IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   670/2011   della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e'  stato  modificato  il
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,   ed   in   particolare   la
disposizione transitoria di  cui  all'art.  73,  paragrafo  2,  dello
stesso  regolamento,  in  base  alla  quale  la  procedura  ordinaria
«prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE)  n.  1234/2007
non si applica  alle  modifiche  di  un  disciplinare  di  produzione
introdotte in uno Stato membro a  decorrere  dal  1°  agosto  2009  e
trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno
2014 se lo scopo  di  tali  modifiche  e'  esclusivamente  quello  di
adeguare all'art. 118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007  e  al
presente regolamento il disciplinare  di  produzione  trasmesso  alla
Commissione  a  norma  dell'art.   118-vicies,   paragrafo   2,   del
regolamento (CE) n. 1234/2007.» ; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato  che  in  talune  IGP,  per  le  quali   i   produttori
ineteressati   effettuavano   tradizionalmente   le   operazioni   di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle  uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona  ubicata  nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa  (ai  sensi
dell'art. 6, paragrafo 4, lettere a)  e  b)  del  regolamento  CE  n.
607/2009),  mediante   l'ordinaria   procedura   di   valutazione   e
recepimento  delle  relative  domande  di  modifica  prevista   dalla
richiamata normativa comunitaria e nazionale; 
  Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna  vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe  alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita  deroga   negli   specifici   disciplinari,   la   zona   di
vinificazione  verrebbe  a  corrisponde  con  quella  delimitata   di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo  4,  secondo  capoverso,
che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche  al
di  fuori  delle  immediate  vicinanze  della  zona   di   produzione
delimitata; 
  Ritenuto, al fine di non  pregiudicare  l'attivita'  economica  dei
sopra citati  produttori  interessati,  di  procedere  con  carattere
d'urgenza  alla  modifica  dei  disciplinari  delle  citate  IGP  per
inserire la  richiamata  deroga,  per  consentire  di  effettuare,  a
partire  dalla  corrente  vendemmia,  la  vinificazione  nelle   aree
amministrative  limitrofe  alla  zona   di   produzione   delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti  i  produttori  delle  IGP  in
questione ed a questa amministrazione di  avvalersi  della  procedura
transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del regolamento CE
n. 607/2009; 
  Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito  i  criteri  procedurali  per  la
presentazione delle istanze relative alla modifica  dei  disciplinari
in questione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della IGP «Colli della Toscana centrale»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai  sensi  del  quale  i  disciplinari
consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  dei  vini  DOP  e  IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  fascicolo
tecnico  della  IGP  «Colli  della  Toscana  centrale»,  sono   stati
inoltrati  alla  Commissione  U.E.,  entro  il  31   dicembre   2011,
conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis  del  regolamento
CE n. 607/2009,  e  sono  stati  pubblicati  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art.  73,  paragrafo  2,
del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in data  17  settembre  2013
dalla regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato  che  a
suo  tempo  ha  presentato  a  questo   Ministero   il   disciplinare
consolidato della IGT dei vini «Colli della Toscana centrale» che  e'
stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre  2011,
intesa ad ottenere  la  modifica  dell'art.  5  del  disciplinare  di
produzione della predetta IGT «Colli della Toscana centrale», al fine
di inserire la deroga per consentire la vinificazione o  elaborazione
dei relativi prodotti vitivinicoli in una  zona  ubicata  in  un'area
amministrativa limitrofa,  conformemente  all'art.  6,  paragrafo  4,
lettera b) del regolamento CE n. 607/2009; 
  Considerato che a seguito  dell'esame  della  predetta  domanda  da
parte di questo Ministero, conformemente  alla  richiamata  procedura
semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato  regolamento
(CE) n. 607/2009, e' risultato che la citata  richiesta  di  modifica
del disciplinare e'  risultata  conforme  all'art.  6,  paragrafo  4,
lettera b) dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica «Colli della Toscana centrale» in accoglimento della  predetta
domanda; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino IGP «Colli della Toscana centrale» cosi' come approvato  con  il
citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di  dover  comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento  del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi  dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Colli della Toscana centrale», consolidato con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il  decreto  ministeriale
30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con
il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. 
  Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione,
e' consentito,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  lettera  b,  del
regolamento CE n. 607/2009,  che  tali  operazioni  siano  effettuate
anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».