultimo alla commissione anteriormente al 30 giugno 2014  se  lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118-quater  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007   e   al   presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla  commissione
a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007.»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato  che  in  talune  IGP,  per  le  quali   i   produttori
interessati   effettuavano   tradizionalmente   le   operazioni    di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle  uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona  ubicata  nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa  (ai  sensi
dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Regolamento CE  n.  607/2009),
mediante l'ordinaria procedura di  valutazione  e  recepimento  delle
relative domande di  modifica  prevista  dalla  richiamata  normativa
comunitaria e nazionale; 
  Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna  vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe  alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita  deroga   negli   specifici   disciplinari,   la   zona   di
vinificazione  verrebbe  a  corrisponde  con  quella  delimitata   di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista  dal  citato  art.  6,  par.  4,  2°  capoverso,  che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche  al  di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata; 
  Ritenuto, al fine di non  pregiudicare  l'attivita'  economica  dei
sopra citati  produttori  interessati,  di  procedere  con  carattere
d'urgenza  alla  modifica  dei  disciplinari  delle  citate  IGP  per
inserire la  richiamata  deroga,  per  consentire  di  effettuare,  a
partire  dalla  corrente  vendemmia,  la  vinificazione  nelle   aree
amministrative  limitrofe  alla  zona   di   produzione   delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti  i  produttori  delle  IGP  in
questione ed a questa Amministrazione di  avvalersi  della  procedura
transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Regolamento  CE  n.
607/2009; 
  Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito  i  criteri  procedurali  per  la
presentazione delle istanze relative alla modifica  dei  disciplinari
in questione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della IGP «Montecastelli»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai  sensi  del  quale  i  disciplinari
consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  dei  vini  DOP  e  IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  fascicolo
tecnico  della  IGP  «Montecastelli»,  sono  stati   inoltrati   alla
Commissione U.E., entro  il  31  dicembre  2011,  conformemente  alla
procedura di cui all'art. 70-bis del Regolamento CE  n.  607/2009,  e
sono stati pubblicati sul  sito  internet  del  Ministero  -  Sezione
qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art.  73,  par.  2,  del
citato Regolamento (CE) n. 607/2009, in data 17 settembre 2013  dalla
regione Toscana, quale soggetto richiedente  legittimato  che  a  suo
tempo ha presentato a questo Ministero  il  disciplinare  consolidato
della IGT dei vini «Montecastelli» che  e'  stato  approvato  con  il
citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad  ottenere  la
modifica dell'art. 5 del disciplinare di  produzione  della  predetta
IGT «Montecastelli», al fine di inserire la deroga per consentire  la
vinificazione o elaborazione dei relativi  prodotti  vitivinicoli  in
una zona ubicata in un'area amministrativa  limitrofa,  conformemente
all'art. 6, par. 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009; 
  Considerato che a seguito  dell'esame  della  predetta  domanda  da
parte di questo Ministero, conformemente  alla  richiamata  procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Regolamento  (CE)
n. 607/2009, e' risultato che la citata  richiesta  di  modifica  del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. b) dello
stesso Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei  vini  ad  Indicazione  geografica
tipica «Montecastelli» in accoglimento della predetta domanda; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino IGP «Montecastelli» cosi' come approvato con il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
geografica  tipica  «Montecastelli»,  consolidato  con  le  modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui  all'art.  118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, cosi'  come  approvato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il
seguente: 
  «La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione  delle
uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali di produzione, e'  consentito,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 4,  lettera  b,  del  Regolamento  CE  n.  607/2009,  che  tali
operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero  territorio
della regione Toscana.».