IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  come  modificato
dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135,  il  quale  prevede  per  i  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti  se
appartenenti  o  appartenuti  a  comunita'  montane,   l'   esercizio
obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali  di
cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l); 
  Visto il comma 31-bis del medesimo art.  14,  introdotto  dall'art.
19, comma 1,  lett.  e)  del  decreto-legge  6  luglio  2012  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  ai
sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni,  per  i  comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti
se appartenenti  o  appartenuti  a  comunita'  montane,  puo'  essere
realizzato  mediante  una  o  piu'  convenzioni,  di  durata   almeno
triennale, sottoscritte ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come sostituito dall'art. 19, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con  popolazione  fino  a
1.000  abitanti  possono  esercitare  in  forma  associata  tutte  le
funzioni amministrative e tutti i  servizi  pubblici  loro  spettanti
mediante una unione di comuni cui si applica, in deroga  all'art.  32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina  recata
dallo stesso art. 16; 
  Visto l'art. 16, comma 12, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, come sostituito dall'art.  19,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012 n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio  associato  delle
funzioni, per i comuni con popolazione  fino  a  1000  abitanti  puo'
essere attuato anche mediante una  o  piu'  convenzioni,  con  durata
almeno  triennale,  stipulata  ai  sensi  dell'art.  30  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Rilevato che, per i comuni delle predette classi  demografiche,  e'
fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza
del  predetto  periodo  triennale,  un'attestazione  comprovante   il
conseguimento di significativi livelli  di  efficacia  ed  efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni; 
  Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla  scadenza  del  predetto
periodo, il conseguimento di significativi livelli  di  efficacia  ed
efficienza nella gestione dei servizi  associati,  agli  enti  locali
delle  predette  classi  demografiche  si   applica   la   disciplina
rispettivamente prevista dal comma 28 dell'art.  14  e  dal  comma  1
dell'art. 16 sopracitati; 
  Considerato pertanto, che, a tali fini, con  decreto  del  Ministro
dell'interno, da adottarsi ai sensi del  comma  31-bis  dell'art.  14
sopracitato, occorre determinare i contenuti  e  le  modalita'  delle
predette attestazioni; 
  Sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali nella  seduta
del 7 agosto 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Determinazione popolazione Enti destinatari 
 
  1. Per l'esercizio associato delle  funzioni  mediante  convenzione
previsto dall'art. 16, della legge n. 148/11 e  dall'art.  14,  comma
31-bis,  del decreto-legge n.  78/10,  la   fascia   demografica   e'
determinata dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.